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Tarsu; Commissione tributaria chiarisce onere della prova leggete con attenzione
Scritto da Federico Lippi
lunedì 23 febbraio 2009
Dal sole 24 ore
La tassa sullo smaltimento dei rifiuti si versa solo se l'azienda è in
funzione e realmente produce scarti. In caso contrario il proprietario
dell'immobile non è tenuto al pagamento. Il principio è stato affermato dalla
commissione tributaria regionale Puglia con la sentenza n. 12/15/09 (pubblicata
sul sito di «Guida al Diritto» www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com).
È di tutta evidenza come la decisione segni un punto a favore del contribuente
che in passato, pur dimostrando che non ci fossero più i requisiti per versare la Tarsu, si era visto bocciare
la pretesa nella convinzione dell'Ufficio che essere in possesso di un immobile
giustificasse da solo il versamento della tassa. I giudici pugliesi hanno però
precisato che le regole del processo tributario si basano sull'onere della
prova.
Onere della prova che però non deve mettere in difficoltà il contribuente per
dimostrare la diversità dei fatti.
Si pensi - in materia di accertamento
bancario - agli sforzi che il contribuente deve effettuare per ritrovare
versamenti o prelievi del passato. Senza dimenticare, poi, la situazione di
totale imbarazzo per il cittadino che, in presenza di una verifica con
parametri o studi di settore, deve immediatamente provvedere a fornire tutti
gli elementi possibili per smontare la pretesa dell'Ufficio. Tornando la caso
concreto la Ctr
puntualizza, quindi, che l'onere probatorio deve avere pari peso per il
cittadino e per l'amministrazione. Se il contribuente, quindi dimostra di non
utilizzare concretamente l'immobile come azienda, quale criterio logico può
spingere l'amministrazione a chiedere il versamento. Nella caso concreto
l'azienda nel 2002 si era trasferita dal comune di Modugno in provincia di Bari
a Milano.
Certo i locali erano rimasti anche in Puglia, ma senza una concreta produzione
e quindi - aveva ribadito il privato - non era necessario alcun smaltimento. I
giudici pugliesi hanno affermato che l'articolo 62 del Dlgs 507/1993, la norma
che prevede i casi esclusione dal versamento della tassa, debba essere letta in
chiave necessariamente estensiva e soprattutto logica. Ricorda la sentenza che
è stato chiaro l'intento del Legislatore di voler legare l'obbligo della tassa
come corrispettivo di un servizio di raccolta rifiuti effettivamente
esercitato.
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