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Prima di entrare nell’argomento specifico è il caso di rammentare il significato del termine usura, da cui derivano ovviamente il sostantivo usuraio (tradotto in romanesco cravattaro), per indicare colui che esercita l’usura (o cravatta o cappio), e l’aggettivo usurario, con cui ci si riferisce all’oggetto dell’usura.
Al riguardo si ricorda che già Caio Giulio Cesare definiva detta pratica “usurae gravissimae”, e che Cicerone criticò aspramente che “aes alienum multiplicandis usuris crescere”, ovvero che il “capitale altrui diventa sempre maggiore col moltiplicarsi degli interessi”.
Ed ancora nell’età medioevale, i Teologi ed i Canonisti, seguiti poi dai Civilisti, offrirono una definizione precisa dell’usura con “tutto ciò che il prestatore riceve in più dal debitore rispetto al capitale prestato”.
Il capitale deve essere restituito senza che null’altro debba essere aggiunto, non rappresentando alcuna importanza la natura del supplemento (grano, olio o danaro, prestazioni naturali), in quanto ogni maggiorazione (superabundantia) è usuraria, ed il delitto era spesso seguito da pena di morte.
Infatti fra i veri amici o comunque fra galantuomini, uno prestava all’altro un capitale a titolo gratuito per un tempo prefissato, senza percepire alcunché in più.
Tale definizione (usura) fa riferimento ai crediti al consumo ed ai mutui, giacché era in tali occasioni che si celava l’esercizio della usura, così come definita, e nei secoli XII e XIII che interessarono maggiormente la vita economica, cominciò a sorgere l’esigenza del ricorso al credito che causò la crisi delle prescrizioni in tema di usura.
Anche la dottrina civilistica e canonistica avvertì la necessità di rinnovare le teorie sulla usura, sforzo che durò secoli per giungere, pur mantenendo il principio di salvaguardare la uguaglianza tra le parti nei rapporti negoziali, a dover considerare lecita l’aggiunta di qualcosa al puro capitale prestato (dal latino “sors, sortis”, che da Livio è utilizzato per indicare “parte, frazione” e per Cicerone, “capitale”; da qui l’uso in campo legale - giuridico della definizione “sorte di capitale e di interessi”).
Fu quindi infine riconosciuta la liceità della pretesa di un “quid”, che dato il significato negativo del termine usura, fu chiamato dapprima di rado poi normalmente, “interesse” dovuto dal debitore quando il prestatore corresse un rischio, o quando il prestito non venisse restituito alla scadenza pattuita.
Si trattò di casi che aprirono la breccia nell’originale divieto assoluto delle usure, in quanto il rischio poteva essere costituito da un semplice occasionale rimborso di un prestito a breve termine,che poteva impedire al prestatore di prestare soldi ad altri, e permise l’assunto di ottenere in via anticipata “interessi maturandi” a copertura del rischio, ed in caso di rimborso tardivo, anche di ulteriori interessi che via via maturavano in caso di ulteriore ritardo, innestando così il diritto al pagamento di interessi per ritardo di rimborso, cioè di mora, nella medesima misura concordata e solo sul capitale prestato.
Restarono invece salvi, per poco, i prestiti a medio e lungo termine o al consumo, per i quali rimase sempre fermo e valido il principio della gratuità.
Ed i matematici del tempo si accorsero che un pagamento anticipato rappresentava un interesse superiore.
Purtroppo, col passare del tempo si costituirono altre forme di prestiti, come ad esempio quelli di scopo produttivo, per i quali la richiesta di interessi diventò legittima, in quanto il denaro era considerato come merce che, avendo un valore proprio, poteva diventare fruttifera, combinandosi con il lavoro e l’industria.
Ma qui si parla di epoche in cui ancora le Banche non esistevano, ma esistevano privati cittadini che prestavano il loro denaro, rischiandolo, per poi guadagnare dai nuovi prodotti finanziari. E, per narrare la storia in breve, crearono le banche che di fatto svolgevano quella stessa attività, usando esclusivamente il danaro del “padrone” del danaro che ci guadagnava un quid.
