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Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930: 

Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite però, come si è visto, da allora -  che sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali, i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.

(EINAUDI, 1930)
Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic

In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità, fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.

Federico Lippi

Sulla cartolarizzazione dei crediti (L.130/99) - Parte II PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
sabato 23 giugno 2007

ED ORA ENTRIAMO NELLE SPIEGAZIONI.

Cos'è il negozio della Cessione di Credito (art. 1260 e ss. C.C.)

Consiste in un patto scritto tra due soggetti principali (A e B) ed uno secondario (C), ai sensi del quale, se (B) è debitore di (A) e (C) è debitore di (B), (B) può soddisfare (A) cedendogli il credito che vanta da (C), ed è un negozio che garantisce sia il creditore, che il debitore principale che il debitore ceduto, ovvero il cessionario, il cedente ed il ceduto.

Detto negozio può essere stipulato come Cessione di Credito di tipo “PRO SOLVENDO”, che non libera né il debitore principale cedente, né il debitore secondario ceduto, fino a quando non sia andato a buon fine il pagamento da parte di quest’ultimo, oppure di tipo “PRO SOLUTO” che invece libera il debitore principale cedente, a prescindere dal risultato dell’operazione, che sarà sostituito come obbligato principale dal debitore secondario ceduto.

LA CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO fu adottata da Istituti seri e professionali, molto frequentemente fino agli anni ’80, allo scopo di agevolare il debitore principale nelle proprie attività commerciali o industriali, spesso minate nella liquidità da crediti vantati anche nei confronti di Amministrazioni pubbliche, che pagavano con molto ritardo a causa di iter burocratici, e poi, con l’avvento di quegli Amministratori paventati da Einaudi, le banche pensarono solo a far soldi ed a finanziare solo grossi carrozzoni e servizi.

Detto negozio era e sarebbe ancor oggi il vero strumento per una ripresa economica eccezionale del Paese, ma bisognerebbe eliminare tutti quei parassiti che potremmo definire “slot-machines-viventi”.

Disciplina della Cessione dei crediti d'Impresa

Per introdurre  la Cartolarizzazione, è stata emessa una  Legge preparatoria, che fu chiamata, per confondere le idee e non allarmare, “Disciplina della Cessione dei Crediti d’Impresa”, che di fatto tratta esclusivamente la Cessione di credito  “pro soluto”, ma dietro compenso.

Con tale Legge, la n. 52 del 21.2.1991 si è trattata bancario, infatti una fattispecie che non è altro che una mera operazione di compravendita con corrispettivo tra impresa ed intermediario bancario, con un sistema di base simile allo sconto di Castelletto, che nulla ha a che vedere con la Cessione descritta prima.

L’ambito di applicazione di detta legge è stato ampliato con le modificazioni apportate alla stessa dall’art. 156 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario –Decreto emanato ai sensi dell’art 25, comma 2° della Legge 19.2.1992), e si è giunti a legiferare quanto segue :

Art. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla  presente legge quando concorrono le seguenti condizioni :

a)  Il cedente (il venditore) è un imprenditore;

b) I crediti ceduti (l’oggetto della vendita) sorgono da contratti stipulati dal cedente(il venditore) nell’esercizio dell’impresa;

c) Il cessionario (l’acquirente) è una società od un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l’oggetto sociale preveda anche l’acquisto di crediti d’impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.

2. Resta salva l’applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma  primo. 

Art. 2: ALBO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L’ATTIVITA’ DI CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ istituito presso la Banca d’Italia un  Albo delle imprese che esercitano l’attività di cessione dei crediti d’impresa ai sensi della presente legge. La banca d’Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, anche al fine di impedire l’impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del Tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare  l’iscrizione all’albo di cui al comma primo e alla cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni  amministrative.

3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all’osservanza dell’obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale. 

Art. 3:   CESSIONE DI CREDITI FUTURI E DI CREDITI IN MASSA 

1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.

2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.

3. La cessione in massa dei  crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi (n.d.r.:2 anni).

4. La cessione dei crediti in massa si considera come oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri,  se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma terzo. 

Art. 4:  GARANZIA DI SOLVENZA
 

1. Il cedente (ovvero il venditore) garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario (ovvero l’acquirente) rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.. 

Art. 5: EFFICACIA DELLA CESSIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI
 

1. Qualora il cessionario (ovvero l’acquirente) abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente (ovvero del venditore), il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di pagamento;

b) al creditore del cedente (ovvero al venditore) che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c) al fallimento del cedente (ovvero del venditore) dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto previsto dall’art./, comma primo. 

