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Corte dei Conti: no agli SWAP negli Enti Locali PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
giovedì 28 agosto 2008

Poco più di un anno fa, vi avevamo già parlato del Project Financing e delle cartolarizzazioni per quanto riguarda gli Enti Locali. All'epoca, avevamo spiegato dei pericoli e dei danni che tale pratica poteva arrecare a Comuni e Province. E, sempre in quel frangente, abbiamo affermato che tale tipo di operazioni, era niente altro che una truffa, in quanto, l’uso di derivati e cartolarizzazioni, costituisce il mezzo necessario per trasferire ufficialmente i rischi del credito da un soggetto a un altro. La Corte dei Conti, nella Sezione Regionale di Controllo del Molise, parla chiaramente di questo genere di debiti.

Già dal 21 Aprile di questo anno, la stessa Sezione Regionale di Controllo del Molise della Corte dei Conti, aveva deliberato circa la crisi finanziaria globale causata dai cosiddetti "derivati" e di come, rispetto ad altri Paesi Europei, l'Italia corresse un maggior rischio, vista la crescita pari allo 0,3% e gli aumenti sia di inflazione che di debito pubblico. La Sezione del Molise riportava cifre significative ed allarmanti già da Aprile ed illustrava come si fosse verificato un passivo di ben 17 miliardi di Euro che, conseguentemente, sarebbe pesato sulle tasche dei contribuenti. All'interno della delibera del 21 Aprile 2008, la Corte dei Conti iniziava denunciava la responsabilità degli amministratori (che vengono altresì ed a ragione definiti "amministratori infedeli") che facessero ricorso a forme di vero e proprio indebitamento, come l'up-front. Si prospettava, così, che tale responsabilità ricadesse a carico dell'amministratore stesso.

La Corte dei Conti è sempre stata molto chiara riguardo al fatto che SWAP e derivati provocassero delle perdite considerevoli per le amministrazioni locali; tali perdite risultano talmente tanto elevate da vanificare il prestito fornito dagli Istituti di Credito all'Ente, ed, in più, ciò che viene pagato in più alla Banca, in realtà esce dal portafoglio del cittadino, che si vedrà, così, aumentate le gabelle. Non per nulla i tecnici sono d’accordo sul ritenere che i settori che meglio si prestano alla finanza strutturata, siano proprio quelli che generano entrate da tariffe e diritti di utilizzo: scuole, trasporti, sanità, rifiuti, voci tutte che i Comuni si preparano a rialzare a vantaggio delle Banche ed a spese del cittadino-utente. Questo problema, in particolare, si abbatterà più pesantemente sui piccoli Comuni, in quanto sprovvisti di personale specializzato che possa fare una effettiva analisi dello SWAP. A questo si aggiunga che la Corte dei Conti ricorda che:

"trattandosi di contratti estremamente aleatori, in caso di contenzioso, gli effetti monetari negativi per l’Ente finiscono con l’accrescere l’indebitamento, e tale indebitamento è certamente una grave irregolarità contabile che può essere fonte di responsabilità amministrativa finanziaria."

Ciò era deliberato, come già detto, ad Aprile di questo anno. Nel frattempo la Corte dei Conti, nella Sezione Regionale di Controllo per il Molise, non si è, per nostra fortuna, fermata.

Già a Giugno 2008, ADUSBEF aveva ricordato che le grandi Banche estere fossero fra gli Istituti di Credito, quelle più virulente ed aggressive nel proporre sofisticati strumenti di indebitamento agli Enti Locali e, dopo più di un mese, la Corte dei Conti lo denuncia nuovamente. La Delibera della Corte del 30 Luglio 2008, è ancora più interessante della precedente e ribadisce quanto affermato in quella di Aprile, ma con più forza.

