|
Questo articolo perché mi vedo costretto a denunciare l'ennesimo fatto allucinante, veramente accaduto,anche se pare incredibile, e per il quale mi trovo nella impossibilità di porre rimedio perché oltretutto mi è stato sottoposto tardivamente, a soli 20 giorni dalla udienza.
Lo riporto qui fedelmente , omettendo ogni riferimento a cose, luoghi e persone, pure se nella segreta speranza che gli attori della storia ci si riconoscano e provvedano a mettersi una mano sulla coscienza prendendosi tutti la responsabilità di ciò che hanno fatto, e cercando magari di rimediare in ciò che, data la situazione, sono impossibilitato a fare io pr la totale mancanza dei tempi tecnici necessari per fornire giuste ed eque risposte.
IL FATTO
Tizio ottiene dalla Iulia Bank un mutuo fondiario ai sensi del DPR 7/76 nel 1989, con rimborso a rate semestrali in 10 anni, e viene accesa ipoteca di primo grado sulla casa in corso di acquisto.
Arrivato circa ad oltre la metà della durata del
rimborso (1995), Tizio comincia a
pagare con difficoltà prima, per acconti
poi, ed infine non paga più.
La Iulia Bank inizia
gli atti legali e riesce ad ottenere il pignoramento dell’immobile che
garantisce con rapporto cauzionale di 1 di credito a 3 di valore del bene,
contrariamente a quanto stabilito dalla citata norma che ne prevede un rapporto
di 1 a 1,5.
Il G.E. Caio procede, soddisfatto dalle indicazioni
generiche della Iulia Bank, che col passar del tempo, continua a far lievitare il credito vantato perché
provvede furbescamente a fare scadere le rate di rimborso successive al
pignoramento con capitalizzazione degli
interessi di mora, e nel 2006 completa la procedura con la vendita del bene.
Poiché Tizio era debitore anche di Sempronio per forniture, e questi si era già inserito nella procedura,
il G.E. deve ora procedere al riparto di
quanto ottenuto dall’incanto, e, considerati i nuovi orientamenti normativi e
giurisprudenziali in materia bancaria, gli sorge evidentemente il dubbio a
scoppio ritardato che i crediti vantati dalla Iulia Bank non siano del tutto
normali, e quindi coglie l’occasione della procedura del riparto per correggere
il tiro, nominando una CTU, (Consulenza Tecnica di Ufficio), per verificare i
dati contabili depositati dalla Iulia Bank in corso di causa e, con
l’occasione, convoca alla udienza fissata per il 2007 anche la parte debitrice , invitandola a
fornire anche essa entro la data della udienza la propria revisione dei conti,
dovendo in mancanza basarsi esclusivamente sui conti già depositati e rinnovati
in corso di causa .
Tizio però, non solo è
imbranato e del tutto disinformato, ma lo è anche il suo
Difensore di Ufficio, Mevio. Il quale accantonando ogni etica professionale e
partendo probabilmente dal presupposto spesso adottato dagli avvocati, che
Tizio sarebbe comunque sempre debitore, a prescindere dal quantum, e convinto come molti suoi colleghi che “tanto con le banche si perde
sempre, non ha pensato neanche in corso di causa ad opporsi agli iniziali Atti
pregiudiziali ( Atto di precetto) o giudiziali ( Decreto ingiuntivo ), non
riconoscendo il debito e richiedendo egli da subito la nomina della CTU, quindi
grazie a questo errore e dimenticanza, non si è potuto evitare la vendita del
bene.
Ma il difensore d’ufficio Mevio ha commesso un ulteriore e
gravissimo errore e dimenticanza : non ha cercato e procurato in ben 10 mesi di
tempo, un tecnico bancario fornito dalle Associazioni, e prima tra queste la
nostra, ma si è ridotto a circa 20 giorni
di distanza dalla udienza.
Il che evidenzia la presunzione e l’ignoranza
della materia che gli fanno ignorare quanto lavoro e quanto tempo comporta non
solo la revisione di un simile mutuo, tra l’altro anche in ECU, ma anche la
necessaria analisi degli atti, tanto è vero che il giudice aveva dato ben 10
mesi di tempo e non a caso.
Quindi presunzione, ignoranza e superficialità del
professionista, non solo hanno fatto perdere la casa a Tizio, ma lo hanno privato anche della possibilità di
rientrare almeno in parte del maltolto, ovvero di richiedere i danni
procuratigli, e come spesso accade purtroppo, Tizio corre seri rischi che dalla
vendita dell’immobile non risulti totale capienza dei crediti vantati dai
creditori, pur avendo perso una casa che garantiva il debito in proporzione da 1 a 3. Ponendolo oltre tutto
nella situazione di non poter comperare
alcunché, neppure la “tazzuccella
‘e café “, perché l’Ufficiale Giudiziario gliela sequestrerebbe in
acconto del residuo del suo debito, probabilmente inesistente, anzi diciamolo, è probabile che Tizio dai
conteggi risulterebbe in posizione
creditoria nei confronti della Iulia Bank.
