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Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un
rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un
intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930:
Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né
troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite
però, come si è visto, da allora - che
sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la
banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre
migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali,
i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di
grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle
stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere
alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.
(EINAUDI, 1930)
Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic
In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio
di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità,
fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.
Federico Lippi
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Da Agenzie fiscali: estinzione anticipata mutui non preclude le agevolazioni |
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Scritto da Federico Lippi
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lunedì 18 giugno 2007 |
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Agenzia del Territorio ed Agenzia delle Entrate hanno emanato una circolare congiunta n.6/2007, in materia di agevolazioni fiscali mutui
Con la Circolare n. 6/2007 emanata congiuntamente
dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate, che tiene conto anche
della recente normativa in tema di tutela dei consumatori per quanto riguarda
l'estinzione anticipata senza penali e la portabilità del mutuo, le due agenzie hanno inteso chiarire che l'estinzione anticipata del mutuo non preclude le agevolazioni previste .
L'estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio e lungo termine, anche prima dei 18 mesi dalla stipula ed anche se prevista espressamente come clausola nel contratto, non preclude la possibilità di godere del regime fiscale agevolato.
I chiarimenti, spiegano le due Agenzie fiscali, si sono resi
necessari a seguito delle persistenti incertezze interpretative e
applicative segnalate dagli Uffici periferici. La facoltà di una risoluzione
anticipata è consentita direttamente dalla legge e ha quindi concluso
l'irrilevanza all'interno del contratto per stabilirne la possibile estinzione
anticipata.
Le Agenzie hanno tenuto conto "dell'orientamento oramai
consolidato peraltro riscontrabile anche nella più recente normativa
in tema di liberalizzazioni, di un sempre più accentuato favor debitoris, in
pratica una più marcata tutela nei riguardi della persona in debito,
nell'ambito dei rapporti derivanti da operazioni di finanziamento".
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Ultimo aggiornamento ( lunedì 09 luglio 2007 )
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La Posta |
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Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU |
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Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?
Grazie per l’attenzione.
Cordialità.
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La Posta |
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Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU |
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Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?
Grazie per l’attenzione.
Cordialità.
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