Poi, per farla breve, le banche cominciarono a riunire una congrega di capitali di persone che, prese singolarmente, non avevano tanto denaro da diventare Banchieri, ma visto che l’unione fa la forza, unendosi cominciarono a svolgere questa attività e il semplice banchiere privato cominciò a cedere il passo alla aggregazione di persone, o cedendo a queste le proprie partecipazioni o partecipando, spesso come soci maggioritari a tali congreghe, nacquero così le Fondazioni Bancarie, e di Banche Private ne rimasero ben poche, se non quelle che impararono a “fare cartello” con quelle appena fondate.
Ci trovammo quindi di fronte ad una realtà particolare: da una parte le Banche esattamente definite, costituite da una miriade di personaggi che a gruppi crearono le FONDAZIONI che seguivano una certa etica nello svolgimento della propria attività,e dalla altra certi privati che, sempre rischiando il proprio capitale, svolgevano la medesima attività a scopo di lucro esasperato, e che furono indicati come strozzini, cravattari e usurai.
Le Banche, e solo queste, continuarono a svolgere la propria attività dapprima col danaro dei numerosi fondatori, e guadagnando su questo, e poi iniziarono anche a rastrellare denaro liquido tra la gente più abbiente per proseguire e ingigantire tale attività, arrivando poi a rastrellare micro-capitali anche tra la povera gente.
I guadagni così ottenuti vennero via via investiti in attività sempre più proficue, navigando in svariati settori (il mattone, le azioni di società, il cambio-valuta con monete più deboli, meglio valutate all’estero: questi guadagni per esempio, ai giorni nostri sono giunti da livelli dell’ 1/16 giornaliero, cioè lo 0,0625, che è pari al 22% annuo, fino a livelli anche di 1/8, cioè lo 0,500 pari al 91,25% annuo.
Ritornando alla usura, col Codice Penale (art. 644), questa è definita come “delitto contro il patrimonio”, ma nulla è detto in ordine alla misura, se non che il riferimento alle insufficienti capacità patrimoniali del debitore, ovvero il suo stato di indigenza.
Finalmente siamo giunti alla emanazione della legge 7.3.1996 n. 108 che permette di applicare un metodo per il calcolo della soglia oltre la quale un tasso è comunque usurario, ed al suo art. 2 si recita:
!1. Il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il Tasso effettivo globale (Generale) medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D. lgs. 1.9.1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
(omissis punti 2 e 3 )
“4. Il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dalla ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del 1° comma relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.”
L’articolo 3 inoltre recita :
“ La prima classificazione di cui al comma 2 dell’articolo 2, verrà pubblicata entro il termini di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi 180 giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo art. 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell’art.2 è punito a norma dell’art. 644 comma 1 del Codice penale chiunque, fuori dei caso previsti dall’art. 643 del Codice Penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o di altra utilità. (omissis).”
Ora ci sono due aspetti che vanno considerati con molta attenzione:
- il primo è che l’usura è sempre stato un delitto punibile, ma misurato da una valutazione basata sulla discrezionalità e autonomia dei giudici;
- il secondo che finalmente per legge esiste un metodo preciso, anche se perfettibile, che non dà spazio ad equivoci di sorta.
Purtroppo come in tutte le cose italiane, l’equivoco esiste sempre!
