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Commissione di Massimo Scoperto: Cassazione penale sana la illegalità qui denunciata dal 2007
Scritto da Federico Lippi
mercoledì 21 aprile 2010
Commissione
di Massimo Scoperto, la Cassazione
finalmentecorregge unafallaenorme che fin dal giugno del 2007 evidenziavo su questo sito.
Lamentavol'intervento in aiuto delle banche del
governo Amato, che depotenziava ad arte la legge antiusura del 7.3 .1996 n.108 nella quale si faceva chiaramente riferimento
all'articolo 644 del Codice penale per determinare il concetto di usura , ma
che fu clamorosamenteannacquata da un
intervento ad hocemesso appunto sotto l'egida del solito trio : Governo era
quello di Amato, la proposta delMinistro del Tesoro Visco, la firma delpresidente della repubblica Ciampi, il risultato:una bella "norma provvisoria ed urgente"
emessarepentinamente (è noto il legame di queste personalità con il settore
del Credito)con decreto 29.12.2000 n. 349, definito all'occorrenza
"Interpretazione autentica della Legge 7.3.1996 n. 108"
Questa
interpretazione autentica fu emessa successivamente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 14899/2000 che rendeva retroattiva detta la legge antiusura.
Il Decreto non a caso si apre con le seguenti
parole (onde giustificare l'iniziativa con il secondo comma dell'art. 77 della
Costituzione) "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di tassi d'interesse usurari, anche in
considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione
14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio
nazionale." Per i commenti e le
considerazioni ancora attualissimi
rimando al mio articolo link in calce sotto.
Facendo
un rapido calcolo sul danno ricevuto
dagli utenti dei Servizi bancari:
Negli ultimi cinque
anni di vigenza (2005-2009),su un totale di 6.155 miliardi di euro di
finanziamenti per cassa,la commissione di massimo scoperto arbitrariamente
conteggiata dal sistema bancario ai debitori al di fuori dei tassi soglia
regolati dal quarto comma dell'art.644 del codice penale,è ammontata a 181,9
miliardi di euro.
La Cassazione penale, nella sentenza n.12028/2010,ha ristabilito ancora una
volta la legalità nei rapporti e nei patti leonini banche-utenti,affermando che
indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle norme
amministrative,il codice penale,ai sensi del quarto comma dell'art. 644 c.p.
impone di considerare rilevanti ai fini della fattispecie di usura, tutti gli
oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. E tra
di essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto.
Per 13 lunghi anni,imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti
dalle banche, non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio
perché,anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia
stabiliti dal quarto comma dell'art.644 del codice penale,trovavano ostacolo
nella circolare di Bankitalia che impediva il computo del massimo scoperto ai corretti
conteggi,come ribaditi dalla Cassazione.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione
di tali interessi con l'attuazione abnorme della commissione massimo scoperto
(CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato
da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da
considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo
richiesto,ha trovato una severa censura nella sentenza di Cassazione,che apre
chiari scenari di risarcibilità.
La famigerata circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive
che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di
credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in
materia di interessi legali, la
CMS non entra nel calcolo del Tasso annuo effettivo globale
(TAEG), ha volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644
c.p. comma terzo, il quale impone per legge di stabilire il limite oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari.
Appare oramai consolidato in Giurisprudenza che l'unico criterio valido per la
determinazione del reato di usura sia l'art. 644, comma 4, del Codice Penale,
non potendo le Autorità amministrative mutare i principi cardine dettati dalla
norma in tema di usura, perché la commissione di massimo scoperto, anche alla
luce della sentenza della Cassazione Civile 870/96,altri non è che una
remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a
favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della
somma e, dunque una remunerazione soggetta a vantaggi economici che possono
essere usurari se aggiunti al tasso d'interesse.
Banche e Bankitalia si preparino quindi alle azioni giudiziarie per ottenere i
rimborsi.
Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU
Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?