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In questi giorni, esaminando una
pratica, ho trovato una lettera circolare del Credito Italiano, oggi UniCredit
Banca, che qui allego, riguardante la comunicazione alla Clientela su come la Banca si sia adeguata alla
ormai famosissima “Delibera CICR del 9/02/2000”, e vi dico che, ancora una
volta, mi sono potuto confermare che è i questo modo che nascono gli “usi
bancari”, e grazie a questo sistema ci si ritrova ad abrogazioni di fatto, e
non normative, di Leggi imperative dello Stato.
E questo meccanismo è sempre il
solito: quando viene creata una cosa buona, ma questa è scomoda, la si
distrugge!
Questo meccanismo discende da una
antica tradizione delle associazioni a scopo mafioso: quando si evidenzia una
persona onesta, ma scomoda, la si elimina!
Lasciamo
perdere ora queste elucubrazioni e rientriamo nel merito dell’argomento.
Il 1/09/1993 con Decreto
Legislativo n°385 è stato reso norma il Testo Unico delle Leggi in Materia
Bancaria e Creditizia che prevedeva alcune regole, ma volenti o nolenti,
peccava in altre allo scopo di consentire ulteriori futuri spazi al settore del
Credito, tra cui la istituzione del CICR, Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio, avente come esclusivo scopo “l’alta vigilanza in
materia di credito e tutela del risparmio” (attività già svolta dalla Vigilanza
della Banca di Italia) costituito da una parte importante del Parlamento come
il Ministro del Tesoro che lo presiede, quello del Commercio con l’Estero, il
Ministro per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
il Ministro delle Finanze, quello delle Industrie, quello del Commercio ed
Artigianato, il Ministro dei Lavori Pubblici e quello per le Politiche
Comunitarie, Comitato che “delibera” su indirizzi generali riguardanti le
materie di pertinenza.
Al CICR partecipa (quindi può
essere ascoltato il suo parere, ma non può votare) anche il Governatore della
Banca d’Italia.
Ma sempre a termini di dettp
D.Lgs. 385/93, il CICR poteva emettere delle semplici “Delibere”, contenenti
indicazioni, suggerimenti ed opportunità per svolgere l’alta vigilanza in
materia di credito e tutela del risparmio, consone al proprio mandato, Delibere
che poi dovevano essere formalizzate con Decreti del Ministro del Tesoro, ovvero, in alternativa,
il Ministro del Tesoro adottava con Decreti provvedimenti, con facoltà (e non
obbligo) di sottoporli preventivamente al CICR che, essendo una Istituzione,
poteva essere sostituita dallo stesso Ministro, il quale ne avrebbe data
“notizia” al CICR: il CICR cioè rappresentava esclusivamente quel riferimento
dal valore di semplice consulenza.
Ma molte mancate precisazioni,
imperfezioni o dimenticanze di questa norma si sono rivolte contro il Settore
del Credito, con l’emanazione da parte del Parlamento della Legge 7/03/1996
n°108, cosiddetta Antiusura, che pone finalmente un preciso limite oltre il
quale obiettivamente si manifesta il reato, misura fino ad allora del tutto
aleatoria (secondo vecchie dottrine e opinioni giurisprudenziali, pari al 50%
annuo, che. Senza possibilità di dubbio, rappresentava sicuramente usura).
Con tale Legge, inoltre, si
modifica l’art.644 del Codice Penale con dei chiarimenti integrativi che
diventano pesantissimi e pericolosi per Banche, cosiddetti Banchieri e
Fondazioni ai quali, ingordi, non basta vivere di guadagni su investimenti
propri col denaro altrui, che non solo costa nulla, ma anzi permette di essere
remunerati per utilizzarlo a favore (si possono verificare guadagni dal 29 al
56% all’anno ed oltre, a seconda degli investimenti privi di rischi; c’è
sempre, altrimenti, il sistema dell’emissione di bonds, giochi di borsa e di
cambio, cartolarizzazioni, operazioni tipo “may
way” e “for you”), ma debbono
anche essere liberi di applicare Anatocismo
in Progressione Geometrica, in violazione delll’art.1283 c.c.
