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Il Prof. Giovanni Goisis, Direttore Generale della Banca
Provinciale Lombarda, ha scritto un testo ”la funzione della Banca nella
pratica italiana”, chiamato volgarmente dagli addetti ai lavori la “Bibbia
bancaria”, in cui definisce la
differenza tra fido ed apertura di
credito in conto corrente, negozi che hanno in comune solo la messa a
disposizione da parte del creditore di una somma di denaro pattuita a favore
del debitore.
IL FIDO rappresenta quel plafond di denaro entro il quale
una Banca si impegna a versare, a concorrenza totale o parziale, somme al posto
di un cliente allo scopo di sopperire alla mancanza di liquidità che lo stesso
ha momentaneamente nell’esercizio della propria attività, e corrisponde al
contratto di commissione previsto dagli artt. 1731 e seguenti C.C, ai sensi del
quale il “committente” (il cliente) dà mandato al “commissionario” (la Banca) di pagare al suo
posto qualcuno (destinatario o commissionato), che gli ha fornito su base
documentale merce necessaria per svolgere la propria attività, e per questo
servizio è prevista una “provvigione” calcolata sul danaro versato dal
“commissionario” in nome e per conto del “committente”, oltre ai negoziati
interessi debitori sulle somme erogate.
Detta provvigione chiamasi COMMISSIONE, che può esser misurata o in una cifra
determinata a scaglione, ovvero in una percentuale sulla somma affidata, ed in
questa tipologia di credito è concepibile che la Banca applichi detta
provvigione sul massimo della somma che
ha erogata in vece del committente nel periodo
di tempo prefissato.
L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE, invece, rappresenta
una somma di danaro che la Banca
mette a disposizione di un cliente (debitore), che lo stesso può o non può
utilizzare con sistema REVOLVING (né più ne meno che come con una carta di
credito), senza alcun mandato di commissione, tanto è vero che detto tipo di
credito può esser concesso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato,
ed è un negozio che impone “l’obbligo della banca di tenere a disposizione i
mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze del correntista.”
Tra l’altro il Goisis nel testo citato, nel precisare che la Banca
ha la facoltà di revocare l’Apertura di Credito in ogni momento e invitare il Cliente a rimborsare quanto scoperto, avvisa che “Se
invece l’invito è soddisfatto, al
rientro in conto corrente può
accompagnarsi lo sviamento della
clientela che si ritenga disturbata dalla richiesta, e ciò fa abbandonare le relazioni e pregiudica i
rapporti con la clientela;” e ripropone la affermazione del Prof. Ugo
CAPRARA “In condizioni simili, offrire credito a scadenza indeterminata, nella fondata presunzione
di doverlo bruscamente interrompere per porsi in grado di soddisfare
richieste di rimborsi di depositi, sarebbe come dichiararsi sforniti della più
elementare esperienza bancaria, e quindi inetti a percepire quella forza
repulsiva che una Banca finirebbe con l’esercitare su una serie crescente di
imprese quando essa fosse costretta, per
mere necessità di cassa, a valersi
sistematicamente della facoltà di tagliare il credito alla clientela”.
Tutto quanto detto è confermato dagli artt. 1842 e 1843 del
C.C
Ed io aggiungerei che richiedere il rientro del credito da
parte di una Banca può preoccupare la totalità della clientela circa la
capacità di cassa della banca stessa, e far paventare che ci si trovi in una
situazione analoga a quella accaduta tempo fa in Argentina.
Pertanto, la tanto discussa COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO,
concepibile per il negozio del FIDO, nella Apertura di Credito in Conto
Corrente non è assolutamente contemplabile per incompetenza negoziale.
Diversa invece l’ipotesi di una penale a favore della Banca
ed a carico del debitore che abbia utilizzato per intero la somma messagli a
disposizione, ad evitare che il debitore superi il limite concordato e come
penale aggiuntiva, quella percentuale di maggiorazione per qualsiasi eccedenza
non autorizzata.
Mentre nel caso del FIDO la percentuale della COMMISSIONE non può
considerarsi maggiorazione del tasso debitore, perché rappresenta la
remunerazione di un servizio, nell’Apertura di credito in Conto Corrente detta
percentuale, comunque chiamata, va a sommarsi al tasso debitore anche se
l’incidenza può risultare variabile o addirittura irrisoria, e quindi
automaticamente rappresenta un aumento surrettizio non contrattualizzato e
quindi abusivo del tasso debitore negoziato.
