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IL CASO n.1 . Società Finanziaria applica indisturbata un tasso effettivo annuo del 1855%
Scritto da Federico Lippi
venerdì 30 aprile 2010
Molti utenti dei servizi bancari e finanziari ci scrivono
mail sconsolate o disperate, i casi sono i più disparati , ma in questo
momento
particolare mi sembra di poter dire che rapporti maggiormente
conflittuali
sonoquelli che si intrattengono con le
Finanziarie, che poi nella quasi totalità altro non sono che emanazione
dei
gruppi bancari di rilevanza nazionale, tantoche spessol'utente chetelefonasse
si sentirebbe recitare bel bello
dall'altra partedelle telefono il
nomedella Banca di riferimento.
E' purtroppo in aumento l'uso che
questi signori arrivino a pretendere ,in caso di
ritardato pagamento da parte del
clientedi già onerose rate per prestiti
al consumo, cifreda capogiro, del tutto
avulse dalle norme dello Stato, alle quali norme invece, volenti
o nolenti, anche esse sono
sottoposte,arrivando addirittura a
tenere in non cale le istruzioni della Banca d'Italia,sino ad inventarsi sistemi di calcolo di interessi
di mora, penali e costi aggiuntivi che maturano e lievitano come per
magia.
L'ultimo caso in ordine di tempo è paradigmatico e ve lo
espongo in breve
Abbiamo un utenteche
deve una rata di circa 276 euro al mese,ne ritarda il pagamento di 4 giorni.
L'onere per il ritardato pagamento definito"onere esattoriale" , risulta essere di 57
euro. Non sto scherzando, 57 euro per 4 giorni sulla rata, significa che il tasso effettivo annuoè pari al 1895%.
Attivati dal nostro iscritto, abbiamo cercatodi avere uncontatto chiarificatore con la Società Finanziaria,
mediante una lettera. Non abbiamo ricevuto risposta, manei confronti dell'associatosono stati intensificati queisollecitiche arrivavano già precedentemente
via sms anche di notte, solo chequesta
volta l'ultimo messaggio è stato di tipochiaramente minatorio e credo si possa definirlo anche estorsivo, senza
tema di errore.
Abbiamo tentato, sempre pro bono pacis, di instaurare un
contatto telefonico con l'operatore della pratica,questi ha cercato da subito in ogni modo di
non faci parlare, urlandoci sulla voce, e quando ci siamo appellati alla Legge ed in
particolare al codice penale art 644 , ed alle precise istruzioni della Banca di Italia
in materia , ricordando che vi sono sottoposti anche loro,ha ribattuto che non aveva "tempo da
perdere", e con graziae gentilezza ha
buttato giù la cornetta.
Ovviamente questaDelegazione si riserva le dovute azionipenali ai sensi del 644 cp.
Ma riteniamo di aver fatto cosa utile nel mettere gli utenti
a conoscenza di simili metodi di lavoro, nella speranza dicontribuire alla loro " migliore formazione economica - finanziaria"
e anche alla loro " migliore
consapevolezza dei rischi e delle opportunità del mercato ", questo per limitare la "incompetenza"
rilevatavarie volte da ABI e Banca di
Italia da parte degli utenti, vera causa a detta di costoro, dei danni subiti
dalle famiglie italiane.
Ovviamentepubblicheremo altri casi , saranno come delle illustrazioni di un libro
ideale che , ne siamo certi , acculturerà il cittadino /utente sulle metodiche in uso, questo sarà di utilità
per tutti.
Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU
Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?