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ED ORA ENTRIAMO NELLE SPIEGAZIONI.
Cos'è il negozio della Cessione di Credito (art. 1260 e ss. C.C.)
Consiste in un patto scritto tra due soggetti principali (A
e B) ed uno secondario (C), ai sensi del quale, se (B) è debitore di (A) e (C)
è debitore di (B), (B) può soddisfare (A) cedendogli il credito che vanta da
(C), ed è un negozio che garantisce sia il creditore, che il debitore
principale che il debitore ceduto, ovvero il cessionario, il cedente ed il
ceduto.
Detto negozio può essere stipulato come Cessione di Credito
di tipo “PRO SOLVENDO”, che non libera né il debitore principale cedente, né il
debitore secondario ceduto, fino a quando non sia andato a buon fine il
pagamento da parte di quest’ultimo, oppure di tipo “PRO SOLUTO” che invece
libera il debitore principale cedente, a prescindere dal risultato
dell’operazione, che sarà sostituito come obbligato principale dal debitore secondario ceduto.
LA CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO fu adottata da Istituti
seri e professionali, molto frequentemente fino agli anni ’80, allo scopo di
agevolare il debitore principale nelle proprie attività commerciali o
industriali, spesso minate nella liquidità da crediti vantati anche nei
confronti di Amministrazioni pubbliche, che pagavano con molto ritardo a causa
di iter burocratici, e poi, con l’avvento di quegli Amministratori paventati da Einaudi, le
banche pensarono solo a far soldi ed a finanziare solo grossi carrozzoni e
servizi.
Detto negozio era e sarebbe ancor oggi il vero strumento per
una ripresa economica eccezionale del Paese, ma bisognerebbe eliminare tutti
quei parassiti che potremmo definire “slot-machines-viventi”.
Disciplina della Cessione dei crediti d'Impresa
Per introdurre la
Cartolarizzazione, è stata emessa una
Legge preparatoria, che fu chiamata, per confondere le idee e non allarmare,
“Disciplina della Cessione dei Crediti d’Impresa”, che di fatto tratta
esclusivamente la Cessione di credito
“pro soluto”, ma dietro compenso.
Con tale Legge, la n. 52 del 21.2.1991 si è trattata
bancario, infatti una fattispecie che non è altro che una mera operazione di
compravendita con corrispettivo tra impresa ed intermediario bancario, con un
sistema di base simile allo sconto di Castelletto, che nulla ha a che vedere
con la Cessione descritta prima.
L’ambito di applicazione di detta legge è stato ampliato con
le modificazioni apportate alla stessa dall’art. 156 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385
(Testo Unico Bancario –Decreto emanato ai sensi dell’art 25, comma 2° della
Legge 19.2.1992), e si è giunti a legiferare quanto segue :
Art. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La cessione
dei crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge quando concorrono le seguenti condizioni :
a) Il cedente (il venditore) è un imprenditore;
b) I crediti ceduti (l’oggetto della vendita)
sorgono da contratti stipulati dal cedente(il venditore) nell’esercizio
dell’impresa;
c) Il cessionario (l’acquirente) è una società od
un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni
caso, l’oggetto sociale preveda anche l’acquisto di crediti d’impresa, e il cui
capitale sociale o il fondo di dotazione sia inferiore a dieci volte il
capitale minimo previsto per le società per azioni.
2. Resta salva
l’applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive
dei requisiti di cui al comma primo.
Art. 2: ALBO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L’ATTIVITA’ DI
CESSIONE DEI CREDITI
1. E’
istituito presso la Banca d’Italia un
Albo delle imprese che esercitano l’attività di cessione dei crediti
d’impresa ai sensi della presente legge. La banca d’Italia esercita la
vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, anche al fine di
impedire l’impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita.
2. Nel termine
di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del Tesoro
provvede con proprio decreto a disciplinare
l’iscrizione all’albo di cui al comma primo e alla cancellazione dal
medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative
sanzioni amministrative.
3. Il
cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto
all’osservanza dell’obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.
Art. 3: CESSIONE DI
CREDITI FUTURI E DI CREDITI IN MASSA
1. I crediti
possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali
sorgeranno.