Infatti la direttiva CEE 90/88 indicava la formula per calcolare il TEG, che è il “Taux Effectif Géneral”, secondo la dizione originale in lingua francese - e non certamente il TAEG (Taux Annuel Effectif Global) trattato successivamente sulla direttiva stessa, - che doveva essere comunicato agli utenti per la valutazione preventiva degli oneri a cui andavano incontro, mentre il TAEG, da paragonare al Tasso di Usura, - che in Europa è calcolato solo in un terzo superiore al TEG Moyen (medio) - veniva indicato in seguito mediante la formula tradizionale inversa al calcolo degli interessi, a cui aggiungeva tutto ciò che riguardava il rimborso del prestito, doveva comunque essere rientrante nel T SU (Tasso Soglia di Usura)
In Italia, col nostro solito modo superficiale di fare e di dire che “tanto è la stessa cosa”, abbiamo in realtà prodotto il solito papocchio emettendo dopo ben 4 anni la legge 19.2.1992 n. 142 che trattava all’art. 19 il recepimento, in modo generico ed a parole, della Direttiva in questione e facendolo completare, aggravando ulteriormente la nostra fama già consolidata, dal Ministero del Tesoro che con Decreto dell’8.7.1992, che utilizzò, per confondere intenzionalmente le idee o per preparare la strada al futuro, il termine TAEG (tasso Annuo Effettivo Globale), in sostituzione del termine TEG (Tasso Effettivo Generale), indicando una formula con un errore macroscopico (forse per associazione con il termine macroeconomia) al suo interno che infatti presentava il numeratore ulteriormente moltiplicato per 100: ma noi come al solito, non avevamo capito, o non abbiamo voluto capire il vero scopo della Direttiva, e ritenemmo che i due termini Generale e Globale avessero il medesimo significato.
Invece la CEE, proprio perché anche negli altri Paesi Europei non era statuito un sistema per mettere il debitore nelle condizioni di poter conoscere preventivamente gli oneri minimi cui andava incontro, aveva fin dall’88 espressa una formula semplicissima per misurare ex ante, cioè in anticipo, l’onere complessivo in percentuale, adottando le formule finanziarie di base, comuni a tutti i Paesi del mondo, alla luce dell’importo originariamente da prestare da una parte, e tutti gli altri oneri, comprese le spese, anche quelle accessorie, preventivate al momento della concessione del prestito ed il servizio del prestito, dall’altra, con esclusione delle tasse, imposte e bolli, variabili di Stato in Stato e comunque destinate all’erario, e degli interessi di mora, non prevedibili al momento della concessione, considerando per presunzione che il servizio del rimborso fosse del tutto regolare.
Partendo difatti dalla formula finanziaria mondiale di base che è:
CAPITALE * NUMERO DI GIORNI * TASSO
(1) INTERESSI = ------------------------------------------------------------------,
365*100
CAPITALE * NUMERO DI GIORNI
In cui (2) NUMERI BANCARI = ---------------------------------------------------------,
100
la formula indicata dalla CEE era ed è sempre:
INTERESSI * 365 ONERI * 100
(3) TEG = --------------------------- + ---------------------
NUMERI BANCARI ACCORDATO
Ed in questo fu affermata una inesattezza colossale perché la formula in questione, non solo fu riportata errata nella nostra legislazione sostituendo il fattore 365 con 36500, dimostrando ampiamente all’Europa una totale mancanza di professionalità tutta Italiana, ma anche con la dicitura di TAEG, invece che di TEG, pretendendo inoltre di sostenere che detta espressione riguardava solo i crediti al consumo, mentre detta formula è applicabile, così come espressa dalla CEE, a qualsiasi tipo di credito, contrariamente alle successive tendenziose affermazioni emerse ripetutamente negli anni.
Pertanto il vero TAEG si calcola in modo diverso, “ex post” e cioè o nel corso del rimborso del prestito o alla fine, ovvero anche nel momento di azioni di recupero legale da parte del creditore (decreto ingiuntivo, atto di precetto, risoluzione contrattuale), e la relativa formula (4) è la seguente:
E che detta formula (4), derivante dal 5° comma dell’art. 1 della Legge 7.3.1996 n. 108, che comunque non ingloba escludendole le imposte, i bolli e le tasse, risponda perfettamente alle esigenze è provato dal fatto fondamentale che nel corso del rimborso, certi costi lievitano in modo unilaterale da parte creditrice; identicamente accade sia per le spese accessorie che per il tasso degli interessi di mora, per cui non sarebbe ipotizzabile sostenere che, poiché all’inizio si sono proposte alcune condizioni, quelle fanno fede e, se non si paga, si applica il 10% giornaliero, pari al 3650 % annuo, consentendo di continuare a sostenere che non è usura quella che si applica perché il TEG rispecchia le proposte iniziali ed i termini di legge.