Quindi, allo scopo di tentare di
annientare la Legge
“antiusura”, si è prima provveduto col Decreto Legislativo 4/08/1999 n°342 ad
apportare modifiche al suddetto D.Lgs.385/93, con l’intenzione di agevolare il
Settore del Credito, disponendo maggiore operatività deliberativa e propositiva
al CICR, che, ai sensi dell’art.25 di tale D.Lgs.342/99, assume la facoltà di
“stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi (ANATOCISMO)”, e
fortunatamente, in modo limitato, grazie ad una dichiarazione di
INCOSTITUZIONALITA’ per eccesso di delega in ordine al 3° comma di tale
articolo, volto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di
capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente
alla entrata in vigore della nuova disciplina.
Ma facciamo un passo indietro.
La Francia, Paese che noi
Italiani abbiamo preso l’abitudine di scopiazzare alla maniera nostra, con
Legge 28/12/1966 n°1010, aveva già preso in considerazione concretamente il
fenomeno dell’usura, inserendo in tale legge tutte le formule in quello Stato
applicate dal Settore del Credito Francese, definendo in TNA (Taux Nominal
Annuel = Tasso Nominale Annuo), il TAE (Taux Annuel Effectif = Tasso Annuo
Effettivo), utilizzato esclusivamente per l’elaborazione dei piani di ammortamento ad interesse composto col sistema
ad andamento progressivo (già da tempo utilizzato in Italia sulla base del
semplice TNA, divenuto poi TAN), la cui formula è:
Che tale legge imponeva di
indicare nei contratti per mettere al corrente il Cliente del reale tasso che
avrebbe sostenuto col frazionamento periodico k diverso da quello annuale (k =
1).
Altro dato obbligatorio da
fornire era l’IdC (Indice du Cout = Indice di Costo) che era calcolato al
momento della concessione del prestito ed era comprensivo di tutte le spese
note, nessuna esclusa, previste dal contratto e dipendenti dal rimborso del
prestito, che era:
Ovvero
Poi, seguendo la Direttiva dell’88 della
vecchia CEE, che trattava anche le operazioni con possibilità di ricostruzione
e di utilizzo del credito accordato, con Legge 89/89, modificativa della
precedente, ed inserita nel Code de la Consommation (= Codice del Consumo) del 1993, la Francia rettificava la
formula prendendo in considerazione i cosiddetti “Numeri Bancari” che sono
determinati dalla formula
Per cui la precedente diventava:
Sulla base della formula
finanziaria per il calcolo degli interessi scalari:
Ora, secondo l’aggiornamento del 1989,
la medi degli IdC, per ciascuna tipologia di credito che una Banca applicava al
migliore cliente o al nuovo, costituiva e costituisce il TEG (Taux Effectif
Général = Tasso Effettivo Generale), e tutti questi TEG venivano e vengono
comunicati alla Banca Centrale perché ne possa fare una media fra tutti i
campioni, media che sarà chiamata TEGM (Taux Effectif Général Moyen = Tasso
Effettivo Generale Medio).
Sempre per la Francia, come per
l’Europa, il TAEG (Taux Annuel Effectif Global = Tasso Anno Effettivo Globale)
era ed è quel tasso che invece risulta comprendendo nella voce ONERI della
formula dell’IdC, per ciascuna operazione, anche tutti quegli altri oneri che
al momento della concessione del prestito non potevano essere conosciuti,
perché variati od intervenuti nel tempo, come gli interessi di mora e tutte
quelle altre voci di addebito
susseguenti il servizio del prestito, tra cui le assicurazioni a garanzia di
ogni tipo, le spese eventuali di protesto (dipendenti dall’ammontare delle
parcelle notarili presso professionisti scelti dalla banca), e da tutte quelle
eventuali commissioni, nonché gli interessi derivanti dagli eventuali
cosiddetti “giorni valuta”, che alcune banche addebitano, senza escluderne
nessuna, per cui la formula del TAEG venne espressa nel modo seguente:
Invece in Italia, ove il Settore
del Credito costituisce un irriducibile “Governo ombra del Paese”, non eletto
da alcun cittadino, quindi corrispondente ad una Dittatura di stile mafioso,
che vive e sperpera come parassita, di investimento del denaro altrui a costo
zero, si è provveduto dopo ben 27 anni (1/09/1993) solo ad aggiornare malamente
quello che volgarmente si chiama Testo Unico Bancario, non solo assegnando più
spazio al Settore, ma creando, a latere del Parlamento, un Ente a sostegno
delle politiche del Settore, che si trovasse lì per correggere il tiro in caso
di errori valutativi che si sarebbero potuti scoprire successivamente.