2. I crediti
esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
3. La
cessione in massa dei crediti futuri può
avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un
periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi (n.d.r.:2 anni).
4. La
cessione dei crediti in massa si considera come oggetto determinato, anche con
riferimento a crediti futuri, se è
indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma terzo.
Art. 4: GARANZIA DI
SOLVENZA
1. Il cedente
(ovvero il venditore) garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la
solvenza del debitore, salvo che il cessionario (ovvero l’acquirente) rinunci,
in tutto o in parte, alla garanzia..
Art. 5: EFFICACIA
DELLA CESSIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI
1. Qualora
il cessionario (ovvero l’acquirente) abbia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è
opponibile:
a) agli altri aventi
causa del cedente (ovvero del venditore), il cui titolo di acquisto non sia
stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di pagamento;
b) al creditore del
cedente (ovvero al venditore) che abbia pignorato il credito dopo la data del
pagamento;
c) al fallimento
del cedente (ovvero del venditore) dichiarato dopo la data del pagamento, salvo
quanto previsto dall’art./, comma primo.
2. E’ fatta
salva per il cessionario(ovvero l’acquirente) la facoltà di rendere la cessione
opponibile ai terzi neo modi previsti dal Codice Civile (art. 1271)
3. E’ fatta
salva la efficacia liberatoria secondo le norme del Codice Civile dei pagamenti eseguiti dal debitore dei terzi.
Art. 6: REVOCATORIA
FALLIMENTARE DEI PAGAMENTI DEL DEBITORE CEDUTO
1. Il
pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario (ovvero all’acquirente)
non è soggetto alla revocatoria prevista dall’art. 67 del testo delle
disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa,
approvato con Regio Decreto 16.3.1942 n.
267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente (ovvero
del venditore) qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato
d’insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento (da parte di
quest’ultimo) al cessionario(ovvero acquirente).
2. E’
fatta salva la rivalsa del cedente (ovvero venditore) verso il cessionario(ovvero
acquirente) che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall’articolo 4.
Art. 7: FALLIMENTO
DEL CEDENTE
1. L’efficacia
della cessione verso terzi prevista dall’art.5, comma primo, non è opponibile
al fallimenti del cedente (ovvero del venditore), se il curatore prova che il
cessionario (ovvero l’acquirente) conosceva lo stato di insolvenza del
cedente(ovvero del venditore) quando ha eseguito il pagamento (del
corrispettivo dell’acquisto) e sempre che
il pagamento del cessionario (ovvero dell’acquirente) al cedente(ovvero al
venditore) sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di
fallimento e prima della scadenza del credito ceduto (ovvero venduto).
2. Il curatore
del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente,
limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza
dichiarativa.
3. In caso di
recesso il curatore deve restituire al cessionario (acquirente) il
corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel
comma 2.
(OMISSIS)
Data a Roma, addì 21.2,1991
COSSIGA, Presidente della repubblica;
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri;
visto dal Guardasigilli: Martelli.
Con l’applicazione di tale
Legge 52/1991, ci si trova di fronte ad una CESSIONE DI CREDITO PRO
SOLUTO DIETRO CORRISPETTIVO, che si realizza in modo similare allo sconto,
ovvero l’acquirente del credito, lo paga al venditore per un importo inferiore
al suo valore nominale, generalmente al 70/80%, il venditore ha realizzato
immediatamente il liquido ritenendosi soddisfatto, e l’acquirente si trova ad
aver acquistato a minor prezzo qualcosa di notevole maggior valore.
Ma anche in tale caso i soggetti sono sempre e solo tre: (A)
cessionario od acquirente, (B) debitore di (A) o venditore, (C) debitore di (B)
o debitore ceduto.
La diversità del rapporto è determinata dal fatto che nella
cessione di credito “pro solvendo”, il valore del debito ceduto resta intatto,
ma sarà considerato solo al momento del suo adempimento, nella cessione
“pro-soluto” o d’impresa, il valore del debito ceduto è inferiore al momento
della sua vendita che viene realizzata con trasferimento di beni mobiliari
dall’acquirente al venditore.
