La dizione TEG, ai sensi del Rapporto Werner e suoi
allegati, significa in Francese “TAUX EFFECTIF GENERAL”, mentre furbescamente
in Italia il Settore del credito lo ha tradotto in TASSO EFFETTIVO GLOBALE, insisto spesso su questo argomento, perché non
è una differenza di poco conto per gli effetti disastrosi sugli utenti.
La dimostrazione di quanto vado affermando si trova non solo
nella leggenda degli indici di riferimento delle disposizioni della CEE dal 1974 in poi, ma è
espressamente ribadito dalle istruzioni
della Banca d’Italia che al punto “A2 – Soggetti tenuti alla rilevazione”,
chiarisce: “la segnalazione deve essere effettuata da ciascuna Banca iscritta
nell’albo previsto dall’art. 13 del D.LGS 385/1993 (omissis)”.
“Lo schema di segnalazione è unico; pertanto a prescindere
dall’operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione
devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere
per ciascuna delle categorie individuate.”
Pertanto il calcolo del TEG, effettuato ex ante, è
esclusivamente onere del settore del credito, che ai sensi del’art. 2 della
legge 7.3.1966 n. 108, deve comunicarlo alla Banca d’Italia per consentire a
questa di calcolare la media sulla campionatura e trasmettere al Ministero i
relativi TEGM, ma non può essere destinato od imposto ai debitori, per cui le
analisi di controllo sui conti dei clienti bancari devono seguire la formule
riportate nel progetto europeo del Werner.
Va infatti chiarito che il Prof. Pierre Werner, già
Presidente e Ministro delle Finanze del Lussemburgo, nominato Presidente della
Commissione per la realizzazione per fasi della Unione Economica Monetaria della CEE additò sia nel 1970, sul Rapporto a
sua firma, sia nel 1974, sul Progetto
Europeo finale, sempre a sua firma, che fu definito volgarmente dal nostro
Settore del Credito “Il Serpentone” (a cui l’Italia non aderì, al
contrario di tutti gli altri Paesi
Europei, per intuibili motivi), un fenomeno che “doveva a tutti i costi essere
eliminato immediatamente per poter raggiungere un equilibrio di tutte le monete
nei vari paesi, allo scopo di ottenere in modo bilanciato una moneta unica
europea.”
Il fenomeno in
questione fu individuato nel fatto inaccettabile che alcune banche imponessero
spese ed oneri vari, tra cui il lucro nascosto di valuta ai propri clienti,
fossero questi debitori o non, che
facevano lievitare i tassi in modo talmente elevato da limitare lo sviluppo
economico dei vari paesi e di conseguenza dell’Europa, portando quanto prima ad
un incontrollabile aumento della inflazione e della disoccupazione fino a
giungere alla deflazione ed a crisi economiche gravissime, ed indicò la cosiddetta
“formula finanziaria di riporto”, conosciuta in tutto il mondo, come
quella che poteva permettere di individuare in tempi reali il verificarsi
irresponsabile del fenomeno e la gravità del danno che si rischiava in Europa ,
da applicarsi giornalmente, ovvero nelle rispettive sommatorie, per periodi
esaminati più lunghi (trimestri, semestri, anni),
(interessi+spese di ogni genere, dipendenti dal prestito) x 365
TAEG =
---------------------------------------------------------------------------------
Numeri
bancari x numero di giorni tra valuta attuale e successiva
rammentando che i numeri bancari si ottengono con la formula
finanziaria derivata :
saldo
scalare x numero di giorni tra valuta attuale e successiva
N.B. = ---------------------------------------------------------------------------------
100
Ora il Ministro del Tesoro col Decreto dell’ 8.7.1992,
poiché stavano dilagando le richieste di prestiti a rimborso rateale per
l’acquisto di beni di consumo, impose agli intermediari non bancari, unici a
trattare tale tipologia di prestiti a breve, di indicare al consumatore al
momento della concessione del prestito, oltre al TAN (Tasso Annuo Nominale),
anche il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), utilizzando la formula, che qui
si riporta:
Interessi
x 36500 oneri x 100
TAEG = ------------------------- + ----------------
Numeri bancari accordato
e che avrebbe dovuto
servire a permettere al consumatore di
sapere preventivamente a quanto ammontasse, in termini di tasso, l’onere
complessivo in cui sarebbe incorso, e ciò proprio ad evitare che la gente
tendesse ad indebitarsi oltre le proprie possibilità.
La formula su detta
però è del tutto sbagliata come già esposto in altre occasioni, fin dal
primo addendo, infatti la formula che permetterebbe di rilevare un tasso è
questa:
Interessi x 365 oneri x 100
TAEG = ----------------------------------------- +
---------------
Numeri
bancari x numero giorni accordato
In detta formula, per la quale solo negli indici di
riferimento veniva chiarito che per numeri bancari si intendevano quelli
che “maturavano durante tutto il periodo
di durata del rimborso” (ovverossia la loro sommatoria), il secondo addendo rappresenta esclusivamente
un tasso generico, su base 100, “ex ante”, giacchè per ottenere detti prestiti
bisognava anticipare delle sostanziose spese globali iniziali: ma queste cose
solo un Tecnico Bancario può conoscerle,
un CT, che non sia stato un addetto ai
lavori bancari, non solo non può
conoscerle, ma non è autorizzato ad
applicare formule che non gli competono, in quanto non è una Banca né un
intermediario finanziario iscritto all’albo, ma è solo un consulente che deve
rispettare le Leggi dello Stato e le formule finanziarie valide per tutto il
mondo.