Arrivare poi ad inventarsi per i mutui una formula a latere che pretende di stabilire che la incognita è quel numero che “rende uguali” le sommatorie di due diverse frazioni, aventi come base del denominatore la medesima incognita (i = TEG), non solo rende la formula incontrovertibile, ma anche irrisolvibile, se non che per tentativi, assegnando alla incognita adesso un valore e dopo un altro, fin quando non si giunga ad una “ipotetica” esatta risposta.
Né sull’argomento è possibile inventarsi che trattasi di metter in relazione due espressioni (mi è stato opposto anche questo argomento), essendo una ulteriore bestemmia matematica perché, chiamando A e B due binomi composti, e X’ e X” altri due binomi con base identica contenente l’incognita ( i ), ma elevati a potenze diverse:
A B
se è ---- = -----, in cui sia X’ = (1 + i )’ e X” = ( 1+ i )”,
X’ X”
dove gli apici indicano la situazione di potenze diverse, tale formula è traducibile, prescindendo dalle sommatorie, in :
A * ( 1 + i )”
(1 + i )’ = ------------------ ,
B
Da cui (i ) non è estrapolabile, proprio perché le frazioni A/X’ e B/X” , rappresentano anche delle sommatorie di binomi progressivi, il che non permette neppure di giustificare con le attualizzazioni di computisteria, di aver lavorato tanto allo scopo di emettere una legge apposita per “convenire” che sia A = B per X’ = X”: sarebbe uno spreco di tempo, di danaro pubblico, e conseguente aggravio “democratico” per il contribuente.
Qui non stiamo a criticare per il piacere di farlo, l’operato di persone alla prima esperienza, ma stiamo fondamentalmente stigmatizzando tutti coloro che avendone la opportunità son saliti sul podio ed hanno preteso di dettar legge e di insegnare essendo essi stessi i primo somari della classe.
E questo è davvero grave.
Fare finta di non capire che il secondo addendo della (3) rappresenta la percentuale semplice calcolata in via preventiva, cioè EX ANTE, per conoscere genericamente l’incidenza degli oneri preventivati al momento della concessione del prestito, può significare solo: o ignoranza professionale o dolo, tertium non datur.
Noi purtroppo ci siamo convinti che concorrano entrambi: ormai il papocchio è fatto e legiferato, solo un Santo in Paradiso ci potrebbe mettere una pezza, ma almeno smettiamola di illuderci con teoriole, poesie, fantasia e “volemose bene”, tentando di dimostrare a tutti i costi che quel che è stato fatto è giusto ed è a regola d’arte al solo fine di continuare impuniti a raggirare e fare raggirare Riteniamo pertanto che l’interpretazione della legge 7.3.1996, realmente confortata dalla Direttiva CEE 90/88, vada ridimensionata adeguatamente, sottolineando che il TEG (Tasso Effettivo Generale) è necessariamente diverso dal TAEG ( Tasso Annuo Effettivo Globale ), altrimenti si vanificherebbe lo scopo della stessa legge.
E lo dimostra il fatto che il TEG è di per se stesso una media che ciascuna Banca può e deve effettivamente calcolare “ab origine”, sulla base delle diverse tipologie di credito da esse utilizzate, e sulla base dei tassi applicati ai propri clienti, i migliori ed i peggiori, i vecchi ed i nuovi, secondo il PRIME RATE della Banca stessa.
Infatti, se per esempio una Banca applica alla categoria n.1 “Apertura di credito” il tasso del 15% al nuovo cliente e del 12% al miglior cliente, il TEG corrispondente per quella Banca da comunicare alla Banca d’Italia è del 13, 500%.
