Ho sempre sostenuto che la legge
sulla cartolarizzazione debba essere abrogata, in quanto è limitativa dei
diritti comunque spettanti al debitore.
Come dissi già precedentemente,
noi in Italia avevamo lo strumento della
“cessione di credito”, di cui all’art.1260 c.c., sia essa fatta “pro-soluto”, cioè
a prescindere se detto credito sarà o meno incassato, che “pro-solvendo”, cioè
si concretizzerà a pagamento effettuato, ma detto patto prevedeva comunque l’accettazione
da parte del debitore ceduto sia in ordine all’ammontare del suo debito, che in
ordine a chi veniva ceduto.
Con la cartolarizzazione, invece,
non è necessaria l’accettazione da parte del debitore ceduto, ma è sufficiente
che la cartolarizzazione sia pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale, dove vengono indicati il debitore ceduto,
l’ammontare del debito ed il terzo acquirente, ma può darsi che il debitore non ne venga mai a
conoscenza, perché non è abbonato alla Gazzetta Ufficiale.
Quello che affermo è confermato
da un caso veramente eclatante e degno di essere raccontato, per il quale ho
avuto modo di studiare la documentazione.
CASO:
il Sig. A aveva ottenuto, alcuni
anni prima, due Prestiti Personali, P.1 e P.2, dalla Banca B, di primaria
importanza, per i quali la stessa addebitava e si pagava le rispettive rate dal
conto corrente sempre in attivo, detenuto dal debitore presso una sua Agenzia,
per il primo, al 10 di ogni mese e, per il secondo, al 20 di ogni mese.
Il funzionario dell’Agenzia lo contattava per proporgli di consolidare i
residui debiti esistenti a quel momento sui due prestiti con la concessione di
un unico Prestito Personale col quale estinguere i due precedenti e ritrovarsi
lui a pagare una unica rata di circa €.285,00, più bassa della somma delle due
in corso pari a €.310,00, perché i tassi debitori erano scesi notevolmente.
Al 12 luglio 2012 il sig. A
sottofirmava una serie di moduli contrattuali per questo unico prestito, P.3,
nel corso del quale si dichiarava che lo scopo di detta concessione era
appositamente quello di estinguere P.1 e P.2, con tanto di conteggio dei
residui debiti in linea capitale e venne pattuito di pagare l’unica rata al 10
di ogni mese.
Il 20 agosto 2012, dopo che era
stata trattenuta dal conto la prima rata di ammortamento del terzo prestito,
gli veniva recapitata una lettera dalla sede centrale della Banca B, con cui si
comunicava che i prestiti P.1 e P.2 erano stati cartolarizzati e venduti ad una
società X a responsabilità limitata appartenente allo stesso Gruppo Bancario di
B.
Il sig. A si precipitava in
Agenzia e chiedeva al funzionario spiegazioni, e costui gli rispondeva, dopo
aver controllato sul terminale che l’operazione di estinzione risultava
avvenuta, che ci doveva essere stato un errore; poi il sig. A ci contatta ed
io, constatato che la Banca aveva cartolarizzato non solo i residui debiti in
linea capitale ma anche gli interessi maturandi fino all’estinzione ormai
teorica dei prestiti, andavo in Agenzia col Sig. A e facevo presente al
funzionario che, se fosse successo quel che era scritto nella lettera, la Banca
correva il rischio di commettere un doppio falso in bilancio, sia perché non
poteva cartolarizzare ciò che non era maturato, sia perché i due prestiti erano
stati estinti con l’erogazione del terzo prestito.
Il funzionario mi comunicava che
si sarebbe interessato per far annullare quell’operazione di cartolarizzazione e
rettificare la Gazzetta Ufficiale, riservandosi di dare comunicazioni
sull’argomento direttamente al sig. A.
Il 27 novembre 2012 il sig. A ci
richiamava per informarci che gli era stata recapitata, sempre per posta
ordinaria in abbonamento, altra lettera dalla sede centrale della Banca con
cui, senza richiamare la precedente, ricomunicava l’operazione di cartolarizzazione
dei due precedenti prestiti.
Ci si ripresentava in Agenzia e,
davanti al direttore dell’Agenzia, esprimevamo
che la circostanza ci costringeva a denunciare il fatto alla Vigilanza della Banca d’Italia ed alla
CONSOB.
In pratica mai sono state
trattenute dal conto del Sig. A le rate per il rimborso dei precedenti
prestiti, ma solo ed esclusivamente quelle del terzo prestito, ma ciò significa
un’altra cosa.
La Banca non poteva
“cartolarizzare” quei prestiti, fondamentalmente, perché erano stati estinti,
come si evince dal moduli contrattuali che dichiarano il fatto esplicitamente,
ma, in seconda istanza, perché la misura del loro ammontare risultava
comprensiva degli interessi corrispettivi che sarebbero maturati se quei
prestiti avessero proseguito la loro vita, per cui, essendo stati estinti,
quegli interessi non potevano più maturare.
Pertanto la Banca ha
cartolarizzato i due prestiti estinti col terzo prestito, vale a dire che si è
venduti a terzi quei crediti gonfiandoli, ad insaputa del debitore, degli
interessi eventualmente maturandi, fatto questo che non sarebbe potuto accadere
se l’operazione fosse stata realizzata mediante una semplice “cessione di
credito pro soluto”, in quanto il debitore non avrebbe comunque riconosciuto il
debito e si sarebbe trovato a rinunciare di fatto al diritto a lui spettante di
estinguere anticipatamente i debiti, così come previsto dai moduli
contrattuali, e sarebbe emerso immediatamente l’errore macroscopico, se di
errore si trattava.
