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CARTOLARIZAZIONE E FALSO IN BILANCIO (VERSIONE RIVEDUTA) PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
mercoledì 01 maggio 2013

Ho sempre sostenuto che la legge sulla cartolarizzazione debba essere abrogata, in quanto è limitativa dei diritti comunque spettanti al debitore.

Come dissi già precedentemente, noi in Italia avevamo lo strumento  della “cessione di credito”, di cui all’art.1260 c.c., sia essa fatta “pro-soluto”, cioè a prescindere se detto credito sarà o meno incassato, che “pro-solvendo”, cioè si concretizzerà a pagamento effettuato, ma detto patto prevedeva comunque l’accettazione da parte del debitore ceduto sia in ordine all’ammontare del suo debito, che in ordine a chi veniva ceduto.

Con la cartolarizzazione, invece, non è necessaria l’accettazione da parte del debitore ceduto, ma è sufficiente che la cartolarizzazione sia pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale,  dove vengono indicati il debitore ceduto, l’ammontare del debito ed il terzo acquirente, ma  può darsi che il debitore non ne venga mai a conoscenza, perché non è abbonato alla Gazzetta Ufficiale.

Quello che affermo  è  confermato da un caso veramente eclatante e degno di essere raccontato, per il quale ho avuto modo di studiare la documentazione.

CASO:

il Sig. A aveva ottenuto, alcuni anni prima, due Prestiti Personali, P.1 e P.2, dalla Banca B, di primaria importanza, per i quali la stessa addebitava e si pagava le rispettive rate dal conto corrente sempre in attivo, detenuto dal debitore presso una sua Agenzia, per il primo, al 10 di ogni mese e, per il secondo, al 20 di ogni mese.

Il funzionario dell’Agenzia  lo contattava per proporgli di consolidare i residui debiti esistenti a quel momento sui due prestiti con la concessione di un unico Prestito Personale col quale estinguere i due precedenti e ritrovarsi lui a pagare una unica rata di circa €.285,00, più bassa della somma delle due in corso pari a €.310,00, perché i tassi debitori erano scesi notevolmente.

Al 12 luglio 2012 il sig. A sottofirmava una serie di moduli contrattuali per questo unico prestito, P.3, nel corso del quale si dichiarava che lo scopo di detta concessione era appositamente quello di estinguere P.1 e P.2, con tanto di conteggio dei residui debiti in linea capitale e venne pattuito di pagare l’unica rata al 10 di ogni mese.

Il 20 agosto 2012, dopo che era stata trattenuta dal conto la prima rata di ammortamento del terzo prestito, gli veniva recapitata una lettera dalla sede centrale della Banca B, con cui si comunicava che i prestiti P.1 e P.2 erano stati cartolarizzati e venduti ad una società X a responsabilità limitata appartenente allo stesso Gruppo Bancario di B.

Il sig. A si precipitava in Agenzia e chiedeva al funzionario spiegazioni, e costui gli rispondeva, dopo aver controllato sul terminale che l’operazione di estinzione risultava avvenuta, che ci doveva essere stato un errore; poi il sig. A ci contatta ed io, constatato che la Banca aveva cartolarizzato non solo i residui debiti in linea capitale ma anche gli interessi maturandi fino all’estinzione ormai teorica dei prestiti, andavo in Agenzia col Sig. A e facevo presente al funzionario che, se fosse successo quel che era scritto nella lettera, la Banca correva il rischio di commettere un doppio falso in bilancio, sia perché non poteva cartolarizzare ciò che non era maturato, sia perché i due prestiti erano stati estinti con l’erogazione del terzo prestito.

Il funzionario mi comunicava che si sarebbe interessato per far annullare quell’operazione di cartolarizzazione e rettificare la Gazzetta Ufficiale, riservandosi di dare comunicazioni sull’argomento direttamente al sig. A.

Il 27 novembre 2012 il sig. A ci richiamava per informarci che gli era stata recapitata, sempre per posta ordinaria in abbonamento, altra lettera dalla sede centrale della Banca con cui, senza richiamare la precedente, ricomunicava l’operazione di cartolarizzazione dei due precedenti prestiti.

Ci si ripresentava in Agenzia e, davanti al direttore dell’Agenzia, esprimevamo  che la circostanza ci costringeva a denunciare il fatto  alla Vigilanza della Banca d’Italia ed alla CONSOB.

In pratica mai sono state trattenute dal conto del Sig. A le rate per il rimborso dei precedenti prestiti, ma solo ed esclusivamente quelle del terzo prestito, ma ciò significa un’altra cosa.

La Banca non poteva “cartolarizzare” quei prestiti, fondamentalmente, perché erano stati estinti, come si evince dal moduli contrattuali che dichiarano il fatto esplicitamente, ma, in seconda istanza, perché la misura del loro ammontare risultava comprensiva degli interessi corrispettivi che sarebbero maturati se quei prestiti avessero proseguito la loro vita, per cui, essendo stati estinti, quegli interessi non potevano più maturare.

Pertanto la Banca ha cartolarizzato i due prestiti estinti col terzo prestito, vale a dire che si è venduti a terzi quei crediti gonfiandoli, ad insaputa del debitore, degli interessi eventualmente maturandi, fatto questo che non sarebbe potuto accadere se l’operazione fosse stata realizzata mediante una semplice “cessione di credito pro soluto”, in quanto il debitore non avrebbe comunque riconosciuto il debito e si sarebbe trovato a rinunciare di fatto al diritto a lui spettante di estinguere anticipatamente i debiti, così come previsto dai moduli contrattuali, e sarebbe emerso immediatamente l’errore macroscopico, se di errore si trattava.

