IL CASO n.1 . Società Finanziaria applica indisturbata un tasso effettivo annuo del 1855% |
Scritto da Federico Lippi | |
venerdì 30 aprile 2010 | |
Molti utenti dei servizi bancari e finanziari ci scrivono mail sconsolate o disperate, i casi sono i più disparati , ma in questo momento particolare mi sembra di poter dire che rapporti maggiormente conflittuali sono quelli che si intrattengono con le Finanziarie, che poi nella quasi totalità altro non sono che emanazione dei gruppi bancari di rilevanza nazionale, tanto che spesso l'utente che telefonasse si sentirebbe recitare bel bello dall'altra parte delle telefono il nome della Banca di riferimento. E' purtroppo in aumento l'uso che questi signori arrivino a pretendere , in caso di ritardato pagamento da parte del cliente di già onerose rate per prestiti al consumo, cifre da capogiro, del tutto avulse dalle norme dello Stato, alle quali norme invece, volenti o nolenti, anche esse sono sottoposte, arrivando addirittura a tenere in non cale le istruzioni della Banca d'Italia, sino ad inventarsi sistemi di calcolo di interessi di mora, penali e costi aggiuntivi che maturano e lievitano come per magia. L'ultimo caso in ordine di tempo è paradigmatico e ve lo espongo in breve
Abbiamo un utente che deve una rata di circa 276 euro al mese, ne ritarda il pagamento di 4 giorni. L'onere per il ritardato pagamento definito "onere esattoriale" , risulta essere di 57 euro. Non sto scherzando, 57 euro per 4 giorni sulla rata, significa che il tasso effettivo annuo è pari al 1895%. Attivati dal nostro iscritto, abbiamo cercato di avere un contatto chiarificatore con la Società Finanziaria, mediante una lettera. Non abbiamo ricevuto risposta, ma nei confronti dell'associato sono stati intensificati quei solleciti che arrivavano già precedentemente via sms anche di notte, solo che questa volta l'ultimo messaggio è stato di tipo chiaramente minatorio e credo si possa definirlo anche estorsivo, senza tema di errore. Abbiamo tentato, sempre pro bono pacis, di instaurare un contatto telefonico con l'operatore della pratica, questi ha cercato da subito in ogni modo di non faci parlare, urlandoci sulla voce, e quando ci siamo appellati alla Legge ed in particolare al codice penale art 644 , ed alle precise istruzioni della Banca di Italia in materia , ricordando che vi sono sottoposti anche loro, ha ribattuto che non aveva "tempo da perdere", e con grazia e gentilezza ha buttato giù la cornetta. Ovviamente questa Delegazione si riserva le dovute azioni penali ai sensi del 644 cp. Ma riteniamo di aver fatto cosa utile nel mettere gli utenti a conoscenza di simili metodi di lavoro, nella speranza di contribuire alla loro " migliore formazione economica - finanziaria" e anche alla loro " migliore consapevolezza dei rischi e delle opportunità del mercato ", questo per limitare la "incompetenza" rilevata varie volte da ABI e Banca di Italia da parte degli utenti, vera causa a detta di costoro, dei danni subiti dalle famiglie italiane. Ovviamente pubblicheremo altri casi , saranno come delle illustrazioni di un libro ideale che , ne siamo certi , acculturerà il cittadino /utente sulle metodiche in uso, questo sarà di utilità per tutti.
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 30 aprile 2010 ) |