Infatti ai sensi dell’art.122 del
T.U.B., che già definisce chiaramente che “il TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in
percentuale annua del credito concesso”, e precisa che “Il TAEG comprende gli
interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito” (come poi
riconfermato dal 5° comma dell’art.1 della Legge 108/96), secondo la reale
dizione della Direttiva della vecchia CEE che aveva già imposto la formula per
tale calcolo uguale per tutti i Paesi Europei, è stato possibile finalmente
riempire la voragine legislativa emettendo la Legge antiusura, indubbiamente perfettibile, ma
che già, al contrario di ciò che fece la Francia nel 1989, che misurò il tasso soglia nel
TEGM maggiorato di 1/3, detta Legge nostra lo misurò nel TEGM maggiorato della
metà, cioè ½, e permettendo al Settore di spaziare a piacimento e con
sicurezza.
E già la Francia si trovava fuori
della media degli altri Paesi che prevedevano invece una maggiorazione
variabile tra 1/5 ed 1/6!
Ma noi Italiani, che
fondamentalmente siamo cattofasciocomunisti, abbiamo nel DNA la mania di
“essere sempre più realisti del Re!”, mania che il più delle volte danneggia
principalmente noi stessi piuttosto che i nostri avversari.
Infatti in Italia, la formula del
TAEG è stata tradotta da un ASINO e MAGICAMENTE SI E’ TRASFORMATA IN:
Permettendo una confusione di
terminologia catastrofica tra i termini indicati dalla CEE tra TEG e TAEG, e
quindi perdendo completamente il principio che il TEG, come l’IdC, sono
calcolati “ex ante” ed il TAEG “ex post”.
Tanto per fare un esempio:
-
ipotizziamo che siano il CREDITO ACCORDATO 10.000, gli
INTERESSI 5.000, gli ONERI 1.000, su un arco di tempo di 5 anni sarebbero 1825
giorni, per cui i NUMERI BANCARI sarebbero 182.500.
Con il TAEG calcolato con la
formula europea, avremmo:
Mentre con la formula ITALIANA,
avremmo:
Teoria sostenibile?
Questo maggiore spazio concesso,
senza ricompensa al cittadino che si è trovato in tal modo ad impattarsi ancora
una volta in una beffa oltre che all’inganno, permettendo l’USURA LEGALIZZATA,
ci ha condotti a farci governare in modo che nel 1999, a distanza di 2 anni
e mezzo dalla Legge 108/96, con il citato D.Lgs.342 abbiamo concesso alla
struttura denominata CICR di stabilire se e come fosse possibile DEROGARE
dall’art.1283 del Codice Civile che vieta l’ANATOCISMO.
Questa struttura non è stata
fondata dalla Costituzione né tantomeno da decisioni democratiche della
cittadinanza, ma in nome di una oligarchia delle lobbies bancarie che,
evidentemente, col recondito appoggio di una parte del Parlamento per intuibili
motivi ( una campagna elettorale costa non poco per un misero mortale, e
figuriamoci quanto una campagna di proselitismo) di fatto rappresenta il vero
ed unico potere avente diritto a legiferare, indirizzare la giustizia, a
governarci nel modo più consono ad una associazione di stampo mafioso, servita
da una minoranza di mini e maxi criminalità ottusa, e peggio sorda anche ai
propri stessi interessi, e da una miriade di gente che deve mettere il cappello
dove vuole il padrone.
Andiamo per ordine.