CONSIDERAZIONI .
Non insisterò mai abbastanza su certi argomenti : nel
Credito Fondiario, rammentando che il 6° comma dell’art. 161 del D.Lgs. 385/93
( T.U.B. Testo Unico Bancario ), conferma che “ I contratti già conclusi e i
procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore (leggasi
1.1.1994) del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme
anteriori”, corre obbligo chiarire a tutti coloro a cui è destinato il presente
articolo, che :
- dal 1886
a tutto il 1993 nel credito fondiario è apposta la
CONDIZIONE ( e non la clausola ) RISOLUTIVA,
fino al DPR 7/76, anche in caso
di una sola parte di rata di rimborso scaduta e non pagata, termine questo poi
modificato con la Legge 175/92 concettualmente, in sette rate non consecutive,
che comporta l’obbligatorietà del calcolo del debito di risoluzione ai sensi
dell’art. 7 della R.L. 22.12.1905 n. 592, richiamato dall’art. 58
del RD 5.5. 1910 n. 472 ( mai abrogate) che lo individua nella somma de
:
- – il
debito scaduto e non pagato;
- –
gli interessi di mora eventualmente maturati sul debito di cui sub 1)
- – il
residuo debito in linea di capitale ancora da ammortizzare;
- – la
penale di risoluzione se contrattualizzata.
Sul debito di Risoluzione così
calcolato, se non è stata pattuita una misura diversa dopo la risoluzione, può
essere riconosciuta la corresponsione, se prevista, di interessi al tasso annuo
nominale proprio del piano di ammortamento fino all’intero anno del
pignoramento, e, successivamente a tasso legale ( art. 2855 C.C ), senza che questi
interessi possano capitalizzarsi, ed è vietata invece la normale maturazione
delle rate di rimborso comprensive di quote di interessi corrispettivi non prevedibili
per defectione rationis.
Queste superficialità che si
evidenziano frequentemente, determinate
da mancanza di preparazione specifica della materia, hanno consentito per decenni alle Banche
tramite i propri avvocati, invece ben ferrati
anche nell’arte di esporre e porgere interpretazioni unilaterali delle
norme come se fossero dottrina acquisita, di essere considerate imbattibili.
Esempio classico di questa
distorsione è rappresentata dal definire, con la massima facilità e ormai con
convinzione che l’anatocismo è consentito nel credito fondiario: CIO’ E’
FALSO!
Come già ho spiegato in un
precedente articolo, le norme abrogate sul credito fondiario prevedono la
POSSIBILITA’ di maturazione di interessi sulle rate non pagate a decorrere da
ciascuna rispettiva scadenza, poi, con
la legge 175/92 si è cominciato a parlare di tassi di mora per ritardato
pagamento, ma si continuano a definire le rate di rimborso come costituite da
una quota di ammortamento di capitale ed una quota di interesse corrispettivo,
ergo, anche questa ultima quota puo’ maturare interessi a partire da ciascuna
rispettiva scadenza ( ANATOCISMO DI SECONDO TIPO), ma a loro volta non POSSONO
CAPITALIZZARSI ( ANATOCISMO DI TERZO TIPO).
Inoltre nel credito fondiario è
prevista l’applicazione dell’interesse semplice e non di quello composto (
ANATOCISMO DI PRIMO TIPO O NASCOSTO), determinato dalla applicazione della
formula francese, che consentirebbe la automatica capitalizzazione periodica degli
interessi corrispettivi, non consentita dalle norme anteriori.
Ma è diventato ormai luogo comune
affermare da parte di molti giudici e degli Avvocati che “ nel credito
fondiario l’anatocismo è previsto dalle norme”, cosa che non è assolutamente
fondata, e in questo modo si arriva a giustificare in pratica ogni sopruso a
danno dei debitori che purtroppo per loro,
fossero incappati nello status di potere economico precario o
addirittura inesistente, e quindi nella materiale impossibilità di rispettare
le clausole contrattuali.
Ma altrettanto posso dire che agli artt. 39, 40, 41
e 42 del TUB.: quella CONDIZIONE automatica, è divenuta una clausola
possibilista dopo sette ritardati pagamenti anche non consecutivi delle rate di ammortamento, che in ambito
finanziario corrispondono esclusivamente alle quote di ammortamento del capitale e non anche alle quote di interessi
corrispettivi, per cui l’attuale
credito fondiario non è altro che un semplice credito ordinario a scopo
fondiario.
Quindi per chiunque dovesse
incappare in mutui fondiari stipulati dopo il 1° 1. 1994, si raccomanda
attenzione nel controllare che gli interessi di mora non siano applicati anche
sulle quote di interessi corrispettivi, perché ciò si tradurrebbe
AUTOMATICAMENTE in un ammortamento di capitale non più trattato al tasso contrattualizzato
, ma anche in violazione della Legge sulla Trasparenza Bancaria, in un tasso
costituito dalla somma del Tasso Annuo Nominale maggiorato del Tasso di mora,
che porterebbe l’inevitabile e certo superamento del Tasso Soglia di Usura.
|