2. E’ fatta salva per il cessionario(ovvero l’acquirente) la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi neo modi previsti dal Codice Civile (art. 1271)

3. E’ fatta salva la efficacia liberatoria secondo le norme del Codice Civile dei  pagamenti eseguiti dal debitore dei terzi. 

Art. 6: REVOCATORIA FALLIMENTARE DEI PAGAMENTI DEL DEBITORE CEDUTO

1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario (ovvero all’acquirente) non è soggetto alla revocatoria prevista dall’art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con  Regio Decreto 16.3.1942 n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente (ovvero del venditore) qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato d’insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento (da parte di quest’ultimo) al cessionario(ovvero acquirente).

2. E’ fatta salva la rivalsa del cedente (ovvero venditore) verso il cessionario(ovvero acquirente) che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall’articolo 4.

Art. 7:   FALLIMENTO DEL CEDENTE

1.  L’efficacia della cessione verso terzi prevista dall’art.5, comma primo, non è opponibile al fallimenti del cedente (ovvero del venditore), se il curatore prova che il cessionario (ovvero l’acquirente) conosceva lo stato di insolvenza del cedente(ovvero del venditore) quando ha eseguito il pagamento (del corrispettivo dell’acquisto) e  sempre che il pagamento del cessionario (ovvero dell’acquirente) al cedente(ovvero al venditore) sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto (ovvero venduto).

2.  Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario (acquirente) il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.

(OMISSIS)

Data a Roma, addì 21.2,1991
COSSIGA, Presidente della repubblica;
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri;
visto dal Guardasigilli: Martelli.

Con l’applicazione di tale  Legge 52/1991, ci si trova di fronte ad una CESSIONE DI CREDITO PRO SOLUTO DIETRO CORRISPETTIVO, che si realizza in modo similare allo sconto, ovvero l’acquirente del credito, lo paga al venditore per un importo inferiore al suo valore nominale, generalmente al 70/80%, il venditore ha realizzato immediatamente il liquido ritenendosi soddisfatto, e l’acquirente si trova ad aver acquistato a minor prezzo qualcosa di notevole maggior valore.

Ma anche in tale caso i soggetti sono sempre e solo tre: (A) cessionario od acquirente, (B) debitore di (A) o venditore, (C) debitore di (B) o debitore ceduto.

La diversità del rapporto è determinata dal fatto che nella cessione di credito “pro solvendo”, il valore del debito ceduto resta intatto, ma sarà considerato solo al momento del suo adempimento, nella cessione “pro-soluto” o d’impresa, il valore del debito ceduto è inferiore al momento della sua vendita che viene realizzata con trasferimento di beni mobiliari dall’acquirente al venditore.

Con la CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI, di cui alla Legge 30.4.1999 n. 130, le cose cambiano in modo eclatante.

Detta Legge 130/99, definita “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, si applica (art.1 punto 1) alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:

a)  il cessionario (ovvero l’acquirente) sia una società (prevista dall’art. 3) che direttamente o indirettamente, tramite altra società atta allo scopo, emetta titoli ed abbia per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti;

b)  le somme corrisposte dal debitore e o dai debitori ceduti  siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria (acquirente), al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altre società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi della operazione.

I TITOLI (Art.2.1) di cui sopra sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del D. Lgs 24.2.1998 n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per cui il cessionari (acquirente) o la società emittenti gli stessi, dovranno redigere il prospetto informativo circa  le caratteristiche di rendimento e rischio coerenti con le condizioni del mercato e quindi renderli collocabili presso gli investitori istituzionali (banche, enti,ecc) e non istituzionali (persone fisiche) tramite intermediatori bancari e finanziari, non chè dovrà indicare il soggetto cedente (venditore), la società cessionaria (acquirente), con riguardo sia ai crediti acquistati sia ai titolo emessi per finanziare l’operazione.

Inoltre, detti prospetti dovranno indicare i soggetti incaricati di curare l’emissione ed il collocamento dei titoli, i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati (cioè la possibilità di rivendere i titoli alla emittente), le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria (acquirente originaria) può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivati dai titoli, eventuali operazioni finanziarie  accessorie per garantire il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione, i costi dell’operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria (acquirente) può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori, nonché gli utili previsti dall’operatore e il percettore.

Sempre dall’art. 3, i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni.. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi.

Per quanto riguarda l’efficacia della cessione è ribadito quanto detto sull’argomento dalla citata Legge 52/1991.

All’art. 5 è altresì disposto che alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall’art. 11 , comma 2 , del testo unico bancario, né i limiti quantitativi  alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da  2410  a  2420  del codice civile.