Innanzitutto, il documento si apre con un'analisi economica in cui viene definito "falso problema" la diatriba sul prezzo delle materie prime: tale definizione non è né una eresia, né una sottovalutazione di quanto stia accadendo all'economia globale, ma una verità, in quanto

"le stesse banche d’affari, al fine di ricoprirsi delle gravi perdite subite hanno sostanzialmente alterato il libero gioco della domanda e dell’offerta, come a voler fare un esempio, è avvenuto per la GOLDMAN SACHS"

e quindi:

"Di conseguenza la politica monetaria della BCE tesa ad aumentare i tassi d’interesse appare fuorviante rispetto ad una inflazione dovuta a cause esogene, sicché proprio negli ultimi tempi i dati della crescita economica Europea sono molto peggiorati proprio a causa di tale politica monetaria restrittiva."

Il testo, poi, procede con cifre che servono da vera e propria materializzazione concettuale del problema. L'esempio che viene fornito della città di Milano è a dir poco allarmante: il Comune in questione avrebbe, nel 2005, stipulato un contratto di 55,5 milioni di euro, il quale, pare che ora, nel 2008, abbia portato ad una esposizione finanziaria di ben 322,8 milioni di euro.

All'interno della delibera 30 del 30 Luglio 2008, poi, viene chiaramente spiegato il contenuto del Decreto Legge 25 Giugno 2008 n°112, in cui è stabilito che agli Enti Locali è fatto divieto di avvalersi di strumenti finanziari con SWAP e derivati, ed altresì si stabilisce che i piani di ammortamento, comprendenti eventuali rinegoziazioni o rifinanziamenti, non debbano superare la durata di 30 anni.

Ciò che, poi, è "rivoluzionario" di questa Delibera, è la definizione che viene fatta di tali prodotti nati con il chiaro scopo di lucrare sull'indebitamento di Comuni ed Enti Locali. Prestiti di questo tipo sono definiti come un "regalo di denaro pubblico alle Banche" e i contratti che sono con queste ultime stipulati, sono "pari ad un gioco di azzardo" ed in più, "la natura estremamente aleatoria dei derivati speculativi sono assimilabili ai contratti di borsa o giochi vietati alla pubblica amministrazione", il che rende incompatibili tali contratti con gli Istituti di Credito con le finalità istituzionali di Comuni, Province ed altri Enti Pubblici.

La Corte dei Conti in seguito, fa notare come spesso e volentieri, dietro SWAP ed altri, spesso si nascondano, con la liquidità, forme di illecito finanziario, come pare che sia già risultato da indagini penali, soprattutto per quanto riguarda la sanità pubblica. Questa puntualizzazione, quindi, dà conferma della responsabilità diretta degli amministratori che si avvalgano di strumenti finanziari così pericolosi utilizzando malamente il pubblico denaro, incorrendo, dunque, in un possibile reato di illecito finanziario.

Se, come avveniva in passato, gli Amministratori degli Enti Locali territoriali, invece di giocare d’azzardo con gli strumenti finanziari, si decidessero, al contrario, di ricominciare a versare gli avanzi di Amministrazione (che, tra l’altro, un Ente Pubblico Territoriale non dovrebbe neppure avere fra i propri bilanci) alla Cassa Depositi e Prestiti, quest’ultima potrebbe con quel denaro più agevolmente finanziare gli Enti meno abbienti, riconoscendo agli Enti Depositari, di contro, interessi a tassi che al momento attuale potrebbero essere anche definiti “da capogiro”. In questa maniera i contribuenti non rischierebbero nulla, eppure gli Enti “più poveri” avrebbero modo così di andare meglio avanti, mentre quelli “più ricchi” potrebbero, in relazione a tale investimento, ridurre le tasse ai propri cittadini.

Delibera della Corte dei Conti n°26 del 21 Aprile 2008

Delibera della Corte dei Conti n°30 del 30 Luglio 2008

Francesca Lippi

Ultimo aggiornamento ( giovedì 28 agosto 2008 )
 
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