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Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930: 

Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite però, come si è visto, da allora -  che sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali, i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.

(EINAUDI, 1930)
Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic

In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità, fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.

Federico Lippi

APPELLO a GIUDICI, AVVOCATI , CREDITORI e DEBITORI PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
venerdì 14 settembre 2007

Questo articolo perché mi vedo costretto a denunciare l'ennesimo fatto allucinante, veramente accaduto,anche se  pare incredibile, e per il quale mi trovo nella impossibilità di porre rimedio perché oltretutto mi è stato sottoposto tardivamente, a soli 20 giorni dalla udienza.

Lo riporto qui fedelmente , omettendo ogni riferimento a cose, luoghi e persone, pure  se  nella segreta speranza che gli attori della storia ci si riconoscano e provvedano a mettersi una mano sulla coscienza prendendosi  tutti la responsabilità di ciò che hanno fatto, e cercando magari di rimediare in ciò che, data la situazione, sono impossibilitato a fare io pr la totale mancanza dei tempi tecnici necessari per fornire giuste ed eque risposte.

IL FATTO

Tizio ottiene dalla Iulia Bank un mutuo fondiario ai sensi del DPR 7/76 nel 1989, con rimborso a rate semestrali in 10 anni, e viene accesa ipoteca di primo grado sulla casa in corso di acquisto.

Arrivato circa ad oltre la metà della durata del rimborso  (1995), Tizio comincia a pagare  con difficoltà prima, per acconti poi, ed infine non paga più.

La  Iulia Bank inizia gli atti legali e riesce ad ottenere il pignoramento dell’immobile che garantisce con rapporto cauzionale di 1 di credito a 3 di valore del bene, contrariamente a quanto stabilito dalla citata norma che ne prevede un rapporto di 1  a 1,5.

Il G.E. Caio procede, soddisfatto dalle indicazioni generiche della Iulia Bank, che col passar del tempo, continua a  far lievitare il credito vantato perché provvede furbescamente a fare scadere le rate di rimborso successive al pignoramento  con capitalizzazione degli interessi di mora, e nel 2006 completa la procedura con la vendita del bene.

Poiché Tizio era debitore anche di Sempronio per forniture, e  questi si era già inserito nella procedura, il G.E.  deve ora procedere al riparto di quanto ottenuto dall’incanto, e, considerati i nuovi orientamenti normativi e giurisprudenziali in materia bancaria, gli sorge evidentemente il dubbio a scoppio ritardato che i crediti vantati dalla Iulia Bank non siano del tutto normali, e quindi coglie l’occasione della procedura del riparto per correggere il tiro, nominando una CTU, (Consulenza Tecnica di Ufficio), per verificare i dati contabili depositati dalla Iulia Bank in corso di causa e, con l’occasione, convoca alla udienza fissata per il 2007  anche la parte debitrice , invitandola a fornire anche essa entro la data della udienza la propria revisione dei conti, dovendo in mancanza basarsi esclusivamente sui conti già depositati e rinnovati in corso di causa .

Tizio però, non solo è  imbranato e del tutto disinformato, ma lo è  anche il suo Difensore di Ufficio, Mevio. Il quale accantonando ogni etica professionale e partendo probabilmente dal presupposto spesso adottato dagli avvocati, che Tizio sarebbe comunque sempre debitore, a prescindere dal quantum, e convinto come molti suoi colleghi che “tanto con le banche si perde sempre, non ha pensato neanche in corso di causa ad opporsi agli iniziali Atti pregiudiziali ( Atto di precetto) o giudiziali ( Decreto ingiuntivo ), non riconoscendo il debito e richiedendo egli da subito la nomina della CTU, quindi grazie a questo errore e dimenticanza, non si è potuto evitare la vendita del bene.

Ma il difensore d’ufficio Mevio ha commesso un ulteriore e gravissimo errore e dimenticanza : non ha cercato e procurato in ben 10 mesi di tempo, un tecnico bancario fornito dalle Associazioni, e prima tra queste la nostra, ma si è ridotto a circa 20 giorni  di distanza dalla udienza.

Il che evidenzia la presunzione e l’ignoranza della materia che gli fanno ignorare quanto lavoro e quanto tempo comporta non solo la revisione di un simile mutuo, tra l’altro anche in ECU, ma anche la necessaria analisi degli atti, tanto è vero che il giudice aveva dato ben 10 mesi di tempo e non a caso.

Quindi presunzione, ignoranza e superficialità del professionista, non solo hanno fatto perdere la casa a Tizio, ma  lo hanno privato anche della possibilità di rientrare almeno in parte del maltolto, ovvero di richiedere i danni procuratigli, e come spesso accade purtroppo, Tizio corre seri rischi che dalla vendita dell’immobile non risulti totale capienza dei crediti vantati dai creditori, pur avendo perso una casa che garantiva il debito in proporzione da 1 a 3. Ponendolo oltre tutto nella situazione di non poter comperare  alcunché, neppure la “tazzuccella  ‘e café “, perché l’Ufficiale Giudiziario gliela sequestrerebbe in acconto del residuo del suo debito, probabilmente inesistente,   anzi diciamolo, è probabile che Tizio dai conteggi risulterebbe in posizione  creditoria nei confronti della Iulia Bank.

