ANATOCISMO: BASTA DISINFORMAZIONE |
Scritto da Federico Lippi | |
venerd́ 30 marzo 2007 | |
L'anatocismo continua ad essere un argomento scottante per il Settore del Credito e ovunque spuntano letture "autentiche" e interpretazioni false e scorrette delle norme vigenti in materia, all'unico scopo di dissuadere le vittime del malcostume esistente nei Servizi Bancari, dal reagire. In un articolo precedente, ho cercato, ma non so quanto ci sia riuscito, di chiarire quanto il TAEG sia diverso dal TEG, secondo le rispettive definizioni, chiaramente fornite al primo dal 5° comma Art. 1 della legge 108 del 07/03/1996, e calcolabile esclusivamente "ex post" cioè a fatti avvenuti, mentre il secondo è definito dall' Art. 2 della stessa legge 108/96 ed è calcolato "ex ante" cioè al momento della concessione. Oggi sollecitato anche dalle molte richieste di chiarimento pervenute da utenti, consumatori e professionisti, ho potuto appurare che non solo ci sono gli stessi dipendenti bancari che usano dare errata informazione in materia, ma addirittura sedicenti professoroni che affermano di avere anche il coraggio di insegnare agli studenti la Tecnica Bancaria.Tra i tanti siti di disinformazione bancaria visionati su internet, molto pubblicizzato è il sito http://www.studiamo.it/blog/anatocismo.html, che inizia un suo articolo così: "ritorniamo sull'anatocismo bancario per chiarire alcuni dubbi che abbiamo riscontrato sussistere tra operatori e addetti ai lavori". Ahinoi! Una premessa del genere, che dovrebbe dare speranza alle tante vittime dell'ANATOCISMO, si tramuta invece proprio in quella campagna di DISINFORMAZIONE-DISSUASIONE, atta a limitare i danni del Settore del Credito, derivanti da comportamenti illegali tenuti in passato e che, continuano ad esser tenuti, e chi sa quando smetteranno. Nell'articolo in questione la "Studiamo.it", dopo aver rappresentato con un esempio semplicistico come si produce l'anatocismo, dà risalto al fatto che detto sistema era applicato dalle Banche agli interessi debitori trimestralmente, mentre a quelli creditori annualmente, creando un "disallineamento" nella maturazione di detti interessi. E con questo prepara il prosieguo della manovra di disinformazione.
Nel successivo paragrafo storico afferma:
La
malafede che ha spinto a scrivere, e purtroppo forse anche ad insegnare
ad ignari studenti, baggianate del genere, non si sa da quale deviazione
professionale possa mai scaturire. A riguardo di quanto su detto, dobbiamo sottolineare che TUTTE LE NORME IN MATERIA RIGUARDANTI REGOLE A FAVORE DEI CITTADINI, nascono con la emanazione di LEGGI DEL PARLAMENTO, mentre, stranamente, TUTTE LE INTERPRETAZIONI DI TALI LEGGI O LE NORME COMUNQUE A VANTAGGIO DEL SETTORE BANCARIO, vengono emanate per DECRETO LEGISLATIVO, cioè una legge delegata dal Parlamento al Governo pro-tempore, legge che ha il potere anche di abrogare le leggi già emesse e la caratteristica che, non essendo discusse in Parlamento, piovono sugli utenti fra capo e collo.
E c'è di più.
Quanto qui affermo è senza possibilità di dubbio dimostrato dal successivo capoverso dell'articolo citato:
Il
nostro caro docente, esponendo questa sua semplicistica teoria (che
auguriamoci non rientri mai nel novero della cosiddetta
"giurisprudenza" o della "dottrina") sottace in totale malafede e per
gli scopi accennati in cappello al presente scritto che proprio l' Art.
