Inizia
una nuova epoca per gli Enti locali, che
si preparano ad un rinnovato assetto economico ed amministrativo, grazie
alle nuove tecniche di finanziamento e di gestione del debito. Sulla carta è
tutto apparentemente lineare e conveniente, ma lo è veramente conveniente per
tutti i soggetti interessati? Non credo proprio che sia così..
Comincio dall’esempio più comune e semplice .
Capita frequentemente che vi siano casi di robusti conflitti
di interesse negli Enti Locali fra Amministratori ed Imprese che appaltano i lavori Pubblici, per esempio.
Ecco che con una certa facilità, quello che appariva sulla carta il mezzo per ottenere
la quadratura del cerchio fra interesse dell’Ente (e dei cittadini) a
realizzare le opere pubbliche spesso indispensabili, e la necessità di gestire
al meglio i debiti, si trasforma in una autentica truffa ai danni dei
cittadini, per di più legalizzata.
Per capire come questo possa accadere occorre un minimo di
informazione, prendiamo il PROJET FINANCING, ne sentiremo parlare assai :
conosciamolo.
Esistono due tipi di
modalità per realizzare un projet financing:
A) BUILD,
OPERATE AND TRANSFER, consiste nella concessione di costruzione e gestione
dell’opera significativa data ad una società privata che la finanzia, la
realizza, la gestisce, per un certo periodo, prima di trasferirla all’ Ente
Pubblico concedente. In questo modo non subentra alcun onere per l’ente locale
in quanto la appaltata si ripaga e guadagna con la gestione;
B)
PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP , con cui si da vita
ad una società mista : privata-pubblica la cui gestione è affidata al privato
ma consente all’Ente Pubblico di partecipare agli utili : in tal modo
l’Amministrazione locale si indebiterà in percentuale insieme alla società
costruttrice, ma , partecipando agli utili, si finanzia la percentuale che gli
compete di rimborso del prestito ottenuto per la realizzazione dell’opera
pubblica, e potrà altresì abbassare le tasse.
Mentre il tipo A) va ad esclusivo vantaggio della società
privata per il periodo di tempo che dura la concessione, il tipo B) permette
alla Amministrazione dell’ente pubblico di non dover sopportare eventuali
ulteriori oneri, nel corso del rapporto, ma addirittura diminuirli.
In pratica si coinvolgono soggetti privati nella
realizzazione di opere pubbliche.
Con simile tecnica di finanziamento, le Amministrazioni
possono sopperire alla scarsità di fondi pubblici. In queste operazioni,
centrale è anche la funzione degli Istituti di Credito che debbono
ovviamente valutare tutto il progetto compresi i costi/ricavi e conseguenti
flussi di cassa generati dal progetto stesso (il riferimento alle tariffe è evidente). Ed è
evidente che la garanzia che assiste il debito è rappresentata non dal patrimonio della azienda, ma solo
dalle attività connesse al progetto finanziato.
Rispondendo a determinate condizioni socio economiche, gli
Enti possono realizzare materialmente i progetti mediante fondi fornitigli
dall’Istituto Creditore, il quale autorizzato a queste operazioni, si
approvvigiona emettendo titoli da vendere sul mercato degli investitori :
questa operazione si chiama
“cartolarizzazione”.
E’ inoltre possibile
anche la cartolarizzazione degli immobili. L’ente cioè cede gli immobili che intende dismettere ad una
società appositamente costituita , che effettuerà la cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla dismissione del
patrimonio immobiliare, la quale
versa all’Ente locale il prezzo degli immobili utilizzando le risorse
ottenute dal collocamento sul mercato di titoli emessi a valere sui crediti
oggetto della operazione di vendita
degli immobili.
L’articolo 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, riconosce agli
Enti locali la possibilità appunto di
effettuare operazioni di
cartolarizzazione dei proventi
derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari, e rimanda ai
commi 1, 2, 4, 6, , 7 dell’art. 2 del
decreto legge del 25 sett. 2001, n. 351, convertito in legge 23 nov. 2001 n.
410, applicando il medesimo trattamento tributario contenuto nella disciplina
della cartolarizzazione.
Ma i Comuni e gli Enti, possono cartolarizzare anche i
contributi ove li ricevessero, le concessioni di diritto di superficie e di
sottosuolo; in conclusione tutto o quasi
è cartoralizzabile , quindi di fatto avremo che gli Enti, compresi i Comuni, cederanno debiti e
crediti, gonfiandoli in modo opportuno e chiamandosi fuori da ogni
responsabilità, perché di questo in sostanza si tratta, basta controllare le leggi sulla cartolarizzazione delle quali sarebbe bene far riconoscere la
incostituzionalità : gli Enti potranno impunemente rimettere ai cittadini ogni
onere derivante dal complesso del proprio indebitamento, appesantendo le tasse,
le Ici , le addizionali., le tariffe.
Per quanto riguarda le società appaltate che intendano ricorrere alla cartolarizzazione dei crediti
che vantano col Comune o Ente in genere, avranno dalla Banca acquirente della
cessione la totale soddisfazione, avranno azzerato il debito contratto con il
comune, gestiranno i beni prodotti, senza problemi : i costi saranno ripartiti
tra l’Ente, tramite i cittadini contribuenti o pagatori di tariffe e gli
investitori acquirenti i titoli sul mercato. In ogni caso enti e imprese si
chiamano fuori da ogni responsabilità, tengono per sé i guadagni e scaricano i
costi sui cittadini e sugli investitori.
Si
sta in altre parole preparando una vera e propria truffa legalizzata, a cui
spesso si aggiungono enormi conflitti ed intrecci di potere tra Amministratori
ditte appaltatrici, professionisti, consulenti, che ovviamente fanno levitare i
costi, il tutto a danno sempre e solo del cittadino
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