TASSI BANCARI |
Scritto da Federico Lippi | |
venerd́ 30 marzo 2007 | |
Riteniamo che ormai sia giunto il momento di fare un po' di chiarezza sul concetto di TASSI BANCARI.
1) Il TAN è il TASSO ANNUO NOMINALE che viene contrattualizzato all'inizio di un rapporto con il Settore del Credito, con parametri prefissati, e quindi può essere un tasso fisso oppure variabile. Questo è contrattualizzato come tasso di riferimento generico debitorio per ogni tipo di credito concesso, elencati dai DD.MM emessi ai sensi della L. 7/3/96 n° 108. 2) Il TAE è il TASSO ANNUO EFFETTIVO che viene di fatto utilizzato per mutui e finanziamenti, come base per il calcolo dei piani di ammortamento per il rimborso rateale del credito ottenuto, e corrisponde alla formula francese: TAE = {[(TAN / k * 100) + 1 ] k - 1} * 100 In cui k rappresenta il frazionamento annuo dei periodi di pagamento. Gli interessi sono comunque ottenibili ab origine dalla formula finanziaria
Il TAE consente al Settore del Credito di applicare l'interesse composto, invece di quello semplice, e comporta l'automatico ANATOCISMO degli interessi dovuti (Anatocismo Nascosto).
3a) Il TAE per operazione è il tasso che emerge dal maggiorare gli interessi (quota interessi) rata per rata, di tutti gli oneri accessori esclusi i bolli, tasse di imposte, ai sensi della L. 7/3/1996 n° 108, che contrariamente a chi ritiene diversamente, è una legge chiarificatrice, anche se con tante pecche, e che non si rifà a Decreti e Leggi antecedenti, che come si spiegherà nel proseguo utilizzano formule incontrovertibili (matematicamente parlando) e formule basate su riferimenti incomprensibili, generici e privi di applicazione finanziaria valida. 3b) Il TAEG è il TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE e questo ai sensi della L. 7/3/1996 n° 108 è quel tasso che contempla nel suo calcolo tutte le spese, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che devono essere versate allo Stato, come i bolli, le imposte, le tasse di registro, e nell'eventualità di interessi attivi, il 27% e prima il 30%. Questo è quanto si deve sapere. Tutte le altre diciture TEG e TEGM sono questioni che non riguardano né gli utenti dei servizi bancari, né tanto meno i CTU, i CTP e le Associazioni a tutela degli Utenti. La formula finanziaria per il calcolo degli interessi è:
Ovvero, nel caso di anno bisestile:
In cui "I" sono gli interessi, E sfidiamo chicchesia a dimostrare altro. I famosi NUMERI BANCARI (ATTIVI o PASSIVI, o meglio, CREDITORI o DEBITORI) sono un frazionamento inutile (e speriamo sia solo tale) della suddetta formula, e questi a nulla servono in quanto potrebbero essere sostituiti (come spazio negli estratti conto) dall'immediato calcolo degli interessi. Tali NUMERI BANCARI (che chiameremo "B") sono dati da: B= C x N e poi si applicherà la rimanenza della formula che diventerà:
e questo confonde le idee dell' utente che, contando su un rapporto "fiduciario" non controlla con determinazione e non contesta l'estratto conto. C'è da aggiungere che se lo contestasse, il Settore del Credito, invece che recepire la contestazione e rettificare i propri conti, approfittandosi della propria posizione di "PARTE CONTRATTUALMENTE FORTE" nei confronti della "PARTE CONTRATTUALMENTE DEBOLE", richiederebbe, l'immediato rientro del credito da essa vantato, FORTE, oltretutto di usi illegittimi, e sempre basati su un fattore di TRUST.
Infatti, da tale situazione, escono fuori disposizioni come il Decreto Ministeriale 7/8/92 che espone una formula incontrovertibile, in matematica finanziaria, che al punto 1 della' articolo 2 esprime quanto segue, solo ed esclusivamente per il prestito al consumo:
indicando come: "i"= TAEG, che può essere calcolato quando gli altri termini dell' equazione sono noti nel contratto o altrimenti (n.d.r. gradiremmo sapere quando). Il dire che, in analogia in quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro in data 8/7/1982 per il calcolo del TAEG (omettendo che detto calcolo di TAEG sarebbe relativo alle operazioni di credito al consumo che sono operazioni a breve termine, ovvero entro i 18 mesi), il TAEG è uguale al "TEG" per confondere le idee a chi è all'oscuro della materia, è davvero inaccettabile.
