Sul fronte della moneta elettronica, la
Direttiva prevede che "per eliminare gli ostacoli giuridici
all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica
per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati
alla raccolta di depositi o all’emissione di moneta elettronica. È
pertanto opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di
servizi di pagamento, denominati di seguito «istituti di pagamento»,
autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie
esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo
il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In
questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in
tutta la Comunità".
Il sistema delineato dal Decreto Legislativo
in via di adozione si basa sul “contratto quadro”, definito come il
contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di
pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le
condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione
di un conto di pagamento e sui “prestatore di servizi di pagamento” che
possono essere istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane
s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non
agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono
in veste di autorità pubbliche. Quanto sopra apre la possibilità di
effettuare pagamenti, ad esempio mediante il telefono cellulare.
E'
prevista la semplificazione degli obblighi in caso di utilizzo di
strumenti di pagamento che consentono esclusivamente singole operazioni
di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un
limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un
importo che in nessun momento supera i 150 euro (micro pagamenti).
Al
fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non
autorizzato di uno strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato
per manifestare il consenso ad eseguire operazioni di pagamento il
pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono
concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto
strumento.
Quanto alla responsabilità del pagatore per
l’utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, è
stabilito che "Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento,
l’utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di
uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato
indebitamente intervenuto dopo la comunicazione", che deve essere
effettuata senza indugio non appena ne viene a conoscenza, secondo le
modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di
pagamento o al soggetto da questo indicato.
(
Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11: Attuazione della direttiva
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027) - pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbaio 2010, n.36 - Supplemento
ordinario).