L’unico adempimento diverso per la cartolarizzazione rispetto alle due forme di cessione di credito suddette è, ai sensi dell’art. 4 punto 2, che la notizia dell’avvenuta cessione sui crediti acquistati dal cessionario al cedente e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti devono essere pubblicati sulla gazzetta ufficiale dello Stato.

Altrettanto, a questa tipologia di operazioni, non si applica l’art. 67 del regio decreto 16.3.1942 n. 267, sulla revocatoria.


Ora per spiegare meglio la differenza tra Cessione di Credito, cessione di credito d’impresa e cartolarizzazione, proponiamo un esempio.

FATTO:
Il creditore (A), che prevede in bilancio utili per 1.000 nell’attuale e nel prossimo anno, vanta 100 dal debitore (B), ed  in bilancio dovrebbe riportare 100 come sofferenza, cioè un credito che  forse riuscirà ad incassare nell’anno successivo e pertanto si riduce momentaneamente gli utili (1.000-100 = 900), e di conseguenza le tasse da pagare per l’anno attuale.

Col nostro negozio di  Cessione del Credito “pro solvendo” (ovvero salvo buon fine), 100 resta 100 e basta, e le tasse da pagare sono sempre le stesse, ma il debitore principale (B) può controllare  la pretesa del suo creditore (A), e d eventualmente contestarla, ed il debitore (C) del debitore principale (B) viene a conoscenza della cessione in via preventiva mediante lettera informativa e resta impegnato verso (A) dopo aver riconosciuto il suo debito nei confronti di (B) ed aver accettata l’operazione.

Di conseguenza, (C) provvederà a pagare (A) al posto di (B) : ed è così che si realizza la garanzia di tutte e tre le parti.

Se invece (C) nulla sapesse e continuasse a pagare (B) invece che (A), (A) non avrebbe alcuna possibilità di rifarsi anche su (C).

Comunque, ipotizzando che (C) paghi (A) l’anno successivo,(A) pagherà tasse su utili determinati da 1.000+100=1.100, senza alcun risparmio.

Con la cessione di credito di impresa, o meglio “pro soluto” con corrispettivo, il creditore (A) acquista dal debitore (B) il credito di 100 che vanta dal debitore ceduto (C) a 70 , per cui (B) non è più debitore per 1oo , bensì di residui 30, mentre (A) nel bilancio indicherà 1000-100+70=970 e l’anno successivo 1000-30+3°=1000, con un risparmio di 30 (1,5%).

In tal modo, (A), oltre a pagare tasse nei due anni per un ammontare di utili inferiori di 30, se li trova anche spalmati meglio nei due anni.

Con la cartolarizzazione dei crediti invece subentrano altri due soggetti: (X) che è la società che emette i titoli, e (Y) che è la società di gestione e recupero crediti,  entrambe hanno le loro pretese che andranno a completo carico degli investitori, ma non solo.

Anche ammettendo che il cedente (B) non voglia non rinunciare a quei 30 prima accennati (e quindi gonfi di 42,86 il credito preteso che, ridotto del 30%, si riduce proprio a100, tanto (C) della gonfiatura ne verrà a conoscenza solo a dadi tratti), il credito sarà  aggravato, anche per (C) delle spese conseguenti la cartolarizzazione del suo debito, che ipotizzando in 10% per la società emittente i titoli, e in 10% per la società che gestisce il credito, il titolo ammonterebbe a 100 per gli investitori, depauperato di 20 di spese, sarebbe rimborsato solo per 80; le due società di servizi percepirebbero i rispettivi 10; ed (A) si troverebbe a dichiarare al fisco 1000-100-20 = 880 il primo anno e per l’anno successivo 1000+ 70-80=990, in quanto gli 80 recuperati andrebbero a finire nella riserva patrimoniale del fondo di cartolarizzazione, con un risparmio nei due anni di 130, pari al 6,5%.

Tutto ciò al netto degli interessi che sarebbero addebitati a (C) e riconosciuti in parte agli investitori, ed al netto di quelle gonfiature che ufficialmente deriverebbero da “spese sostenute” non dimostrabili, ma comunque ESENTASSE.

Il tale modo però accade che:

  • (C),  che non sa niente di niente, perché non è abbonato alla Gazzetta Ufficiale dello Stato, si sente richiedere da (Y) 100 più interessi ed altre spese, legali e varie, mai dettagliate e dimostrate da fatture, e costi di cartolarizzazione;
  • Si vede screditato anche presso conoscenze e fornitori perché il suo nome è citato sulla Gazzetta ufficiale tra debitori ceduti, senza alcuna distinzione tra quelli morosi, attuali in regola e quelli futuri, e, per paura di perdere anche attività e beni dati in garanzia direttamente o indirettamente, paga (Y) che magari, nelle more, ha ottenuto l’emanazione di Decreto ingiuntivo, con lo scopo che, se la  cifra intimata non viene contestata con opposizione entro i termini di legge, questa diventa ferma ed indiscutibile e solo partendo da quella si potrebbe discutere;
  • Mentre (A), (B), (X) ed (Y) resterebbero soddisfatti di ogni loro pretesa.