25 del D.Lgs n. 342/99, è stato dichiarato incostituzionale con
sentenza della Corte Costituzionale del 17/10/2000 n. 425. Né è accettabile che il docente, allo scopo di pretendere di definire come imperativo un abuso bancario del tutto illegale (prova ne sono le numerose sentenze successive in tale senso di tribunali, in primo e in secondo grado di giudizio ed in Cassazione), arriva a definire sentenza una delibera del CICR in data 09/02/2000 che regolamenta l'applicazione di una pratica definitivamente marchiata di illegalità sulla base di una norma dichiarata incostituzionale. E comunque non è certamente dettata da buona fede la affermazione che, giacché le Banche a partire dal 30/06/2000, si sarebbero messe in regola con la delibera CICR citata, l'anatocismo non sarebbe stato più applicato. OLTRE ALL' INGANNO PURE LA BEFFA. È da censurare simile asserzione come falsa e tendenziosa: allorché le Banche riconoscono come tasso creditore lo 0,000%, e se va bene lo 0,001%, ritengo che ci sia poco da raggirare i depositanti con inesistenti capitalizzazioni, che ove ci fossero degli interessi creditori, comunque svanirebbero tra il 27% di tasse, costi di tenuta conto, lucro per valuta da capogiro per servizi inesistenti o immotivati, pertanto non remunerabili. C'è poi da chiedersi dove viva il siffatto docente che pretende di convincere la gente che "tutto quello che è successo sul conto corrente dopo 31/03/2000, è completamente irrilevante ai fini dell'anatocismo, ed il periodo successivo (fino ad oggi, ovvero fino all'estinzione del conto), sarebbe da prendere in considerazione solo per la normale rivalutazione (in base ai tassi di interesse), delle somme dovute, risultanti dai nuovi conteggi effettuati. Quanto detto comporta la necessaria conseguenza che i conti correnti aperti successivamente al 31 marzo 2000, sono completamente al di fuori della tematica anatocistica e per tanto nulla può essere reclamato alle banche dai loro titolari".
Se così veramente fosse, e
sarebbe fatto più che auspicabile dal 31/03/2000, potremmo permetterci
di stare più tranquilli e fidare di non esser bidonati. a) il primo foglio è il riepilogo dei fogli successivi, da esso si evince il saldo iniziale, il totale dei movimenti in "entrata" (oggi non più chiamati movimenti "avere") ed il totale dei movimenti "uscita" (oggi non più chiamati movimenti "dare"), il totale delle spese e competenze ed il saldo finale. b) Il secondo foglio rappresenta tutte le movimentazioni, e tra queste continuano ad apparire addebitati gli interessi e competenze del trimestre in corso (prima erano quelli del trimestre precedente), ma questi continuano a contribuire, tra i movimenti, a costituire il saldo finale, cioè vengono in realtà capitalizzati, in barba alle leggi dello Stato, alle sentenze, alle dichiarazioni di incostituzionalità. L'altro argomento del nostro docente invece è la "controversia" sulla determinazione del momento iniziale da prendere in considerazione per rifare i calcoli computistici dell'interesse sui conti correnti.
Poiché
il termine di prescrizione per richiedere eventuali somme pagate in più
è quello ordinario di 10 anni, si pone la domanda su quando decorrano
detti 10 anni, e lamenta che esistano due opposte tendenze
giurisprudenziali. I 10 anni è importante sapere si calcolano dalla data di chiusura del rapporto, o dalla domanda giudiziale, sempre che non sia intervenuta la messa in mora che sospende i termini per altri 10 anni. Quindi dovete aver chiaro che se il vostro rapporto si è chiuso oltre 10 anni fa non potete effettivamente fare più nulla, ma se si è chiuso 9 anni e 11 mesi e mezzo fa potete richiedere tutto quello che volete, sempre a condizione di aver conservato tutte le carte. Nella eventualità che la Banca attrice di una azione non avesse più le carte, i giudici sono ormai orientati a considerare debito zero, dal momento che la Banca attrice deve depositare i duplicati degli estratti, in quanto è l'attore in causa che deve provare la costituzione di quanto preteso, ai sensi dell' Art. 2697 C.C. e questo vale per tutti i soggetti. Non date retta a personaggi che vi raccontano altro, sicuramente si trovano in conflitto di interessi. |
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Ultimo aggiornamento ( marted́ 10 aprile 2007 ) |