Inoltre la definizione di “accordato”, sempre la Banca d’Italia, la fornisce
al punto B1 delle Istruzioni, alla categoria n. 1 “ apertura di credito in c/c”
che definisce come “operazioni regolate in conto corrente in base alle quali la
banca o l’intermediario, ai sensi dell’articolo 1842 e ss del c.c., si obbliga
a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un dato periodo di
tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare la
disponibilità.”
Con tale definizione la Banca d’Italia chiarisce che non solo “l’accordato”
è esclusivamente la somma messa a disposizione del cliente, e non l’utilizzo variabile
di detta somma, ma assegna la facoltà al cliente a ripristinare la
disponibilità, per cui decade tra l’altro la applicazione della cosi detta “
Commissione di Massimo Scoperto”, come indicato dal Goisis, e da tutte quelle
Sentenze di Cassazione che la continuano a vietare, ed è per questo che detta
commissione è indicata a parte nei DD. MM emessi ai sensi della legge 108/96,
come semplice informazione, senza disporre la sua maggiorazione del 50%, come
invece pretenderebbero le Banche.
E detto concetto è ripetuto esplicitamente al 3° comma punto
B4 delle medesime istruzioni, “Classi di
importo”, ove si recita:
“Per fido accordato si intende il limite massimo del credito
concesso dall’intermediario”,
ovvero al penultimo comma:
“Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato, la
classe di importo rimane determinata in base all’ammontare del fido accordato”.
Ora succede che molti CTU e Giudici, pretendono di dare alla
legge 7.3.1996 n.108, una interpretazione del tutto personale che non risulta
in linea con la intenzione del Legislatore ( art 12 delle Disposizioni preliminari
al Codice Civile.)
Infatti la sua pretesa di assegnare spesso la legittimazione
di detta Legge a partire dalla data del 2.4.1997 è del tutto immaginaria, in
quanto tale legge è una delle poche che risulta vigente dalla medesima data
della sua emissione, ai sensi dell’ultimo capoverso del comma di chiusura, ove
si recita “ E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come Legge dello Stato” senza indicarne la decorrenza di vigenza, per
cui deve intendersi che questa decorra dalla stessa data del 7.3. 1996.
A conferma, si rileva che il primo Decreto Ministeriale emesso in data 22 marzo
1997 e pubblicato sulla G.U del successivo 2.4.1997, è l’unico che indica in
calce:
“Fino al 30.6.1997, ai fini della determinazione degli
interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n108,
i tassi indicati devono essere aumentati della metà”,
mentre in tutti i successivi DD.MM emessi ai
sensi di tale Legge in calce è indicato:
“A decorrere dal 1° …omissis… (data di entrata in vigore del
relativo decreto ministeriale) e fino al …omissis… (fine del trimestre
considerato) ai fini della determinazione degli interessi usurari, ecc. (stessa
formula su riportata), autorizzando l’interpretazione della sua prima
applicazione a partire dalla data di emissione della legge stessa, ovvero a
decorrere dai 180 giorni dopo, previsti per la pubblicazione della
classificazione delle operazioni bancarie", che corrisponde alla data del 3.9. 1996.
Il resto sono interpretazioni senza alcun sostegno
normativo.
Per quanto riguarda infine la scelta di riferirsi al 1°
comma dell’art.2 della legge 108/96 e non piuttosto a quanto statuito dl 5° comma dell’art.1 della stessa
Legge, si ritorna a quanto detto sopra, che di fatto si vanno ad applicare
delle istruzioni destinate al Settore del Credito e non ad un CTU che ha assunto un incarico giurando, davanti ad un
Magistrato che si atterrà strettamente ad
una analisi della questione “ al di sopra delle parti”, il quale altrimenti non
garantirebbe un valido ausilio al Giudice.
In aggiunta si vuole precisare che la nostra posizione circa
il calcolo di un “tasso soglia” nel periodo precedente all’entrata in vigore
della legge 108/96, che è stata definita dalla Cassazione “retroattiva” per i
contratti ancora in essere, vogliamo chiarire che, proprio in mancanza di
indicazione del TEGM nel periodo precedente, venendo incontro al settore,
riteniamo indicativo maggiorare del 50% il TAN applicato dalla banca, TAN che
sicuramente non è in misura pari al “prime rate” applicato dalla banca stessa,
ma bensì assai superiore.
Sull’argomento non esistono precise norme che permettano di
assegnare a detto criterio una validità imperativa, ma solo criteri intuitivi
accennati dal Codice Civile e Penale,
che permettono di avere una idea indicativa
della misura, né d’altronde intendiamo fare come il Settore del Credito, che
abusa della propria posizione di “parte forte” contrattuale, pretendendo di
fare passare per norme dei semplici patti negoziali che invece è da ritenersi
fuori luogo e tendenziosamente ingiustificata.
Dobbiamo inoltre evidenziare che, se a fronte di un saldo
scalare di Euro 1000.00 per un solo giorno di valuta da quella attuale a quella
del giorno dopo, la Banca
ci addebita le spese amministrative di Euro 10,00, l’onere corrispondente, in
termini di tasso è dell’1,00% giornaliero, che , su base annuale, piaccia o
meno, diventa del 365%, che sicuramente è tasso usurario. E tale discorso deve
essere applicato anche se il saldo scalare risulta attivo!
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