Il “creditore” sa che con questo strumento legislativo riesce a pagare minori tasse, anche come Holding nei bilanci consolidati, come già nell’esempio il risparmio va da un minimo del 2,77% ad un massimo del 13,636%, che per un Istituto di Credito non è poco, ma questa non è evasione fiscale perché le leggi proteggono il settore e non i cittadini che sono solo polli da spennare.

Fatto poi più grave dal punto di vista giudiziale, è che mentre con la figura della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e ss. C.C., in caso di fallimento del debitore cedente o del debitore ceduto, il cessionario è comunque sottomesso alle disposizioni dell’art 67 del Regio decreto 16.3.1942 n. 267, con la Cessione di crediti d’impresa pro soluto di cui alla Legge 52/1991 e con la cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 130/99, l’intenzione palese è quella di evitare al cessionario di restituire al curatore fallimentare i pagamenti effettuatigli dai debitori, assegnando un ulteriore ingiustificato privilegio al potere economico in antitesi con i diritti costituzionali degli altri cittadini.

In aggiunta a tutto quanto detto sopra, è altresì intervenuto l’art. 84 della Legge Finanziaria  n. 289/2002 che estende la possibilità di attivare il processo di cartolarizzazione (già tentato per l’alienazione del  Patrimonio dello Stato con le Finanziarie  448/98 e  488/99) anche alle Regioni,  Province, Comuni, nonché ai loro Enti strumentali, alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere sui proventi conseguenti alla vendita di beni immobili disponibili degli Enti stessi.

Detti beni sono costituiti dai beni demaniali trasferiti e da tutti gli altri beni disponibili diversi da quelli elencati all’art. 822 che sono invece inalienabili ai sensi dei successivi art. 823 e art. 826  C.C.

Diventerebbe particolarmente grave, considerati gli esageratamente numerosi fatti avvenuti in passato e che, imperterriti continuano a manifestarsi, di emissione di cartelle pazze (ivi comprese quelle indicanti cifre duplicate e triplicate, e quelle relative a pagamenti già effettuati dal contribuente che gli uffici sgravano e non avvisano del fatto avvenuto la società di recupero), se a fronte di crediti fasulli, cittadini si vedano cartolarizzare i propri bene abusivamente confiscati.

Ed ancora.

Prendiamo ad esempio l’ICI, che per legge i costruttori sono esonerati per i primi tre ann dal pagarla, mentre in caso di mancato realizzo dei cespiti costruiti, devono pagarne solo il 50% del dovuto per il 4° ed il 5° anno , mentre l’intero dal 6° in poi.

Detti costruttori, almeno nei piccoli centri, ove hanno più fatto sperpero del territorio, è facile si ritrovino, o perché addirittura diventati Sindaci, o perché diventati “ capi branco”, o perché amici dell’amico, riescono a non pagare l’ICI per oltre 10 anni, e, per quanto riguarda le Banche finanziatrici (amiche anche esse), per tacitarle, provvedono a presentare un altro progetto bello gonfiato e caricano sul prezzo anche  l’ICI non pagata negli anni al Comune di appartenenza,  che sarà versata, se lo sarà, alla Amministrazione al momento della vendita tardiva, ad insaputa dell’acquirente.

Ora immaginiamoci quel poveretto che compra il cespite, che si vedrà cartolarizzare il mutuo-casa (mutuo fondiario) dalla Banca come credito futuro, e cartolarizzare dal Comune la Casa (bene disponibile confiscato),  perché capita spesso che di fatto il costruttore non paga l’ICI dovuta, e venire a conoscenza di queste cartolarizzazioni solo al momento in cui le società di gestione e recupero crediti si faranno vive per rientrare dei crediti: tutto perché certe leggi agevolano queste truffe.

Ecco perché noi riteniamo, come già detto sopra, che le citate leggi debbano essere dichiarate incostituzionali ed illegittime, in quanto violano l’art. 3 e l’art. 15 ( con particolare riferimento al 2° comma) della Costituzione Italiana, nonché la legge sulla Trasparenza e la legge sulla Privacy, e consente l’inacrimento di abusi da parte di personaggi poco affidabili.


Per leggere integralmente entrambi gli articoli sulla cartolarizzazione dei crediti, è possibile scaricare il testo in formato PDF da qui.

Ultimo aggiornamento ( domenica 02 agosto 2009 )
 
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