Se aggiungiamo poi che il TAEG o TEG viene definito, già in modo incompetente dal citato Decreto Ministeriale appoggiato dalla Banca d'Italia, ove dovrebbero esserci dei tecnici bancari, il fenomeno lascia perplessi. Se questa è matematica pura o finanziaria, e meglio tornare a zappare la terra. Non solo. L'anomalia della suddetta formula è nel fatto che si vorrebbe attualizzare un prestito dato oggi e questo è impossibile. Non siamo qui per dare lezioni di matematica finanziaria, in quanto si dovrebbero pagare, ma quando a memoria ricordiamo che al corso di aggiornamento professionale tenutosi a Villa Sardi a Lucca, direttori generali di piccoli e medi Istituti di Credito interloquivano su basi di "garanzie reali" senza sapere di cosa parlassero (tanto è vero che le confondevano con le cambiali), certamente ci rendiamo conto oggi di come escano fuori certe formule.
Ma il grave, di tutto ciò, è che NESSUNO escluso si sia preoccupato di verificare una tale formula e rendersi conto della sua incontrovertibilità. Prima di tutto non si sa se tale TEG sia uguale al TAEG e comunque dire:
è un' assurdità.
In primis i detti INTERESSI non si capisce se siano la sommatoria trimestrale di quelli CREDITORI e quelli DEBITORI. I secondi sono accettabili ma i primi no. Passiamo oltre.
ONERI - La Legge 7/3/1996 n° 108 consente di contemplare TUTTI gli ONERI esclusi bolli, tasse ed imposte, mentre invece sarebbero escluse altre spese, come le postali, notarili, di verifiche tecniche, ecc., da quelle indicate dal D.M. 7/8/1992 e successive. ACCORDATO - Tale termine costringe a riferirsi al Fido accordato. Ma se tale fido è stato utilizzato solo al 10% non è accettabile il riferimento. Inoltre il moltiplicare gli oneri per 100 dovrebbe finanziariamente riferirsi all'anno solare. Ma cosa dire quando la capitalizzazione anche di questi oneri è quanto meno trimestrale? In CONCLUSIONE. Nel ribadire che il calcolo del TEG è destinato esclusivamente al Settore del Credito per dare trimestralmente la possibilità alla Banca d' Italia di calcolare il TEGM per permettere al Ministero del Tesoro di emettere trimestralmente i Decreti Ministeriali con l'indicazione del TEGM (Tasso Medio) che, "aumentato della sua metà", ci consente di rilevare il Tasso Soglia di Usura, si suggerisce ai professionisti tutti di non confonderlo con il TAEG, in quanto se lo si facesse, avremmo sempre che il TEG sarebbe uguale al TAEG ben diversamente definito dalla Legge Antiusura n° 108/96. C'è inoltre da informare che un tasso trimestrale del 5,00% corrisponde a un TAE non del 20%, bensì del 21,55%, che può ragguagliarsi, aggiungendo agli interessi, spese postali di richiesta rata, spese per incasso rata, premio assicurativo preteso, ed altre diavolerie anche al 30%. Se poi il prestito è fatto con provvista in ECU (ancora oggi si rilevano le conseguenze), o valuta estera, troviamo che la differenza di cambio è anche applicata sulle quote di interessi corrispettivi (guadagno del Settore) e non invece solo sulle quote di capitale che è da rimborsare con la stessa moneta dal Settore. Qui i TAEG diventano da capogiro. Per tanto la formula che gli utenti devono utilizzare ex post per calcolare il TAEG e rapportarlo al TSU è:
Si suggerisce inoltre i colleghi di continuare ad essere sempre presenti, attenti e critici sulle eventuali nuove disposizioni.
Per approfondire l'argomento consiglio di leggere anche l'articolo CONFUSIONI PERICOLOSE
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Ultimo aggiornamento ( sabato 21 aprile 2007 ) |