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Home Le Brevi Credito al Consumo e ruolo della Banca d'Italia 
Credito al Consumo e ruolo della Banca d'Italia |
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Scritto da Federico Lippi
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martedì 08 febbraio 2011 |
La Banca d'Italia assume un ruolo di primo piano nel settore della mediazione creditizia e del credito al consumo e
nell'attuazione della nuova normativa in relazione alla tutela dei
consumatori. Il Governo ha infatti "delegato" Bankitalia a fornire i
dettagli operativi per l'applicazione della recente disciplina sul
credito al consumo. Secondo la nuova normativa, la Banca d'Italia assume
un ruolo di primo piano: essa, infatti, è diventata il soggetto che
controlla i soggetti iscritti negli elenchi. Sul credito al consumo,
invece, la nuova normativa
prevede il recesso entro 14 giorni senza pagare alcuna penale;
l'annullamento del contratto di finanziamento qualora venga considerato
nullo il contratto d'acquisto del bene collegato; il merito creditizio,
che si traduce in un'attenta valutazione del consumatore che richiede il
finanziamento.
Sulla Gazzetta Ufficiale 29 del 5 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia "Determinazioni in materia di credito ai consumatori"
che stabilisce i compiti di Bankitalia, che dovrà dunque emanare i
diversi provvedimenti necessari per dare piena attuazione alla
disciplina. "Con riferimento alle carte di credito, la Banca d'Italia
detta disposizioni per coordinare l'applicazione della disciplina sul
credito ai consumatori con quella sui servizi di pagamento di cui
rispettivamente ai Capi II e II-bis del Titolo VI del TUB e individuare
le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente
funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui
servizi di pagamento", si legge nel decreto del MEF. La Banca d'Italia
stabilisce le modalità di calcolo del TAEG e "precisa le modalità di
divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito
in conformità dell'art. 123 del TUB e dell'art. 4 della direttiva 2008/48/CE".
Ancora: Bankitalia "definisce, in conformità
degli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/48/CE, l'elenco delle
informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della
conclusione del contratto di credito", e specifica le informazioni e le
condizioni da inserire nei contratti di credito.
Inoltre, "la Banca d'Italia stabilisce,
per il caso in cui si sia verificato uno sconfinamento: a) il termine
di invio al consumatore della comunicazione sullo sconfinamento, che non
può superare il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del
mese di permanenza dello sconfinamento medesimo; b) le condizioni in
presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi consistente, tenuto
conto dell'ammontare delle somme utilizzate o del complesso degli oneri
che lo sconfinamento comporta a carico del consumatore".
fonte Help consumatori
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La Posta |
Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU |
Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?
Grazie per l’attenzione.
Cordialità.
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