Il GOISIS ripropone
ALTRESI’ LO SCRITTO DEL
Prof. EINAUDI che precisa che le
Aziende di credito esistenti in Italia “… non paiono né poche né troppe. Sono troppe tutte quelle
Casse e Banche che sono amministrate da
asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la Banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre migliaia di Banche che potrebbero
utilmente lavorare in centri rurali, i quali ora ne sono sprovvisti, e in altri
centri dove esistono solo filiali di
grossi istituti affaccendate a pompare danari da rovesciare al centro e nelle
stesse grandi città, ove gli Istituti esistenti non abbiano saputo rispondere
alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca.”
E purtroppo devo dire che ormai da decenni il Settore del
credito è amministrato sempre più da asini, ingordi e dilettanti, i quali,
servi stupidi, lavorano senza professionalità, preparazione e onestà mentale,
in cambio del “buffetto sulla guancia”,
per quegli ignoti individui che,
costituitisi in Fondazioni bancarie, intascano soldi senza ritegno, senza
rischiare il proprio denaro e la propria faccia, ed estorcendo capitali anche a coloro che con fatica
hanno racimolato un po’ di risparmio in
decenni di lavoro che essi non hanno mai fatto.
Molti di detti individui, poi, sono coloro che direttamente o indirettamente
riescono ad avere parola impositiva nel nostro Parlamento, coloro che riescono
ad imporre in modo tutt’ altro che “democratico” i famosi “governi tecnici”,
grazie ai quali, ogni legge a salvaguardia del cittadino viene stravolta
successivamente dai solito Decreti legge che
entro 60 giorni vengono ratificati con Leggi. E se anche queste non
andassero ancora bene al Settore del Credito, abrogate da Decreti legislativi
emessi dal Governo, generalmente “Tecnico”!
CLASSICO ESEMPIO: Legge (Parlamentare) 7.3.1996 n. 108 ,
così detta “Legge antiusura”, che tra l’altro rimarcava
l’articolo 644 del Codice Penale, dopo che fu prorogata l’emissione del primo
Decreto Ministeriale in ordine a quei Tassi medi a base del calcolo del Tasso
Soglia di Usura da 120 giorni (7.7.1996) a 376 giorni (22.3.1997), ci trovammo
dopo oltre 4 anni e mezzo alla emanazione del decreto legge (“norma
provvisoria ed urgente” emessa dal Governo Amato dietro proposta del ministro
del Tesoro Visco, Presidente della
repubblica, Ciampi – noto il loro legame con il settore del Credito)
29.12.2000 n. 349, definita all’occorrenza “Interpretazione autentica della
Legge 7.3.1996 n. 108”
emessa successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 14899/2000
che rendeva retroattiva detta Legge, Decreto che si apre con le seguenti parole
(onde giustificare l’iniziativa con il secondo comma dell’art. 77 della
Costituzione) “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di tassi d’interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la
sentenza della Corte di cassazione
14899/2000 può determinare in ordine alla
stabilità del sistema creditizio nazionale.”
Detta affermazione fa capire tante cose:
A) che se il Settore del Credito, come tutta la cittadinanza
sa, dovesse addebitare interessi usurari, non sarebbe perseguibile penalmente ai sensi dell’art 644
c.p., perché c’è da salvaguardare la “stabilità” del sistema creditizio, e le
vittime debbono quindi sottostare;
B)
che se il Settore del Credito applica un
interesse creditore dello 0,001% pari all’1 per mille, e l’interesse debitore è
pari al 14% non siamo in sistema di usura,
e questo per “salvaguardare la
stabilità del sistema creditizio”, anche perché ai sensi dell’art. 1 di detto
decreto, convertito in legge 28.2.2001 n. 24 in modo del tutto restrittivo, conterebbe
ciò che sarebbe stato stipulato originariamente, in barba ai decreti
ministeriali emessi ai sensi della citata legge 108/96;
E io aggiungo che il sistema creditizio guadagna dal 29,00%
al 56,00% con i nostri depositi ai quali riconosce lo 0,001% (1 per mille),
oltretutto fagocitato da spese da capogiro ed ingiustificate, su numerose
operazioni, come:
-
il Credito personale con la trattenuta del
quinto dello stipendio;
- il Credito concesso dalle finanziarie, loro
figlie, dalle quali andare anche se “si ha qualche problemino” creato dalle
Banche stesse;
-
il gioco di borsa ( che se va male provvedono a
cartolarizzare i loro crediti gonfiandoli e non permettendo al debitore di
verificare la veridicità delle pretese );
-
il gioco di cambio di valuta straniera;
-
le assicurazioni Vita
-
e tante
altre diavolerie (MY WAY, FOR YOU, Bond argentini, Parmalat, Cirio ,
Giacomelli),
Ci domandiamo: E’ TUTTO QUESTO UN COMPORTAMENTO USURARIO O
NO?
