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Commissione di Massimo Scoperto: Cassazione penale sana la illegalità qui denunciata dal 2007 PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
mercoledì 21 aprile 2010

 

Commissione di Massimo Scoperto, la Cassazione finalmente  corregge una   falla  enorme che fin dal  giugno del 2007 evidenziavo su questo sito.

Lamentavo  l'intervento in aiuto delle banche del governo Amato, che depotenziava ad arte la legge antiusura del 7.3 .1996 n.108  nella quale si faceva chiaramente riferimento all'articolo 644 del Codice penale per determinare il concetto di usura , ma che fu clamorosamente  annacquata da un intervento ad hoc  emesso  appunto  sotto l'egida del solito trio : Governo era quello di  Amato, la proposta del  Ministro del Tesoro Visco, la  firma del  presidente della repubblica Ciampi,  il risultato:    una bella "norma provvisoria ed urgente" emessa  repentinamente  (è noto il  legame di queste personalità con il settore del Credito)  con decreto  29.12.2000 n. 349, definito all'occorrenza "Interpretazione autentica della Legge 7.3.1996 n. 108"

Questa interpretazione autentica fu emessa successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 14899/2000 che rendeva retroattiva detta la legge antiusura.

Il  Decreto non a caso si apre con le seguenti parole (onde giustificare l'iniziativa con il secondo comma dell'art. 77 della Costituzione) "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi d'interesse usurari,  anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale."  Per i commenti e le considerazioni ancora attualissimi  rimando al mio articolo link in calce sotto.

Facendo un rapido  calcolo sul danno ricevuto dagli utenti dei Servizi bancari:

Negli ultimi cinque anni di vigenza (2005-2009),su un totale di 6.155 miliardi di euro di finanziamenti per cassa,la commissione di massimo scoperto arbitrariamente conteggiata dal sistema bancario ai debitori al di fuori dei tassi soglia regolati dal quarto comma dell'art.644 del codice penale,è ammontata a 181,9 miliardi di euro.
La Cassazione penale, nella sentenza n.12028/2010,ha ristabilito ancora una volta la legalità nei rapporti e nei patti leonini banche-utenti,affermando che indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle norme amministrative,il codice penale,ai sensi del quarto comma dell'art. 644 c.p. impone di considerare rilevanti ai fini della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. E tra di essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto.
Per 13 lunghi anni,imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti dalle banche, non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio perché,anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia stabiliti dal quarto comma dell'art.644 del codice penale,trovavano ostacolo nella circolare di Bankitalia che impediva il computo del massimo scoperto ai corretti conteggi,come ribaditi dalla Cassazione.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi con l'attuazione abnorme della commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo richiesto,ha trovato una severa censura nella sentenza di Cassazione,che apre chiari scenari di risarcibilità.
La famigerata circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra nel calcolo del Tasso annuo effettivo globale (TAEG), ha volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644 c.p. comma terzo, il quale impone per legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Appare oramai consolidato in Giurisprudenza che l'unico criterio valido per la determinazione del reato di usura sia l'art. 644, comma 4, del Codice Penale, non potendo le Autorità amministrative mutare i principi cardine dettati dalla norma in tema di usura, perché la commissione di massimo scoperto, anche alla luce della sentenza della Cassazione Civile 870/96,altri non è che una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e, dunque una remunerazione soggetta a vantaggi economici che possono essere usurari se aggiunti al tasso d'interesse.
Banche e Bankitalia si preparino quindi alle azioni giudiziarie per ottenere i rimborsi.

Erogato *CMS* Miliardi di euro
12/2005 1.071,029 3,20 % 34,3
12/2006 1.128,620 3,50 % 39,5
12/2007 1.266,618 3,00 % 37,9
12/2008 1.304,896 2,70 % 35,2
9/2009 1.346,219 2,60 % 35,0

* Bollettini statistici di Bankitalia - Finanziamenti per cassa (Miliardi di euro) elaborazioni Adusbef su dati Bankitalia

  Per una  visione completa dell'argomento rimando  ai seguenti articoli

http://www.federicolippi.it/content/view/48/30/

http://www.federicolippi.it/content/view/147/1/

http://www.federicolippi.it/content/view/174/30/ 

Per visionare un esempio di estratto conto con Commissione di Massimo Scoperto

http://www.federicolippi.it/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,17/dir,DESC/order,name/Itemid,45/limit,10/limitstart,10/
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 21 aprile 2010 )
 
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