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Credito al Consumo e ruolo della Banca d'Italia PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
martedì 08 febbraio 2011
La Banca d'Italia assume un ruolo di primo piano nel settore della mediazione creditizia e del credito al consumo e nell'attuazione della nuova normativa in relazione alla tutela dei consumatori. Il Governo ha infatti "delegato" Bankitalia a fornire i dettagli operativi per l'applicazione della recente disciplina sul credito al consumo. Secondo la nuova normativa, la Banca d'Italia assume un ruolo di primo piano: essa, infatti, è diventata il soggetto che controlla i soggetti iscritti negli elenchi. Sul credito al consumo, invece, la nuova normativa prevede il recesso entro 14 giorni senza pagare alcuna penale; l'annullamento del contratto di finanziamento qualora venga considerato nullo il contratto d'acquisto del bene collegato; il merito creditizio, che si traduce in un'attenta valutazione del consumatore che richiede il finanziamento.

Sulla Gazzetta Ufficiale 29 del 5 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia "Determinazioni in materia di credito ai consumatori" che stabilisce i compiti di Bankitalia, che dovrà dunque emanare i diversi provvedimenti necessari per dare piena attuazione alla disciplina. "Con riferimento alle carte di credito, la Banca d'Italia detta disposizioni per coordinare l'applicazione della disciplina sul credito ai consumatori con quella sui servizi di pagamento di cui rispettivamente ai Capi II e II-bis del Titolo VI del TUB e individuare le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui servizi di pagamento", si legge nel decreto del MEF. La Banca d'Italia stabilisce le modalità di calcolo del TAEG e "precisa le modalità di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito in conformità dell'art. 123 del TUB e dell'art. 4 della direttiva 2008/48/CE".

Ancora: Bankitalia "definisce, in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/48/CE, l'elenco delle informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito", e specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito.

Inoltre, "la Banca d'Italia stabilisce, per il caso in cui si sia verificato uno sconfinamento: a) il termine di invio al consumatore della comunicazione sullo sconfinamento, che non può superare il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di permanenza dello sconfinamento medesimo; b) le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi consistente, tenuto conto dell'ammontare delle somme utilizzate o del complesso degli oneri che lo sconfinamento comporta a carico del consumatore".

fonte Help consumatori

 
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