In altro articolo spiegai come
nacquero le banche e cosa rappresentasse l’Usura nel passato: era tutto ciò che
veniva richiesto oltre il capitale prestato.
Ma, mentre le prime vere Banche
gestivano soldi altrui e si limitavano a
percepire solo ed esclusivamente la remunerazione del servizio prestato, col
passar del tempo, i cosiddetti banchieri, oltre ad utilizzare denaro proprio,
cominciarono ad utilizzare anche il danaro dei depositanti, fin a giungere ai
tempi nostri in cui le Banche utilizzano esclusivamente denaro di terzi, prestando 9 soldi senza
limitazioni alcune ed approfittandosi dell’articolo 1834 c.c . che recita
: “ Nei depositi di una somma di denaro
presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla
nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a
richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito
dalle parti o dagli usi ( il riferimento agli usi non è più ammesso e si
intende nullo e quindi non apposto,ai sensi del Testo Unico bancario e sentenze
varie di Cassazione ; ma vedremo prima o poi intervenire il CICR per correggere
anche questo nuovo principio, certamente non gradito al Settore)”
Questo articolo del codice
trasferisce, a partire dal momento del deposito, addirittura la proprietà del
denaro versato dal reale proprietario alla Banca stessa, la quale con quei
soldi ci fa quel che vuole, senza alcuna possibilità, da parte del depositante,
non solo di partecipare ai guadagni che la banca fa su questi ( come detto , si
aggira senza alcun rischio, dal 29 al 56% all’anno, sgonfiato poi nei bilanci
grazie a spese ed oneri improvvisati occasionali, ed altri artifici studiati ad arte, per pagarci il minimo delle tasse ), ma il
massimo è rappresentato dal fatto che costui
deve anche pagare la
Banca per farla
guadagnare sui propri soldi.
Insomma, è come se il vicino mi
affidasse le chiavi della propria casa ed io ne assumessi per questo fatto la
proprietà utilizzandolo a mio piacimento per i miei personali intrallazzi,
magari anche reati, senza dovergliene
dare conto, ma restassi obbligato a restituirgli semplicemente una copia delle
chiavi a sua richiesta, ma pretendendo
il preavviso, facendomi anche pagare il servizio di deposito chiavi e
dichiarandomi non responsabile di eventuali danni emergenti nella casa!
Se poi la Banca non rientra di
eventuali investimenti sbagliati, bene , “cartolarizza” i crediti che vanta nei
confronti dei terzi mal finanziati e li cede prima a società spesso fantasma
per alzare il prezzo,e arriva poi tramite queste a cederli anche ai privati, i
quali rassicurati magari dalla Banca stessa sulla bontà dell’investimento,
forniranno a questa denaro contante per quel credito fasullo che non avrà mai
modo di recuperare ( vediamo i casi di Bond Argentini, Cirio, Parmalat,
Giacomelli, e chi sa quanti altri già in corso, ma non ancora noti e quanti in
futuro).
A fronte della crisi in cui il
Settore del Credito si trova ( motivazione ormai obsoleta per coprire la
pretesa di nuovi abusi, risalente fin dal
D.L. 394/1999), ecco riapparire il CICR, la quale struttura, dalla
capacità di direttive per garantire l’equità ed il bilanciamento nei rapporti economici
e finanziari tra il Settore e gli Utenti dei Servizi Bancari, dal 2000 ha cominciato ad
emettere “Delibere” alle quali vuole addursi un
valore “normativo”, con il potere
di sostituire , abrogare e tendere a non fare rispettare le imperative Leggi dello
Stato.
A questo punto, pur non essendo
Avvocato, ma solo un modesto Tecnico
Bancario, con esperienza 25.ennale
legale, contrattuale, recupero dei crediti ed analisi di bilancio, non potendo
rappresentare un’autorevole voce né di diritto né di giurisprudenza,mi vien
voglia di proporre una serie di opinioni personali, con tendenza giuridica,
utilizzando in modo diverso gli indirizzi legali proposti e pretesi come esatti
dal Settore del Credito.