CONSIDERAZIONI .

Non insisterò mai abbastanza su certi argomenti : nel Credito Fondiario, rammentando che il 6° comma dell’art. 161 del D.Lgs. 385/93 ( T.U.B. Testo Unico Bancario ), conferma che “ I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore (leggasi 1.1.1994) del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”, corre obbligo chiarire a tutti coloro a cui è destinato il presente articolo, che :

 - dal 1886 a tutto il 1993 nel credito fondiario è apposta la CONDIZIONE ( e non la clausola ) RISOLUTIVA,  fino al DPR  7/76, anche in caso di una sola parte di rata di rimborso scaduta e non pagata, termine questo poi modificato con la Legge 175/92 concettualmente, in sette rate non consecutive, che comporta l’obbligatorietà del calcolo del debito di risoluzione ai sensi dell’art. 7 della R.L. 22.12.1905 n. 592, richiamato  dall’art. 58  del RD 5.5. 1910 n. 472 ( mai abrogate) che lo individua nella somma de :

 

  1. – il debito scaduto e non pagato;
  2. – gli interessi di mora eventualmente maturati sul debito di cui sub 1)
  3. – il residuo debito in linea di capitale ancora da ammortizzare;
  4. – la penale di risoluzione se contrattualizzata.
Sul debito di Risoluzione così calcolato, se non è stata pattuita una misura diversa dopo la risoluzione, può essere riconosciuta la corresponsione, se prevista, di interessi al tasso annuo nominale proprio del piano di ammortamento fino all’intero anno del pignoramento, e, successivamente a tasso legale ( art. 2855 C.C ), senza che questi interessi possano capitalizzarsi, ed è vietata invece la normale maturazione delle rate di rimborso comprensive di quote di interessi corrispettivi non prevedibili per defectione rationis.

Queste superficialità che si evidenziano frequentemente, determinate  da mancanza di preparazione specifica della materia,  hanno consentito per decenni alle Banche tramite i propri avvocati, invece ben ferrati  anche nell’arte di esporre e porgere interpretazioni unilaterali delle norme come se fossero dottrina acquisita, di essere considerate imbattibili.

Esempio classico di questa distorsione è rappresentata dal definire, con la massima facilità e ormai con convinzione che l’anatocismo è consentito nel credito fondiario: CIO’  E’  FALSO!

Come già ho spiegato in un precedente articolo, le norme abrogate sul credito fondiario prevedono la POSSIBILITA’ di maturazione di interessi sulle rate non pagate a decorrere da ciascuna rispettiva scadenza, poi, con la legge 175/92 si è cominciato a parlare di tassi di mora per ritardato pagamento, ma si continuano a definire le rate di rimborso come costituite da una quota di ammortamento di capitale ed una quota di interesse corrispettivo, ergo, anche questa ultima quota puo’ maturare interessi a partire da ciascuna rispettiva scadenza ( ANATOCISMO DI SECONDO TIPO), ma a loro volta non POSSONO CAPITALIZZARSI ( ANATOCISMO DI TERZO TIPO).

Inoltre nel credito fondiario è prevista l’applicazione dell’interesse semplice e non di quello composto ( ANATOCISMO DI PRIMO TIPO O NASCOSTO), determinato dalla applicazione della formula francese, che consentirebbe  la automatica capitalizzazione periodica degli interessi corrispettivi, non consentita dalle norme anteriori.

Ma è diventato ormai luogo comune affermare da parte di molti giudici e degli Avvocati che “ nel credito fondiario l’anatocismo è previsto dalle norme”, cosa che non è assolutamente fondata, e in questo modo si arriva a giustificare in pratica ogni sopruso a danno dei debitori che purtroppo per loro,  fossero incappati nello status di potere economico precario o addirittura inesistente, e quindi nella materiale impossibilità di rispettare le clausole contrattuali.

Ma altrettanto posso dire  che agli artt. 39,  40,  41 e  42 del TUB.:  quella CONDIZIONE  automatica, è divenuta una clausola possibilista dopo sette ritardati pagamenti anche non consecutivi delle rate di ammortamento, che in ambito finanziario corrispondono esclusivamente alle quote di ammortamento del capitale e non anche alle quote di interessi corrispettivi, per cui l’attuale credito fondiario non è altro che un semplice credito ordinario a scopo fondiario. 

Quindi per chiunque dovesse incappare in mutui fondiari stipulati dopo il 1° 1. 1994, si raccomanda attenzione nel controllare che gli interessi di mora non siano applicati anche sulle quote di interessi corrispettivi, perché ciò si tradurrebbe AUTOMATICAMENTE in un ammortamento di capitale non più trattato al tasso contrattualizzato , ma anche in violazione della Legge sulla Trasparenza Bancaria, in un tasso costituito dalla somma del Tasso Annuo Nominale maggiorato del Tasso di mora, che porterebbe l’inevitabile e certo superamento del Tasso Soglia di Usura.

 

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 31 ottobre 2007 )
 
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