Delibera CICR ed anatocismo astuzie del settore del credito |
Scritto da Federico Lippi | |
mercoledì 02 maggio 2012 | |
Il 22 marzo 2012 in occasione di una convention di avvocati per
aggiornamento professionale alla quale ho partecipato quale tecnico
bancario , ho avuto un confronto con un avvocato di parte
bancaria sulla l'applicazione di interessi sugli interessi
(Anatocismo) autorizzato dalla delibera CICR ( Comitato
Interministeriale per il credito ed il Risparmio ) del 9 .2.2000,
dal quale è emerso che vige da parte bancaria la convinzione che
tale delibera ammetta gratis et amore dei l'anatocismo.
La delibera menzionata di fatto consente il calcolo di interessi solo a condizione che gli interessi creditori e quelli debitori siano trattati allo stesso modo, in quanto in precedenza quelli creditori venivano capitalizzati una volta l'anno e quelli debitori trimestralmente . Le delibera dispone quindi che il settore del credito si uniformi con i programmi informatici al pari trattamento entro la data del 30 giugno 2000, mentre la decorrenza della capitalizzazione degli interessi parimenti trattati decorrerà dal 1 Luglio 2000 , per cui l'effetto relativo si verificherà alla chiusura trimestrale del 30 settembre 2000.
La Delibera dispone in merito ai conti correnti:
L'attuale giurisprudenza in tutta Italia è indirizzata a richiedere la prova per tabulas della parità di trattamento degli interessi, vale a dire che se non è provata la capitalizzazione trimestrale anche degli interessi creditori, la delibera non viene applicata . Esemplificando ulteriormente non possono essere capitalizzati neppure gli interessi debitori.
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