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Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un
rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un
intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930:
Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né
troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite
però, come si è visto, da allora - che
sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la
banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre
migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali,
i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di
grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle
stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere
alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.
(EINAUDI, 1930)
Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic
In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio
di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità,
fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.
Federico Lippi
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Governo: Decreto Legislativo moneta elettronica e micro pagamenti |
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Scritto da Federico Lippi
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lunedì 22 febbraio 2010 |
Entrerà
in vigore il 1 marzo 2010 il Decreto Legislativo 11/2010 che recepisce
la Direttiva comunitaria 2007/64 sui requisiti dei servizi di pagamento
nel mercato interno.
La Direttiva è diretta a "istituire un
quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di
pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante
dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di
un’area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da
garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento,
mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti
un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di
sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a
livello nazionale".
Sul fronte della moneta elettronica, la
Direttiva prevede che "per eliminare gli ostacoli giuridici
all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica
per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati
alla raccolta di depositi o all’emissione di moneta elettronica. È
pertanto opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di
servizi di pagamento, denominati di seguito «istituti di pagamento»,
autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie
esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo
il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In
questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in
tutta la Comunità".
Il sistema delineato dal Decreto Legislativo
in via di adozione si basa sul “contratto quadro”, definito come il
contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di
pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le
condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione
di un conto di pagamento e sui “prestatore di servizi di pagamento” che
possono essere istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane
s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non
agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono
in veste di autorità pubbliche. Quanto sopra apre la possibilità di
effettuare pagamenti, ad esempio mediante il telefono cellulare.
E'
prevista la semplificazione degli obblighi in caso di utilizzo di
strumenti di pagamento che consentono esclusivamente singole operazioni
di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un
limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un
importo che in nessun momento supera i 150 euro (micro pagamenti).
Al
fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non
autorizzato di uno strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato
per manifestare il consenso ad eseguire operazioni di pagamento il
pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono
concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto
strumento.
Quanto alla responsabilità del pagatore per
l’utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, è
stabilito che "Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento,
l’utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di
uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato
indebitamente intervenuto dopo la comunicazione", che deve essere
effettuata senza indugio non appena ne viene a conoscenza, secondo le
modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di
pagamento o al soggetto da questo indicato.
( Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11: Attuazione della direttiva
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027) - pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbaio 2010, n.36 - Supplemento
ordinario).
Fonte: Filodiritto
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Ultimo aggiornamento ( lunedì 22 febbraio 2010 )
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La Posta |
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Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU |
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Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?
Grazie per l’attenzione.
Cordialità.
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La Posta |
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Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU |
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Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?
Grazie per l’attenzione.
Cordialità.
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