Se una altra Banca ha per esempio un TEG così individuato del 12,500%, il TEGM (Tasso Effettivo Generale Medio) per Bankitalia è del 13,000% che, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 108/96, corrisponde ad un TSU (Tasso Soglia di Usura) del 19,500 %.
Ora, se la prima Banca al nuovo cliente sconosciuto e moroso applicasse per un anno intero interessi di mora corrispondenti a 2,1 punti percentuali oltre il TAN (Tasso Annuo nominale) contrattualizzato, la mora sarebbe calcolata ad un tasso del 17,100%, che aggiunto al 15,000% su detto, produrrebbe un TAEG del 32,100 %, che sarebbe senza ombra di dubbio un TASSO USURARIO che supererebbe di ben 12, 6 punti percentuali la soglia di usura.
E ciò prescindendo da tutti gli altri inghippi, come la Commissione di Massimo Scoperto, le spese, gli oneri vari, le imposte, i bolli “virtuali” addebitati in via anticipata, gli oneri di tenuta conto, i canoni bancomat, eccetera, eccetera, che vanno a fare lievitare il conto debitorio e maturano interessi anatocistici in maniera esponenziale.
Tutte queste regole e regolette, inghippi, raggiri, fuori da una sana ed etica politica finanziaria, atti ad assolvere solo il regime della estorsione legalizzata, sono opera di coloro che Einaudi paventava che ottenessero spazio, portando i Paesi alla distruzione economica negandone lo sviluppo : DEFLAZIONE (slump) secondo Mitchell, che comporta le fasi del ciclo economico di RECESSIONE e DEPRESSIONE (Schumpeter ).
Pertanto ripeterò fino alla nausea che, ripristinando i reali valori al TEG, al TEGM , al TSU, ed al TAEG :
- il TEG: è quel Tasso Effettivo Generale che deriva dalla media delle applicazioni alla Clientela che una banca utilizza per ciascuna tipologia di operazioni di prestito;
- il TEGM: è quel Tasso Effettivo Generale Medio che deriva dalla media dei TEG che ciascuna Banca applica alla propria Clientela per ciascuna tipologia di operazioni di prestito, e che Bankitalia farà pubblicare dal Ministero sui DD. MM. trimestrali emessi ai sensi della L. 108/96;
- il TSU è il Tasso Soglia di usura che, mentre in tutta Europa è pari al TEGM maggiorato di un terzo, in Italia è pari al TEGM maggiorato della metà;
- il TAEG è il Tasso Annuo Effettivo Globale che viene calcolato dividendo la somma degli interessi corrispettivi, delle spese, degli oneri accessori anche assicurativi a garanzia del prestito e degli interessi anche di mora, moltiplicata per 365 giorni all’anno ( o 366) , per i numeri bancari.
Si aggiunge che per i prestiti a rimborso rateale ( mutui, finanziamenti,, ecc ) nella (3 ) i dati, INTERESSI, ONERI a NUMERI BANCARI sono sostituiti rispettivamente da: Sommatoria Interessi, Sommatoria Oneri, e Sommatoria Numeri Bancari.
Si rammenta inoltre che in termini finanziari la parola ACCORDATO esprime esclusivamente l’importo originariamente prestato o messo a disposizione del Cliente Affidato, mentre nulla ha a che vedere con il saldo per valuta del conto a sistema amburghese detto SCALARE, né col saldo liquido o contabile di estratto conto con priorità della data dei movimenti, né tanto meno con il LIQUIDATO, che invece risulta per definizione essere l’ACCORDATO al netto delle imposte e spese amministrative di concessione, analisi domanda e notarili iniziali, ovvero per rifarsi alla (3 ) è: LIQUIDATO = ACCORDATO – ONERI.
C’è inoltre chi, oltre ad avventurarsi nei meandri della materia, rendendosi conto che non sa come chiamare il tasso da calcolare per vedere se è stato superato il TSU, mettendo altra carne al fuoco, si inventa nuove sigle, come il TAG, mai esistito, ed altre diavolerie, pari a quelle inflitteci giornalmente dalle Banche.
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