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Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930: 

Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite però, come si è visto, da allora -  che sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali, i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.

(EINAUDI, 1930)
Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic

In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità, fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.

Federico Lippi

Tecnica bancaria: quanti incompetenti a difendere le vittime dell'usura PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
martedì 18 ottobre 2016

Non mi stancherò mai di sottolineare quanta incompetenza ed ignoranza ci sia tra coloro che dovrebbero fare giustizia ed i difensori delle vittime dell'usura bancaria.

Dopo che costoro usano affermare di non capire nulla di numeri e di matematica, si permettono altresì di dare interpretazioni proprie a norme e regolamenti in generale, e le suddette caratteristiche li portano immancabilmente verso un masochismo macroscopico.

L'art. 2 della Legge 7.3.1996 n.108 (cosiddetta "antiusura") e le Istruzioni che la Banca d'Italia, in ordine a detto articolo, emette, e dall'epoca variate più volte, piaccia o meno, sono indirizzate al Settore del Credito, e certamente non competono a chi difende le vittime dell'usura bancaria né, tanto meno, a chi deve fare oggettivamente giustizia.

Invece, sia gli uni che gli altri, mantenendo il gioco dell'ABI e delle Banche, danno importanza all'articolo ed alle Istruzioni citate come se queste rappresentassero per loro un dictat, al punto che alcuni Tribunali Italiani si sono permessi di porre detto articolo e quelle Istruzioni alla base di regolamenti emessi per i Magistrati e per i Consulenti Tecnici d'Ufficio.

Se si vuole essere oggettivi e fare giustizia bisogna prendere in considerazione solo il 5° comma dell'art. 1 della stessa Legge, in quanto, se facessimo i calcoli come spesso accade con quel sistema, avremmo che i TEG della Banca sarebbero uguali ai TAEG da noi elaborati. E chi pretende di avventurarsi in veste di avvocato, perito tecnico, o anche magistrato, in processi che riguardano le disfunzioni del sistema bancario e dei suoi rapporti con la clientela, deve aver compreso il senso di quel che scrivo: se così non fosse, forse dovrebbe cambiare mestiere.

Costoro, tra l'altro, non si sono accorti che la formula C3 b) delle Istruzioni della Banca d'Italia, relativa ai prestiti a rimborso rateale, è risolvibile solo ed unicamente se sono noti tutti i termini dell'equazione, altrimenti detta formula è incontrovertibile, vale a dire che non è possibile estrapolare i = TEG o TAEG, in quanto questo termine appare nell'espressione (1 + i) , con elevazioni a potenza diversa, al denominatore delle due espressioni di sommatoria.

Tra l'altro l'unica operazione fattibile è quella di porre la seconda sommatoria insieme alla prima col segno meno, ottenendo l'uguaglianza a zero della sottrazione delle due espressioni facendo capire che le stesse sono una la negazione dell'altra: e come già detto sopra, se non si comprendono questi concetti, non si fanno i conteggi.

La stessa Banca d'Italia informa al riguardo che, qualora non siano noti tutti i termini indicati nella formula, è possibile utilizzare la formula C3 a), relativa ai prestiti ripristinabili, con le dovute modificazioni.

Maggiore poi è l'incompetenza di alcuni difensori delle vittime dell'usura bancaria che usano prendere come vittoria il fatto che la Banca d'Italia nelle Istruzioni abbia recentemente inserito tra gli oneri che concorrono al calcolo del TEG anche le "commissioni di massimo scoperto": dette commissioni, nate come deterrente perché il cliente non superi il fido concesso, devono essere utilizzate per il calcolo del TAEG ma non del TEG che rappresenta la fotografia attitudinale di una Banca, per cui detto fatto è solo un fallimento loro e non certo una vittoria, in quanto ciò comporterà la lievitazione automatica del TEGM che, maggiorato della percentuale prevista nel tempo, fornisce il T.S.U. Tasso Soglia di Usura.

Questo è analogo a quanti hanno considerato favorevolmente l'emissione della Legge 13.5.2011 n°.70 che riduceva la maggiorazione del TEGM dalla sua metà ad ¼, ossia dal 50% al 25%, senza rendersi conto che era prevista una tolleranza in più di 4 punti percentuali fissi che comportavano l'aumento abnorme del tasso soglia specie in relazione ai TEGM più bassi.

Infatti, se prendiamo la tabella dei TEGM relativi al 1° trimestre 2011, e focalizziamo i TEGM relativi all'apertura di credito entro i 5.000,00 euro e al mutuo a tasso variabile, rispettivamente del 11,12% e del 2,68%, col vecchio sistema avremmo avuto una soglia del 16,68% nel primo caso e del 4,02% nel secondo caso, mentre col nuovo sistema abbiamo visto lievitare quelle percentuali rispettivamente al 17,90% ed al 7,35%, vale a dire con un aumento del TEGM del 60,971% per l'apertura di credito e del 174,254% per il mutuo.

Tralasciamo il Legislatore che sappiamo che le norme le emette sulla base degli studi degli Uffici, ma è possibile che l'ottusità arrivi a tanto?

 
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