Con la CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI, di cui alla Legge 30.4.1999
n. 130, le cose cambiano in modo eclatante.
Detta Legge 130/99, definita “Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti”, si applica (art.1 punto 1) alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari,
sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità
di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario
(ovvero l’acquirente) sia una società (prevista dall’art. 3) che direttamente o
indirettamente, tramite altra società atta allo scopo, emetta titoli ed abbia
per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione di crediti;
b) le somme
corrisposte dal debitore e o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla
società cessionaria (acquirente), al soddisfacimento dei diritti incorporati
nei titoli emessi, dalla stessa o da altre società, per finanziare l’acquisto
di tali crediti, nonché al pagamento dei costi della operazione.
I TITOLI (Art.2.1) di cui sopra sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del D. Lgs
24.2.1998 n. 58, recante il testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per cui il
cessionari (acquirente) o la società emittenti gli stessi, dovranno redigere il
prospetto informativo circa le
caratteristiche di rendimento e rischio coerenti con le condizioni del mercato
e quindi renderli collocabili presso gli investitori istituzionali (banche, enti,ecc)
e non istituzionali (persone fisiche) tramite intermediatori bancari e
finanziari, non chè dovrà indicare il soggetto cedente (venditore), la società
cessionaria (acquirente), con riguardo sia ai crediti acquistati sia ai titolo
emessi per finanziare l’operazione.
Inoltre, detti prospetti dovranno indicare i soggetti
incaricati di curare l’emissione ed il collocamento dei titoli, i soggetti
incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di
pagamento, le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei
titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti
acquistati (cioè la possibilità di rivendere i titoli alla emittente), le
condizioni in presenza delle quali la società cessionaria (acquirente
originaria) può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti
dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il
soddisfacimento dei diritti derivati dai titoli, eventuali operazioni
finanziarie accessorie per garantire il
buon fine delle operazioni di cartolarizzazione, i costi dell’operazione e le
condizioni alle quali la società cessionaria (acquirente) può detrarli dalle
somme corrisposte dal debitore o dai debitori, nonché gli utili previsti
dall’operatore e il percettore.
Sempre dall’art. 3, i crediti relativi a ciascuna operazione
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e
da quello relativo alle altre operazioni.. Su ciascun patrimonio non sono
ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi
per finanziare l’acquisto dei crediti stessi.
Per quanto riguarda l’efficacia della cessione è ribadito
quanto detto sull’argomento dalla citata Legge 52/1991.
All’art. 5 è altresì disposto che alle emissioni dei titoli
non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto
dall’art. 11 , comma 2 , del testo unico bancario, né i limiti
quantitativi alla raccolta prescritti
dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410
a 2420 del codice civile.
L’unico adempimento diverso per la cartolarizzazione
rispetto alle due forme di cessione di credito suddette è, ai sensi dell’art. 4
punto 2, che la notizia dell’avvenuta cessione sui crediti acquistati dal
cessionario al cedente e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti devono
essere pubblicati sulla gazzetta ufficiale dello Stato.
Altrettanto, a questa tipologia di operazioni, non si
applica l’art. 67 del regio decreto 16.3.1942 n. 267, sulla revocatoria.
Ora per spiegare meglio la differenza tra Cessione di
Credito, cessione di credito d’impresa e cartolarizzazione, proponiamo un
esempio.
FATTO:
Il creditore (A), che prevede in bilancio utili per 1.000
nell’attuale e nel prossimo anno, vanta 100 dal debitore (B), ed in bilancio dovrebbe riportare 100 come
sofferenza, cioè un credito che forse riuscirà ad incassare nell’anno
successivo e pertanto si riduce momentaneamente gli utili (1.000-100 = 900), e
di conseguenza le tasse da pagare per l’anno attuale.
Col nostro negozio di Cessione del Credito “pro solvendo” (ovvero salvo buon fine), 100 resta
100 e basta, e le tasse da pagare sono sempre le stesse, ma il debitore
principale (B) può controllare la
pretesa del suo creditore (A), e d eventualmente contestarla, ed il debitore
(C) del debitore principale (B) viene a conoscenza della cessione in via
preventiva mediante lettera informativa e resta impegnato verso (A) dopo aver
riconosciuto il suo debito nei confronti di (B) ed aver accettata l’operazione.
