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Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un
rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un
intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930:
Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né
troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite
però, come si è visto, da allora - che
sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la
banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre
migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali,
i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di
grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle
stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere
alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.
(EINAUDI, 1930)
Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic
In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio
di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità,
fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.
Federico Lippi
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Credito al Consumo e ruolo della Banca d'Italia |
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Scritto da Federico Lippi
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martedì 08 febbraio 2011 |
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La Banca d'Italia assume un ruolo di primo piano nel settore della mediazione creditizia e del credito al consumo e
nell'attuazione della nuova normativa in relazione alla tutela dei
consumatori. Il Governo ha infatti "delegato" Bankitalia a fornire i
dettagli operativi per l'applicazione della recente disciplina sul
credito al consumo. Secondo la nuova normativa, la Banca d'Italia assume
un ruolo di primo piano: essa, infatti, è diventata il soggetto che
controlla i soggetti iscritti negli elenchi. Sul credito al consumo,
invece, la nuova normativa
prevede il recesso entro 14 giorni senza pagare alcuna penale;
l'annullamento del contratto di finanziamento qualora venga considerato
nullo il contratto d'acquisto del bene collegato; il merito creditizio,
che si traduce in un'attenta valutazione del consumatore che richiede il
finanziamento.
Sulla Gazzetta Ufficiale 29 del 5 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia "Determinazioni in materia di credito ai consumatori"
che stabilisce i compiti di Bankitalia, che dovrà dunque emanare i
diversi provvedimenti necessari per dare piena attuazione alla
disciplina. "Con riferimento alle carte di credito, la Banca d'Italia
detta disposizioni per coordinare l'applicazione della disciplina sul
credito ai consumatori con quella sui servizi di pagamento di cui
rispettivamente ai Capi II e II-bis del Titolo VI del TUB e individuare
le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente
funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui
servizi di pagamento", si legge nel decreto del MEF. La Banca d'Italia
stabilisce le modalità di calcolo del TAEG e "precisa le modalità di
divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito
in conformità dell'art. 123 del TUB e dell'art. 4 della direttiva 2008/48/CE".
Ancora: Bankitalia "definisce, in conformità
degli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/48/CE, l'elenco delle
informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della
conclusione del contratto di credito", e specifica le informazioni e le
condizioni da inserire nei contratti di credito.
Inoltre, "la Banca d'Italia stabilisce,
per il caso in cui si sia verificato uno sconfinamento: a) il termine
di invio al consumatore della comunicazione sullo sconfinamento, che non
può superare il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del
mese di permanenza dello sconfinamento medesimo; b) le condizioni in
presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi consistente, tenuto
conto dell'ammontare delle somme utilizzate o del complesso degli oneri
che lo sconfinamento comporta a carico del consumatore".
fonte Help consumatori
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La Posta |
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Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU |
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Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?
Grazie per l’attenzione.
Cordialità.
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La Posta |
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Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU |
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Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?
Grazie per l’attenzione.
Cordialità.
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