Non solo.

Supponiamo che, al 12.7.2012, su P.1 risultasse un residuo debito in linea di capitale di €.4.000,00 e i rimanenti interessi previsti maturandi fossero di €.2.500,00; che, alla stessa data, su P.2 risultassero le stesse partite rispettivamente pari ad €.7.500,00 ed €.5.000,00; è chiaro che P.3 è stato concesso per €.11.500,00 che sono andati ad estinguere P.1 per €.4.000,00 e P.2 per €.7.500,00.

Con l’operazione di  cartolarizzazione, la Banca, dopo avere incassato €.11.500,00, ha venduto alla Srl, appartenente al suo Gruppo bancario, P.1 per €. 6.500,00 e P.2 per €.12.500,00, per un totale di €. 19.000,00, al prezzo ridotto al 60,5% pari ad €. 11.514,00 pro-soluto.

In questo modo, la Banca ha incassato dal cliente €.11.500,00 e dalla Srl, per una cartolarizzazione non realizzabile, €.11.514,00, per complessivi €.23.014,00.

Quindi, per l’anno 2012, la Banca è costretta a dichiarare nel proprio bilancio l’incasso dalla Srl , in quanto la cartolarizzazione, se non rettificata, è stata pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale, con indicazione dello ammontare del debito cartolarizzato di €.19.000,00, e l’identificazione sia del debitore, nel Sig.A, che  dell’acquirente, nella Srl, ma può evitare di dichiarare l’introito dalla estinzione con l’erogazione di P.3, vestendo quest’ultima operazione come copertura di debiti futuri e quindi dichiarabili per il 2013.

Non solo.

Può sostenere, sempre per il 2013, di aver sofferto una perdita di €.7.486,00, determinata dalla differenza tra il debito cartolarizzato di €.19.000,00 e l’incasso del prezzo ricevuto di €.11.514,00: ma una tale soluzione andrebbe ad avvantaggiare sia la Capo Gruppo nei suoi bilanci consolidati che la Srl, le quali indicheranno sia l’uscita di €.11.514,00 e l’entrata futura di €.19.000,00.

Ora, se P.3 non fosse stato erogato, ed invece P.1 e P.2 continuassero a vivere,  il debitore non si  accorgerebbe di nulla, perché alla fine della fiera, sempre €.19.000,00 andrebbe a sborsare per restituire i prestiti, ma, già nell’eventualità che si ritrovasse con un conto in rosso e quindi a non pagare più le rate, la Srl provvederebbe a ricorrere per Decreto Ingiuntivo contro il sig. A per l’immediato pagamento del  residuo credito che vanterebbe a totale copertura dei €.19.000,00 cartolarizzati, perché in Gazzetta Ufficiale detto debito è stato indicato, a prescindere dall’effettivo dovuto.

Di fatto sia la Banca che il Gruppo Bancario commettono un “falso in bilancio” sia per l’anno 2012 che per il 2013, mentre la Srl  ha commesso anche un incauto acquisto premeditato.

Ora, però, con l’erogazione di P.3 e l’effettiva estinzione di P.1 e P.2, più che facilmente dimostrabili, il Sig. A si troverebbe attualmente a pagare le rate di P.3 ed un domani ritrovarsi la notifica del Decreto Ingiuntivo per il mancato pagamento delle rate, che non potevano scadere, di P.1 e P.2.

Se il sig. A si opponesse al Decreto Ingiuntivo, e la Srl fosse condannata alla rettifica e quindi non poter più percepire quanto cartolarizzato, questa dovrebbe richiedere alla Banca la restituzione della somma di €.11.514,00 pagata per acquistare crediti inesistenti, e quindi nel bilancio 2013, il recupero di quanto pagato nel 2012, mentre la Banca si scaricherebbe una uscita di pari ammontare,  e nel bilancio consolidato del Gruppo Bancario, apparirebbero due partite di giro, una in entrata e l’altra in uscita, che si annullerebbero fra loro.

Ma comunque simili situazioni si tradurrebbero in danni enormi a carico dl Sig. A che si possono sintetizzare nel modo seguente, mentre la Banca B, la Srl ed il Gruppo Bancario ne uscirebbero completamente intonse:

  • l’esborso silente di €.11.500,00 proveniente dalla erogazione di P.3, e il pagamento di €.19.000,00 a favore della Srl, per un complessivo onere di €.30.500,00;
  • la conseguente iscrizione al CRIF ed alla CR della Banca d’Italia del debitore venduto, limitando il suo accesso ad ulteriore credito;
  • costringere il Sig. A a sopportare che l’acquirente del suo debito sia persona fisica o giuridica non degna di rispetto (ad esempio perché appartenente ad organizzazioni di stampo mafioso);
  • costringere il Sig. A ad essere vittima di estorsione, in quanto, se volesse estinguere anticipatamente il debito, sarebbe costretto a pagare anche gli interessi maturandi;
  • spese legali non indifferenti;
  • lungaggini temporali per la soluzione del caso a causa di  lentezze di giustizia.

Questo è un caso, ma se ce ne fossero altri?

Quindi è indubbio che la Legge 30.4.1999 n.130 sulla cartolarizzazione ha vanificato i dettami dell’art.1260 del c.c.  sulla cessione di credito, ma c’è da aggiungere che il Legislatore ha depenalizzato i reati di falso in bilancio e di incauto acquisto premeditato, ma ciò non toglie che sempre di reati si tratta, giacché si manifesta anche una truffa ai danni del Fisco.

Ultimo aggiornamento ( domenica 04 agosto 2013 )
 
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Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU

Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?

 

 Grazie per l’attenzione. Cordialità.

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