Di conseguenza, (C) provvederà a pagare (A) al posto di (B)
: ed è così che si realizza la garanzia di tutte e tre le parti.
Se invece (C) nulla sapesse e continuasse a pagare (B)
invece che (A), (A) non avrebbe alcuna possibilità di rifarsi anche su (C).
Comunque, ipotizzando che (C) paghi (A) l’anno successivo,(A)
pagherà tasse su utili determinati da 1.000+100=1.100, senza alcun risparmio.
Con la cessione di credito di impresa, o meglio “pro soluto”
con corrispettivo, il creditore (A) acquista dal debitore (B) il credito di 100
che vanta dal debitore ceduto (C) a 70 , per cui (B) non è più debitore per 1oo
, bensì di residui 30, mentre (A) nel bilancio indicherà 1000-100+70=970 e
l’anno successivo 1000-30+3°=1000, con un risparmio di 30 (1,5%).
In tal modo, (A), oltre a pagare tasse nei due anni per un
ammontare di utili inferiori di 30, se li trova anche spalmati meglio nei due
anni.
Con la cartolarizzazione dei crediti invece subentrano altri
due soggetti: (X) che è la società che emette i titoli, e (Y) che è la società
di gestione e recupero crediti, entrambe
hanno le loro pretese che andranno a completo carico degli investitori, ma non
solo.
Anche ammettendo che il cedente (B) non voglia non
rinunciare a quei 30 prima accennati (e quindi gonfi di 42,86 il credito
preteso che, ridotto del 30%, si riduce proprio a100, tanto (C) della
gonfiatura ne verrà a conoscenza solo a dadi tratti), il credito sarà aggravato, anche per (C) delle spese conseguenti
la cartolarizzazione del suo debito, che ipotizzando in 10% per la società
emittente i titoli, e in 10% per la società che gestisce il credito, il titolo
ammonterebbe a 100 per gli investitori, depauperato di 20 di spese, sarebbe
rimborsato solo per 80; le due società di servizi percepirebbero i rispettivi
10; ed (A) si troverebbe a dichiarare al fisco 1000-100-20 = 880 il primo anno
e per l’anno successivo 1000+ 70-80=990, in quanto gli 80 recuperati andrebbero
a finire nella riserva patrimoniale del fondo di cartolarizzazione, con un
risparmio nei due anni di 130, pari al 6,5%.
Tutto ciò al netto degli interessi che sarebbero addebitati
a (C) e riconosciuti in parte agli investitori, ed al netto di quelle
gonfiature che ufficialmente deriverebbero da “spese sostenute” non
dimostrabili, ma comunque ESENTASSE.
Il tale modo però accade che:
-
(C), che
non sa niente di niente, perché non è abbonato alla Gazzetta Ufficiale dello
Stato, si sente richiedere da (Y) 100 più interessi ed altre spese, legali e
varie, mai dettagliate e dimostrate da fatture, e costi di cartolarizzazione;
-
Si vede screditato anche presso conoscenze e
fornitori perché il suo nome è citato sulla Gazzetta ufficiale tra debitori
ceduti, senza alcuna distinzione tra quelli morosi, attuali in regola e quelli
futuri, e, per paura di perdere anche attività e beni dati in garanzia
direttamente o indirettamente, paga (Y) che magari, nelle more, ha ottenuto
l’emanazione di Decreto ingiuntivo, con lo scopo che, se la cifra intimata non viene contestata con
opposizione entro i termini di legge, questa diventa ferma ed indiscutibile e
solo partendo da quella si potrebbe discutere;
-
Mentre (A), (B), (X) ed (Y) resterebbero
soddisfatti di ogni loro pretesa.
Il “creditore” sa che con questo strumento
legislativo riesce a pagare minori tasse, anche come Holding nei bilanci
consolidati, come già nell’esempio il risparmio va da un minimo del 2,77% ad un
massimo del 13,636%, che per un Istituto di Credito non è poco, ma questa non è evasione fiscale perché le
leggi proteggono il settore e non i cittadini che sono solo polli da spennare.