Utilizzerò il medesimo sistema
del Settore, considerando le medesime
norme tanto care al sistema , dando a queste una diversa lettura tenendo
altresì conto delle Leggi imperative dello stato, ufficialmente mai abrogate,
per contestare lo sviluppo di teorie promosse dagli Avvocati delle Banche in
cause presso alcuni, e fortunatamente ancor pochi, Tribunali, ove, in caso di
richiesta da parte dei difensori dell’Utente di una Consulenza Tecnica
d’Ufficio, i Giudici inesperti della materia si fanno suggerire i quesiti da
porre al consulente prescelto, che guarda caso, in non poche occasioni, si scopre
che svolga, come propria attività abituale, anche quella di Consulente di Parte
bancaria, promuovendo “ capitalizzazioni annuali “ e “trimestrali” a partire
dal 30 Giugno 2000 sia per gli interessi
passivi che per quelli attivi, “ nel rispetto del principio di reciprocità di
cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000”.
Di fatto tale delibera non
autorizza anatocismi di sorta, ma si limita ad imporre che gli interessi attivi
e quelli passivi siano computati con la medesima periodicità, e “computo” significa “calcolo”, Ma non significa capitalizzazione,
e quindi non tradendo il principio ex
art.1283 c.c.
Quindi si tratta di pattuire ogni
quanto tempo questi interesso debbano essere calcolati, punto.
Infatti il 1°comma dell’articolo
1 del D. L. 29.12. 2000 n. 394, convertito in L.28.2.2001 n.24, che rappresenta
il secondo tentativo per la distruzione della Legge Antiusura, precisa che “si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
In virtù dell’imposizione di cui
sopra, se ne deduce che in un conto corrente, su cui sia gestito un prestito,
tale momento di convenzione si manifesta esclusivamente alla data di chiusura
periodica non definitiva del conto, sia questa trimestrale, semestrale od
annuale, per cui, solo dopo la
comunicazione di tale pretesa, variabile nel tempo, sarà oggettivamente
possibile per il debitore il pagamento degli interessi e delle spese, ai sensi
degli artt. 1193 e 1194 c.c.
Né invece risulterebbe
accettabile, a comodo del Settore per introitare comunque una parte del
preteso, che detti articoli del Codice vengano applicati a “cadenza tura
giornaliera”, in quanto il Cliente viene informato della pretesa solo al
momento in cui riceve l’estratto conto elo scalare con l’addebito delle spese
in questione.
L’unico momento in cui il CICR
consente l’anatocismo è quello in cui si verifica la chiusura definitiva del
conto, ma altresì precisa che tali interessi non possono essere
più ricapitalizzati.
Anche in questo, devo dire che il
concetto è del tutto chiaro e non consente interpretazioni diverse, in quanto
permette di stabilire che a chiusura definitiva sarà effettuata la compensazione
tra interessi attivi e quelli passivi, anche se, come sentenziato dal Giudice
di Pace di Agnone e da quello di Ostia,la forchetta tra gli interessi passivi e
quelli attivi è talmente macroscopica che quelli attivi non sono mai
evidenziabili giacchè fagocitati dalle spese, non comprovando quindi alcuna
reciprocità di trattamento.
E non per fare discorsi puerili,
ma mi domando:
-
come mai nel 1947 il Prof. G. Goisis, nel suo più volte
citato testo, definito la “Bibbia bancaria”, affermava che il calcolo degli
interessi creditori e debitori veniva effettuato semestralmente senza
capitalizzazione alcuna?
- come mai l’anatocismo non viene applicato negli altri
Paesi Europei?
-
Come mai solo in Italia la commissione di massimo
scoperto non viene applicata all’integrale utilizzo dell’affidamento, come
avveniva fino al 1960 e come continua ad avvenire negli altri paesi europei, ma
su qualsiasi cifra utilizzata?
In conclusione: cosa è che si
vuole da noi Italiani?
Abbiamo mai pensato, per una
dimostrazione di potere da parte nostra, di andare nelle nostre rispettive
Banche e svuotarle da oggi a domani dei nostri depositi?
Lettera di Credito Italiano
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