Da Agenzie fiscali: estinzione anticipata mutui non preclude le agevolazioni |
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Scritto da Federico Lippi
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lunedì 18 giugno 2007 |
Agenzia del Territorio ed Agenzia delle Entrate hanno emanato una circolare congiunta n.6/2007, in materia di agevolazioni fiscali mutui
Con la Circolare n. 6/2007 emanata congiuntamente
dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate, che tiene conto anche
della recente normativa in tema di tutela dei consumatori per quanto riguarda
l'estinzione anticipata senza penali e la portabilità del mutuo, le due agenzie hanno inteso chiarire che l'estinzione anticipata del mutuo non preclude le agevolazioni previste .
L'estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio e lungo termine, anche prima dei 18 mesi dalla stipula ed anche se prevista espressamente come clausola nel contratto, non preclude la possibilità di godere del regime fiscale agevolato.
I chiarimenti, spiegano le due Agenzie fiscali, si sono resi
necessari a seguito delle persistenti incertezze interpretative e
applicative segnalate dagli Uffici periferici. La facoltà di una risoluzione
anticipata è consentita direttamente dalla legge e ha quindi concluso
l'irrilevanza all'interno del contratto per stabilirne la possibile estinzione
anticipata.
Le Agenzie hanno tenuto conto "dell'orientamento oramai
consolidato peraltro riscontrabile anche nella più recente normativa
in tema di liberalizzazioni, di un sempre più accentuato favor debitoris, in
pratica una più marcata tutela nei riguardi della persona in debito,
nell'ambito dei rapporti derivanti da operazioni di finanziamento".
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Ultimo aggiornamento ( lunedì 09 luglio 2007 )
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