Non solo.
Supponiamo che, al 12.7.2012, su
P.1 risultasse un residuo debito in linea di capitale di €.4.000,00 e i
rimanenti interessi previsti maturandi fossero di €.2.500,00; che, alla stessa
data, su P.2 risultassero le stesse partite rispettivamente pari ad €.7.500,00
ed €.5.000,00; è chiaro che P.3 è stato concesso per €.11.500,00 che sono
andati ad estinguere P.1 per €.4.000,00 e P.2 per €.7.500,00.
Con l’operazione di cartolarizzazione, la Banca, dopo avere
incassato €.11.500,00, ha venduto alla Srl, appartenente al suo Gruppo bancario,
P.1 per €. 6.500,00 e P.2 per €.12.500,00, per un totale di €. 19.000,00, al
prezzo ridotto al 60,5% pari ad €. 11.514,00 pro-soluto.
In questo modo, la Banca ha
incassato dal cliente €.11.500,00 e dalla Srl, per una cartolarizzazione non
realizzabile, €.11.514,00, per complessivi €.23.014,00.
Quindi, per l’anno 2012, la Banca
è costretta a dichiarare nel proprio bilancio l’incasso dalla Srl , in quanto
la cartolarizzazione, se non rettificata, è stata pubblicizzata sulla Gazzetta
Ufficiale, con indicazione dello ammontare del debito cartolarizzato di
€.19.000,00, e l’identificazione sia del debitore, nel Sig.A, che dell’acquirente, nella Srl, ma può evitare di
dichiarare l’introito dalla estinzione con l’erogazione di P.3, vestendo
quest’ultima operazione come copertura di debiti futuri e quindi dichiarabili
per il 2013.
Non solo.
Può sostenere, sempre per il 2013,
di aver sofferto una perdita di €.7.486,00, determinata dalla differenza tra il
debito cartolarizzato di €.19.000,00 e l’incasso del prezzo ricevuto di €.11.514,00:
ma una tale soluzione andrebbe ad avvantaggiare sia la Capo Gruppo nei suoi
bilanci consolidati che la Srl, le quali indicheranno sia l’uscita di
€.11.514,00 e l’entrata futura di €.19.000,00.
Ora, se P.3 non fosse stato
erogato, ed invece P.1 e P.2 continuassero a vivere, il debitore non si accorgerebbe di nulla, perché alla fine della
fiera, sempre €.19.000,00 andrebbe a sborsare per restituire i prestiti, ma,
già nell’eventualità che si ritrovasse con un conto in rosso e quindi a non
pagare più le rate, la Srl provvederebbe a ricorrere per Decreto Ingiuntivo
contro il sig. A per l’immediato pagamento del residuo credito che vanterebbe a totale
copertura dei €.19.000,00 cartolarizzati, perché in Gazzetta Ufficiale detto
debito è stato indicato, a prescindere dall’effettivo dovuto.
Di fatto sia la Banca che il
Gruppo Bancario commettono un “falso in bilancio” sia per l’anno 2012 che per
il 2013, mentre la Srl ha commesso anche
un incauto acquisto premeditato.
Ora, però, con l’erogazione di
P.3 e l’effettiva estinzione di P.1 e P.2, più che facilmente dimostrabili, il
Sig. A si troverebbe attualmente a pagare le rate di P.3 ed un domani
ritrovarsi la notifica del Decreto Ingiuntivo per il mancato pagamento delle
rate, che non potevano scadere, di P.1 e P.2.
Se il sig. A si opponesse al
Decreto Ingiuntivo, e la Srl fosse condannata alla rettifica e quindi non poter
più percepire quanto cartolarizzato, questa dovrebbe richiedere alla Banca la
restituzione della somma di €.11.514,00 pagata per acquistare crediti
inesistenti, e quindi nel bilancio 2013, il recupero di quanto pagato nel 2012,
mentre la Banca si scaricherebbe una uscita di pari ammontare, e nel bilancio consolidato del Gruppo
Bancario, apparirebbero due partite di giro, una in entrata e l’altra in uscita,
che si annullerebbero fra loro.
Ma comunque simili situazioni si
tradurrebbero in danni enormi a carico dl Sig. A che si possono sintetizzare
nel modo seguente, mentre la Banca B, la Srl ed il Gruppo Bancario ne
uscirebbero completamente intonse:
- l’esborso silente di €.11.500,00 proveniente
dalla erogazione di P.3, e il pagamento di €.19.000,00 a favore della Srl, per
un complessivo onere di €.30.500,00;
- la conseguente iscrizione al CRIF ed alla CR
della Banca d’Italia del debitore venduto, limitando il suo accesso ad
ulteriore credito;
- costringere il Sig. A a sopportare che
l’acquirente del suo debito sia persona fisica o giuridica non degna di
rispetto (ad esempio perché appartenente ad organizzazioni di stampo mafioso);
-
costringere il Sig. A ad essere vittima di
estorsione, in quanto, se volesse estinguere anticipatamente il debito, sarebbe
costretto a pagare anche gli interessi maturandi;
-
spese legali non indifferenti;
-
lungaggini temporali per la soluzione del caso a
causa di lentezze di giustizia.
Questo è un caso, ma se ce ne
fossero altri?
Quindi è indubbio che la Legge
30.4.1999 n.130 sulla cartolarizzazione ha vanificato i dettami dell’art.1260
del c.c. sulla cessione di credito, ma
c’è da aggiungere che il Legislatore ha depenalizzato i reati di falso in
bilancio e di incauto acquisto premeditato, ma ciò non toglie che sempre di
reati si tratta, giacché si manifesta anche una truffa ai danni del Fisco.
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