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Tarsu; Commissione tributaria chiarisce onere della prova leggete con attenzione PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
lunedì 23 febbraio 2009

 Dal sole 24 ore

La tassa sullo smaltimento dei rifiuti si versa solo se l'azienda è in funzione e realmente produce scarti. In caso contrario il proprietario dell'immobile non è tenuto al pagamento. Il principio è stato affermato dalla commissione tributaria regionale Puglia con la sentenza n. 12/15/09 (pubblicata sul sito di «Guida al Diritto» www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com). È di tutta evidenza come la decisione segni un punto a favore del contribuente che in passato, pur dimostrando che non ci fossero più i requisiti per versare la Tarsu, si era visto bocciare la pretesa nella convinzione dell'Ufficio che essere in possesso di un immobile giustificasse da solo il versamento della tassa. I giudici pugliesi hanno però precisato che le regole del processo tributario si basano sull'onere della prova.

Onere della prova che però non deve mettere in difficoltà il contribuente per dimostrare la diversità dei fatti. 

Si pensi - in materia di accertamento bancario - agli sforzi che il contribuente deve effettuare per ritrovare versamenti o prelievi del passato. Senza dimenticare, poi, la situazione di totale imbarazzo per il cittadino che, in presenza di una verifica con parametri o studi di settore, deve immediatamente provvedere a fornire tutti gli elementi possibili per smontare la pretesa dell'Ufficio. Tornando la caso concreto la Ctr puntualizza, quindi, che l'onere probatorio deve avere pari peso per il cittadino e per l'amministrazione. Se il contribuente, quindi dimostra di non utilizzare concretamente l'immobile come azienda, quale criterio logico può spingere l'amministrazione a chiedere il versamento. Nella caso concreto l'azienda nel 2002 si era trasferita dal comune di Modugno in provincia di Bari a Milano.

Certo i locali erano rimasti anche in Puglia, ma senza una concreta produzione e quindi - aveva ribadito il privato - non era necessario alcun smaltimento. I giudici pugliesi hanno affermato che l'articolo 62 del Dlgs 507/1993, la norma che prevede i casi esclusione dal versamento della tassa, debba essere letta in chiave necessariamente estensiva e soprattutto logica. Ricorda la sentenza che è stato chiaro l'intento del Legislatore di voler legare l'obbligo della tassa come corrispettivo di un servizio di raccolta rifiuti effettivamente esercitato.
 
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 Grazie per l’attenzione. Cordialità.

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