E’ altresì comportamento usurario spingere la gente ad
indebitarsi a dismisura, causando l’impossibilità dei debitori di provvedere ai
pagamenti e conseguentemente vender loro la casa e quant’altro, scopi raggiunti
col sudore della fronte e tantissimi sacrifici?
Bersani ha fatto una Legge zoppa, secondo la quale non
erano più dovute le penali di estinzione anticipata.
Legge zoppa, perché ha delegato l’ABI – Associazione
Bancaria Italiana, a mettersi d’accordo con le Associazioni dei consumatori: e
chiaramente l’ABI, in barba alla legge zoppa, ha badato ai propri
interessi e del Settore, in pratica
senza del tutto abolire detta penale, ma gestendola a scaglioni periodali.
Identicamente,
tornando sull’argomento, è il Disegno di Legge Bersani sulle liberalizzazioni
e la abolizione della COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, o qualcosa del genere,
che rappresenterebbe comunque l’abolizione del “compenso” che la Banca richiede
come rimborso per il rischio del credito accordata al cliente, e che sarebbe
stata accolta come uno dei “PUNTI DI FORZA”
sbandierati dal Ministro alla Sviluppo Economico.
In data 6.6.2007 invece, come si legge sulla stampa del 7
successivo, è stato approvato un emendamento presentato dal relatore Andrea
Lulli, Deputato Toscano dei Democratici di Sinistra , che modificherebbe
proprio questa parte del provvedimento secondo il quale “LE CLAUSOLE DI
MASSIMO SCOPERTO SONO NULLE; SALVO CHE IL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI MESSA
A DISPOSIZIONE DELLE SOMME SIA PREDETERMINATO, UNITAMENTE AL TASSO DEBITORE PER
LE SOMME EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE, CON
PATTO SCRITTO NON RINNOVABILE TACITAMENTE E PROPORZIONALE ALL’IMPORTO E ALLA
DURATA DELL’AFFIDAMENTO RICHIESTO DAL CLIENTE”.
Detto emendamento, oltre a fare ipotizzare, come afferma
giustamente il nostro Presidente Dott. Elio Lannutti, che sia stato “scritto
sotto dettatura dalle Banche e non ci piace”, permette di mantenere sotto altra
definizione detta commissione, in modo tale che nessuno possa ipotizzare la
maggiorazione surrettizia del tasso debitore.
Che il Sig. Andrea
Lulli, deputato DS toscano, si senta tanto trasportato a fare risparmiare alle Banche almeno 700/800
milioni di Euro togliendoli dalle nostre tasche, dopo gli scippi giornalieri
che queste fanno, (se anche di un
solo euro a milioni di correntisti ,fate
il conto), è veramente indemocratico e
IRRESPONSABILE, ma anche incivile e CONTRARIO AD OGNI PROGRAMMA DI RIPRESA
ECONOMICA, che chiaramente questo Governo, col
sistema di tipo Stalinista o Fascista che dir si voglia, vuole distruggere
a tutti i costi per creare solo due classi sociali : i ricchi oligarchi
partitocratrici, e la gleba poverissima, come all’epoca medievale; vista in
questa ottica la situazione, si
comprende bene che ragione abbiano di sollecitarci a pensare , ricordare,
discutere, fatti che accaddero qualche secolo fa, “acculturandoci” in modo da non farci percepire né pensare
la DEMOCRAZIA PERDUTA.
Vedi anche
http://www.federicolippi.it/content/view/147/1/
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