Sentenza di Agnone su capitalizzazione trimestrale: inizia il declino della disinformazione sull'argomento.
In questi giorni estivi ho avuto la soddisfazione dagli
amici della Sede Centrale , di ricevere la copia di una E.mail da Campobasso
riguardante la prima sentenza, emessa dal Giudice di Pace di Agnone, la n.
55/07 del 1.6.2007 (che accludo in allegato), con cui
si conferma la tesi, da me espressa nel mio articolo pubblicato il 30.3.2007, col titolo: "ANATOCISMO: BASTA
DISINFORMAZIONE", in cui esprimevo ogni risentimento nei confronti dell’autore
di un testo maldestro e tendenzioso scritto su studiamo.it.
Infatti nel mio articolo sostenevo che detto autore, nel contraddirsi
nell’ambito delle proprie asserzioni, tentava, come molti altri, con arroganza di dare nuova linfa a quella
vana campagna di dissuasione a mezzo disinformazione, iniziata dal Settore del
Credito, per limitare il risarcimento
dei danni procurati nel passato e nel presente, e che vorrebbe continuare a
procurare ad libitum nel futuro con i propri abituali comportamenti illegali.
Che detto Settore si continui a definire genericamente
Potere Economico, solo per poter rappresentare un Governo Ombra Autonomo e
Dittatoriale nell’ambito dello Stato Democratico, autodefinendosi “commerciante
di danaro” onde poter meglio giustificare le continue
mistificazioni, le norme legislative imposte allo scopo di far lievitare il
proprio potere, basato solo sul danaro altrui,
ed estorto, grazie a regole esclusivamente unilaterali, alla povera
gente, E’ UNA STORIA CHE DAVVERO DEVE
FINIRE.
Andando indietro nei secoli troviamo che i Banchieri erano
coloro che rischiavano il proprio danaro sostenendo economicamente le esigenze
altrui, per secoli costoro non hanno
percepito nulla oltre il danaro prestato, altrimenti avrebbero commesso il
delitto di usura punibile con la morte!
Poi c’è stata una
perequazione di concetti ed è stato ammesso il riconoscimento di interessi,
purché fosse in linea, con moralità, con
il potere economico, ovvero con le facoltà economiche di rimborso del debitore.
Oggi per potere economico delle banche, non si intende più
la facoltà economica di rimborso da parte delle
Banche a favore dei suoi creditori, in quanto queste, pur di non
rimborsare, si inventano nuove regole ogni giorno, come spese non provate né
certificate, spese esenti da IVA, nonostante i Banchieri sostengano di esser
commercianti di danaro, come non bastasse,
questi soggetti hanno tutte le
possibilità di sgonfiare i bilanci in modo di arrivare a pagare 1 decimo di ciò
che debbono, tranquilli che nessuna Istituzione dello Stato o già dello Stato
(Bankitalia) di controllo, tramite le Forze delegate a tali controlli, facciano
mai una verifica ATTENTA, ETICA, ed EQUA, nel rispetto dei cittadini,
indistintamente di TUTTI I CITTADINI.
Il Settore del Credito ha inoltre il privilegio e vizio di
proporre esso stesso le norme sulla materia del credito riuscendo a farle
diventar legge, guarda caso, non tramite il Parlamento e la conseguente emissione di leggi, bensì
grazie al ricorso ai DECRETI LEGISLATIVI, che sono norme delegate al Governo
pro tempore e, guarda caso, si ha un proliferare di tali decreti con i Governi
Tecnici (tecnici che ovviamente provengono dal Settore del Credito e dalle
Università), o con Governi presieduti
da ex pezzi da 90 del settore del Credito (non Banchieri, ma più propriamente: bancari).
Poiché spesso accade che l’appetito vien mangiando, al punto
che o si scoppia, o si rigetta, arrivano i guai: norme sbagliate, dei cui
errori e conseguenze ci si accorge in ritardo e quindi bisogna correre a
correggerle con la massima urgenza, e se ciò non è più possibile, pazienza
“intanto io continuo a mangiare, perché grasso è bello, ma poiché mi sto
abituando, quando rigetterò, rigetterò poco, il meno possibile”.
Ed è ciò che è successo: il CICR - Comitato
Interministeriale sul Credito e Risparmio -, emette, ai sensi del 2° comma appena introdotto nell’articolo
120 del DLgs 1.9.1993 n. 385, la famosa delibera del 9.2. 2000, che da una
parte autorizza l’anatocismo se “contrattualmente previsto”, in modo obliquo, perché si rende conto che la
norma che sta emettendo è di per sé stessa FUORI LEGGE, in quanto viola l’articolo 1283 del CC, e dall’altra,
vieta la ulteriore capitalizzazione degli interessi (anatocismo), ma una sola
volta, mentre detti interessi anatocistici non possono maturare a loro volta
interessi anatocistici di trimestre in trimestre, come purtroppo invece da sempre accade.
Ma il 2° comma all’articolo 120 del Dlgs.385/93 , che è
stato introdotto dall’art. 25 del Dlgs del 4.8.1999 n.342, non per niente
definito “Decreto salvabanche” e che la Corte Costituzionale ha dichiarato “incostituzionale”
con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425, per eccesso di delega, è in netto
contrasto con gli articoli 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104, della costituzione.
Pertanto per sillogismo : se A= B, se B=C, è certo che C=A,
nel nostro caso:
è di tutta evidenza che, se l’articolo 25 del decreto Lgs.
342/99 è illegittimo perché incostituzionale, e ciononostante ai sensi di tale articolo ne è scaturito un
atto, ne deriva che quell’atto, cioè l’introdotto comma 2° dell’articolo 120
del Dlgs 385/93, è illegittimo ed
incostituzionale, ed altrettanto, se ai sensi di questa ultima norma se ne fa
scaturire una altra, nella specie la delibera 9.2.2000 del CICR, anche questa è
illegittima perché incostituzionale.
L’anatocismo purtroppo continua ad essere un argomento
scottante per il Settore del credito, ovunque spuntano letture
autentiche e interpretazioni false e scorrette delle norme vigenti, all’unico
scopo di dissuadere le vittime del malcostume esistente nei Servizi Bancari,
malcostume che ha portato il Settore, famelico anche degli spiccioli, ad
applicare interessi anche anatocistici sull’addebito anticipato di bolli,
imposte e tasse.
Il fatto che in passato il comportamento fuori legge, più
che illegale, delle Banche fosse stato avallato da una parte della
giurisprudenza, spesso mirata, non inganna nessuno, quantomeno non i veri
addetti ai lavori, in quanto la sentenza del 4.11.2004 n.21085 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, è una sentenza tombale che non da spazio
alcuno ad elucubrazioni di sorta da
parte di teorici dell’ultima ora.
Per questo nel mio articolo mi auguravo che la semplicistica
teoria del docente di studiamo.it, non venisse annoverata
nell’ambito della “giurisprudenza” o della “dottrina”.
Con la sentenza del Giudice di Pace di Agnone, posso dire
di cominciare a veder realizzato il mio
desiderio in nome della giustizia.
ALLEGATO: Comunicato Stampa della Sentenza
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