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Phishing e Pharming. Istituti di Credito: responsabilità civile e risvolti penali PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
martedì 24 aprile 2007

E’ fatto preoccupante che la criminalità informatica a danno degli utenti  dei servizi bancari sia in aumento.

Il Phishing , termine che viene usato ad indicare lo scippo di grandi o piccole somme grazie alla clonazione di Bancomat, Carte di Credito, Conti on line viene sempre più spesso segnalato a questa Delegazione. Capita che utenti incolpevoli vengano depredati dei risparmi di una vita, senza essere assolutamente risarciti dalla Banca , e questo nonostante le ingenti somme ricavate dagli Istituti di Credito dalla gestione di questi servizi che, è sotto gli occhi di tutti, si sta rivelando costosa e  malsicura.

Siamo arrivati all’assurdo che alcune Banche pretendono  che il cliente si assicuri per gli eventuali danni che potrebbero loro derivare da un cattivo controllo da parte dello stesso dei dati e dei codici, e che detta Assicurazione, ovviamente, avvenga presso Istituto facente parte dello stesso "circuito bancario" dell’Istituto che presta il servizio. Non vi è dubbio che sia il phisher che il pharmer, possono e debbono esser perseguiti in base alla legge sulla Privacy. L’ Art. 122 D.lgs n. 196/2003 impedisce di utilizzare "(...) la rete  di comunicazione elettronica per accedere ad informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di abbonato o utente, per archiviare informazioni o monitorare le operazioni dell’utente". Quindi anche i contenuti dei Server delle Banche dovrebbero esse sottratti alle incursioni del phisher, che se scoperto sarà responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati per illecito trattamento dei dati personali, carpiti senza il consenso del malcapitato.

A questo punto vien da sé, ed è evidente che le Banche sono corresponsabili, in ogni caso, esse sono depositarie di dati personali e l’articolo 31 del codice recita che ogni titolare di un trattamento dei dati personali DEVE custodire e controllare i dati in modo da "ridurre  al minimo il rischio" di accessi non autorizzati agli stessi. E tale custodia e controllo debbono svolgersi in modo da essere “commisurati” alle conoscenze e all'evoluzione del progresso tecnico.

Ora non ci  sembra proprio che tale cura sia stata fin qui usata per le Casse Automatiche, il cui servizio ammonta a ben 15 euro al mese ed oltre (più commissioni per operazione ), e pertanto appare ravvisabile la responsabilità delle Banche stesse. Ciò vale  anche per quanto attiene alla gestione dei conti on line.Stiamo assistendo ad episodi di Pharming che evidenziano la mancata sorveglianza nei confronti del sito della Banca: vediamo Poste, Banca Intesa, IWBank, vittime di clonazione dei siti, ci arrivano notizie di  utenti depredati e di Banche che non vogliono assumersi  le responsabilità di  dimostrare di aver posto in essere  tutte le misure  note per  evitare la clonazione. Ma addirittura in alcuni casi  gli utenti lamentano una presunta negligenza della Banca, una volta avvertita della truffa, a fermare il prosciugamento del conto.

Certo sono evidenti le responsabilità di natura civilistica, ma  non mancano, e dovranno essere approfonditi, risvolti di natura penale.

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 09 maggio 2007 )
 
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