Fatto poi più grave dal punto di
vista giudiziale, è che mentre con la figura della cessione dei crediti di cui
agli artt. 1260 e ss. C.C., in caso di fallimento del debitore cedente o del
debitore ceduto, il cessionario è comunque sottomesso alle disposizioni
dell’art 67 del Regio decreto 16.3.1942 n. 267, con la Cessione di crediti d’impresa pro soluto di cui alla
Legge 52/1991 e con la cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 130/99,
l’intenzione palese è quella di evitare al cessionario di restituire al
curatore fallimentare i pagamenti effettuatigli dai debitori, assegnando un
ulteriore ingiustificato privilegio al potere economico in antitesi con i diritti
costituzionali degli altri cittadini.
In aggiunta a tutto quanto detto
sopra, è altresì intervenuto l’art. 84 della Legge Finanziaria n. 289/2002 che estende la possibilità di
attivare il processo di cartolarizzazione (già tentato per l’alienazione
del Patrimonio dello Stato con le
Finanziarie 448/98 e 488/99) anche alle Regioni, Province, Comuni, nonché ai loro Enti
strumentali, alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere sui proventi conseguenti
alla vendita di beni immobili disponibili degli Enti stessi.
Detti beni sono costituiti dai
beni demaniali trasferiti e da tutti gli altri beni disponibili diversi da
quelli elencati all’art. 822 che sono invece inalienabili ai sensi dei
successivi art. 823 e art. 826 C.C.
Diventerebbe particolarmente grave,
considerati gli esageratamente numerosi fatti avvenuti in passato e che,
imperterriti continuano a manifestarsi, di emissione di cartelle pazze (ivi
comprese quelle indicanti cifre duplicate e triplicate, e quelle relative a
pagamenti già effettuati dal contribuente che gli uffici sgravano e non
avvisano del fatto avvenuto la società di recupero), se a fronte di crediti
fasulli, cittadini si vedano cartolarizzare i propri bene abusivamente
confiscati.
Ed ancora.
Prendiamo ad esempio l’ICI, che
per legge i costruttori sono esonerati per i primi tre ann dal pagarla, mentre
in caso di mancato realizzo dei cespiti costruiti, devono pagarne solo il 50%
del dovuto per il 4° ed il 5° anno , mentre l’intero dal 6° in poi.
Detti costruttori, almeno nei
piccoli centri, ove hanno più fatto sperpero del territorio, è facile si
ritrovino, o perché addirittura diventati Sindaci, o perché diventati “ capi
branco”, o perché amici dell’amico, riescono a non pagare l’ICI per oltre 10
anni, e, per quanto riguarda le Banche finanziatrici (amiche anche esse), per
tacitarle, provvedono a presentare un altro progetto bello gonfiato e caricano
sul prezzo anche l’ICI non pagata negli
anni al Comune di appartenenza, che sarà
versata, se lo sarà, alla Amministrazione al momento della vendita tardiva, ad
insaputa dell’acquirente.
Ora immaginiamoci quel poveretto
che compra il cespite, che si vedrà cartolarizzare il mutuo-casa (mutuo
fondiario) dalla Banca come credito futuro, e cartolarizzare dal Comune la Casa
(bene disponibile confiscato), perché
capita spesso che di fatto il costruttore non paga l’ICI dovuta, e venire a
conoscenza di queste cartolarizzazioni solo al momento in cui le società di
gestione e recupero crediti si faranno vive per rientrare dei crediti: tutto perché
certe leggi agevolano queste truffe.
Ecco
perché noi riteniamo, come già detto sopra, che le citate leggi debbano essere
dichiarate incostituzionali ed illegittime, in quanto violano l’art. 3 e l’art.
15 ( con particolare riferimento al 2° comma) della Costituzione Italiana,
nonché la legge sulla Trasparenza e la legge sulla Privacy, e consente
l’inacrimento di abusi da parte di personaggi poco affidabili.
Per leggere integralmente entrambi gli articoli sulla cartolarizzazione dei crediti, è possibile scaricare il testo in formato PDF da qui.
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