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Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930: 

Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite però, come si è visto, da allora -  che sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali, i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.

(EINAUDI, 1930)
Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic

In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità, fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.

Federico Lippi

Decreto Ingiuntivo Senato approva interpretazione autentica PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
lunedì 18 aprile 2011

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge di soli due commi, per modifica de l’art. 645 c.p.c. e per risolvere la problematica relativa ai procedimenti in corso.



Art. 1.
(Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile)

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

Ora   si aspetta il passaggio alla Camera

Ultimo aggiornamento ( lunedì 18 aprile 2011 )
 
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