Tieni il tuo conto corrente sempre sotto controllo. Calcola: Anatocismo, Spese, Lucro per Valuta; Individua: Superamento Tassi Soglia d'Usura, corretta applicazione Commissione Massimo Scoperto. www.checkbank.org
Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un
rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un
intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930:
Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né
troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite
però, come si è visto, da allora -che
sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la
banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre
migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali,
i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di
grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle
stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere
alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.
(EINAUDI, 1930) Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic
In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio
di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità,
fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.
Federico Lippi
La legge antiusura è a rischio
Scritto da Federico Lippi
lunedì 02 marzo 2009
Il Paese si avvia verso un crisi epocale, e tutti gli
osservatori denunciano il conseguente aumento dell’usura , ma, a maggiore
testimonianza dello scollamento che rischia di approfondirsi ulteriormente tra Magistratura e Società, mi
trovo ad affrontare come CTP e Delegato
Adusbef, sempre più spesso, casi in cui il privato cittadino si trova ad essere
sempre più soggetto debole nella difesa
dei propri diritti verso lo strapotere della Parte Bancaria.
Dispiace dover denunciare l’affiorare, a “macchia di leopardo” come suol dirsi, di queste insensibilità verso i deboli, che
oltretutto 9 volte su 10 hanno tutte le ragioni e addirittura le leggi
esistenti dalla propria parte, anche se spesso sospetto che non di
insensibilità si tratti, quanto piuttosto della
non esatta conoscenza da
parte di Magistrati, sia pure attenti e scrupolosi, della insidiosa e complessa materia della tecnica
bancaria, materia sulla quale molti, troppi personaggi anche di peso, fanno truffaldina disinformazione.
Che le Banche da tempo stiano studiando il modo di liberarsi
della legge antiusura, la 108/96, non è un segreto ed è semmai la riprova del
modus operandi del Settore, che si commenta da sé nel desiderio e la volontà di
continuare ad usurare i Cittadini impunemente.
A tale proposito debbo registrare nel mio lavoro che sempre
più spesso assisto allibito alle autentiche pressioni dei CTP di parte bancaria
affinchè i conteggi dei CTU dei
Tribunali vengano eseguiti in spregio della legge 108/96. A volte riescono nel giochino, con danno non
solo per il ricorrente contro l’abuso bancario, ma anche per la collettività, e si causa l’ allungamento del processo, come
i Giudici avessero poco da fare!
La materia può risultare ostica, eppure cercherò di
spiegarmi attenendomi ad uno degli ultimi casi occorsi, estremamente esemplificativo.
Si insiste a voler confondere, nel necessario ricalcolo dei tassi da parte
dei CTU, la formula che per disposizioni della Banca d’Italia il
Sistema Bancario, ed esclusivamente
esso, è obbligato ad applicare al posto della tradizionale formula
finanziaria , usata in tutto il mondo e
richiamata dai padri della finanza ( Einaudi, Goisis, Werner, Brusca, Onado,
ecc).
Non è questione di poco conto: le Banche spingendo in tale
senso, stanno surrettiziamente cercando
di vanificare la legge antiusura, e questo è innegabile.
Per l’ennesima volta cerco di chiarire quello che non si vuole
capire da parte di alcuni, ma che va assolutamente stabilito: assurdo che le
Banche spingano i Magistrati a fare applicare ai CTU le medesime formule loro
riservate da Banca d’Italia per la rilevazione dei dati che le Banche stesse debbono inviare a Banca di
Italia indirizzandole al Servizio Informazioni del Sistema Creditizio, su supporto
magnetico o tramite Rete Nazionale Interbancaria e secondo modalità e schemi di cui alla
Sezione II delle istruzioni .
Tale rilevazione è esplicitamente richiesta a Banche ed
Intermediari Finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art 13 del d.lgs. 385
del 1993 ( testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia),
e solo al momento della concessione del credito, mentre nel prosieguo, come in tutta Europa, per i
consumatori si debbono applicate le
formule finanziarie tradizionali.
Insomma , la storia è vecchia: esiste un indice che riguarda solo e
semplicemente i rapporti del Settore del Credito con la Banca d'Italia, ed è in
pratica un indice di previsione di oneri per permettere alla Banca d'Italia di
determinare il TEGM ( TEG medio ), che poi maggiorato della sua metà, determina
il TASSO SOGLIA DI USURA .
Pertanto il TEG di
ciascuna operazione ( ovvero ISC), calcolato al momento della stipulazione del
contratto sulla base delle clausole inserite nell’atto, non può tenere conto di
tutti gli altri fattori che successivamente matureranno o varieranno nel corso
del rapporto, per cui il TAEG o tasso di confronto, dovrà invece tenere conto
di dette variazioni mediante la applicazione della formula finanziaria
tradizionale, che si basa su ciò che l’utente
ha effettivamente pagato.
Ma se io in sede di revisione dei conti, faccio
applicare al CTU le formule che servono a calcolare il TEG , avrò una difformità nei calcoli con la totale
asportazione di anatocismo ed oneri extra legali applicati al cliente, il quale quindi SEMPRE ED IN OGNI CASO soccomberà in
Tribunale di fronte alla Banca.
Capite bene che sarebbe intollerabile, anzi E’ intollerabile,
visto che già alcuni giudici e CTU sono
stati indotti in questo inganno.
Purtroppo questi sedicenti esperti di
parte bancaria e ( spesso anche non di parte bancaria , purtroppo)con i loro
giochi di prestigio creano quel grosso equivoco che induce in certi errori di
valutazione tutte le parti in causa, dal debitore ai consulenti tecnici, agli
stessi Giudici.
Basterebbe riprendere il rapporto Werner, completamente cassato ed occultato dal Settore del Credito italiano, che evidenziava
il pericoloso lievitare dei tassi
effettivamente applicati, prevedendo
crisi economiche gravi e
difficilmente rimediabili in mancanza della applicazione delle formule di matematica finanziaria
tradizionale, ben diverse e non
incontrovertibili rispetto a quella che fornisce Banca d’Italia, che
risulta inapplicabile per questa sua caratteristica, ma che permette al Settore
Italiano del Credito di stravolgere i calcoli.
A controprova di quanto detto, risulta particolarmente
indicativo che in Italia la
Soglia di Usura si calcola con il Tegm + 50%, in
Francia Tegm +30%, in Germania Tegm +
10%, mentre negli altri Paesi del Nord
Europa, il TEGM stesso costituisce la soglia di usura. I nostri come vedete
sono i più avidi.
E tenete presente che
questi giochetti bancari dell’epoca fruttarono la nostra estromissione dallo
SME per non aver accettato il progetto del Serpente Monetario, argomento sul
quale è stata stesa una spessa coltre di
silenzio. Il danno per il Paese è stato forte, ed anche su questo si sorvola: vediamo l’effetto Euro
in casa nostra.
Ma che ora pretendano anche di essere tutelati dalla Magistratura
dopo quello che hanno combinato, dopo
gli esborsi da capogiro pretesi dalla gente, gli scippi, la distruzione del
vero motore della economia del Paese, spingendo i Magistrati a fare
applicare ai CTU le formule che Banca di Italia riserva al Settore del Credito
per il rilevamento dei dati, vanificando di fatto la legge antiusura, è davvero troppo!!
Per approfondire il tema della Legge antiusura, vai al Link:
Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU
Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?
Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU
Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi
passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che
debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?