L'anatocismo continua ad essere un argomento scottante per il
Settore del Credito e ovunque spuntano letture "autentiche" e
interpretazioni false e scorrette delle norme vigenti in materia,
all'unico scopo di dissuadere le vittime del malcostume esistente nei
Servizi Bancari, dal reagire.
In un articolo
precedente, ho cercato, ma non so quanto ci sia riuscito, di chiarire
quanto il TAEG sia diverso dal TEG, secondo le rispettive definizioni,
chiaramente fornite al primo dal 5° comma Art. 1 della legge 108 del
07/03/1996, e calcolabile esclusivamente "ex post" cioè a fatti
avvenuti, mentre il secondo è definito dall' Art. 2 della stessa legge
108/96 ed è calcolato "ex ante" cioè al momento della concessione.
Oggi
sollecitato anche dalle molte richieste di chiarimento pervenute da
utenti, consumatori e professionisti, ho potuto appurare che non solo
ci sono gli stessi dipendenti bancari che usano dare errata
informazione in materia, ma addirittura sedicenti professoroni che
affermano di avere anche il coraggio di insegnare agli studenti la
Tecnica Bancaria.
Tra i tanti siti di disinformazione bancaria visionati su internet, molto pubblicizzato è il sito http://www.studiamo.it/blog/anatocismo.html,
che inizia un suo articolo così: "ritorniamo sull'anatocismo bancario
per chiarire alcuni dubbi che abbiamo riscontrato sussistere tra
operatori e addetti ai lavori".
Ahinoi!
Una
premessa del genere, che dovrebbe dare speranza alle tante vittime
dell'ANATOCISMO, si tramuta invece proprio in quella campagna di
DISINFORMAZIONE-DISSUASIONE, atta a limitare i danni del Settore del
Credito, derivanti da comportamenti illegali tenuti in passato e che,
continuano ad esser tenuti, e chi sa quando smetteranno.
Nell'articolo in questione la "Studiamo.it", dopo aver rappresentato con un
esempio semplicistico come si produce l'anatocismo, dà risalto al fatto
che detto sistema era applicato dalle Banche agli interessi debitori
trimestralmente, mentre a quelli creditori annualmente, creando un
"disallineamento" nella maturazione di detti interessi.
E con questo prepara il prosieguo della manovra di disinformazione.
Nel successivo paragrafo storico afferma:
"Il divieto dell'anatocismo è sempre esistito nel nostro ordinamento
giuridico in virtù dell'Art. 1283 del Codice Civile. Tuttavia le
Banche AGIVANO LEGITTIMAMENTE quando applicavano la su esposta
metodologia di calcolo degli interessi sui conti correnti, perché TALE
COMPORTAMENTO CONSUETUDINARIO ERA STATO MOLTO AVALLATO DALLA
GIURISPRUDENZA, almeno fino al momento in cui ha preso il via tutto il
PROCESSO DI REVISIONE INTERPRETATIVA delle norme riguardanti l'
anatocismo. Processo culminato nella definitiva sentenza del 04/11/2004
n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale in
sostanza si afferma la ILLEGITTIMITÀ ANCHE PER IL PASSATO DEGLI ADDEBITI
BANCARI PER ANATOCISMO".
La
malafede che ha spinto a scrivere, e purtroppo forse anche ad insegnare
ad ignari studenti, baggianate del genere, non si sa da quale deviazione
professionale possa mai scaturire.
Se il sedicente docente sa che
l' articolo 1283 C.C. esiste dal 1942 (ma noi sappiamo anche che. già
per il ben noto Diritto Romano, USURARIO era considerato tutto ciò che
VENIVA RICHIESTO OLTRE IL CAPITALE PRESTATO), risulta invece inconsulto
poi trattare come LEGITTIMA la applicazione da parte delle Banche dell'ANATOCISMO, solo perché è ciò che il Settore Bancario pretenderebbe di
farsi passare prima o poi a livello legislativo.
A
riguardo di quanto su detto, dobbiamo sottolineare che TUTTE LE NORME
IN MATERIA RIGUARDANTI REGOLE A FAVORE DEI CITTADINI, nascono con la
emanazione di LEGGI DEL PARLAMENTO, mentre, stranamente, TUTTE LE
INTERPRETAZIONI DI TALI LEGGI O LE NORME COMUNQUE A VANTAGGIO DEL
SETTORE BANCARIO, vengono emanate per DECRETO LEGISLATIVO, cioè una
legge delegata dal Parlamento al Governo pro-tempore, legge che ha il
potere anche di abrogare le leggi già emesse e la caratteristica che,
non essendo discusse in Parlamento, piovono sugli utenti fra capo e
collo.
E c'è di più.
Il fatto che in
passato il comportamento "fuori legge" più che illegale delle Banche
fosse stato ampiamente avallato da parte della giurisprudenza (a quale
giurisprudenza si riferisca non lo cita), non inganna nessuno, quanto
meno non inganna i veri addetti ai lavori, e la sentenza citata del
04/11/2004 n. 21095 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è
una SENTENZA TOMBALE, nel senso che non dà spazi alcuni ad
elucubrazioni di sorta da parte di teorici della ultima ora.
Quanto qui affermo è senza possibilità di dubbio dimostrato dal successivo capoverso dell'articolo citato:
"Prima di questa famosa sentenza c'era stato comunque l' Art. 25 del
D.Lgs. 342/1999 (ndr: leggasi Decreto Legislativo 04/08/1999 n. 342),
comma 2 che, introducendo un nuovo comma all'Art. 120 del D.Lgs
385/1993, (ndr: leggasi Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 Testo
Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite una
apposita delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e
Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi
sugli interessi (anatocismo) maturati nell'esercizio della attività
bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità, sia nel
conteggio dei saldi passivi, sia di quelli attivi. In sostanza, la
volontà legislativa, trasfusa nel TUB, è nel senso della non
illegittimità del comportamento delle banche qualora queste provvedano
a liquidare periodicamente non solo gli interessi maturati a loro
favore, ma anche quelli a credito del correntista. È sufficiente il
riconoscimento di questa reciprocità di trattamento... (omissis)... per
essere in regola con le norme legislative disciplinanti il COMPLESSO
FENOMENO DELL' ANATOCISMO".
Il
nostro caro docente, esponendo questa sua semplicistica teoria (che
auguriamoci non rientri mai nel novero della cosiddetta
"giurisprudenza" o della "dottrina") sottace in totale malafede e per
gli scopi accennati in cappello al presente scritto che proprio l' Art.
25 del D.Lgs n. 342/99, è stato dichiarato incostituzionale con
sentenza della Corte Costituzionale del 17/10/2000 n. 425.
Pertanto
giacché detta sentenza ricalca le precedenti del 16/03/1999 n. 2347 e
del 30/03/1999 n. 3094 della Corte di Cassazione, le quali stabilivano
la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli
interessi bancari, senza entrare nel merito se potesse essere fatta
dopo altro periodo, proprio richiamandosi all'articolo 1283 C.C., non
si vede quindi da dove mai possa scaturire una diversa interpretazione
comunque pretesa dal settore del Credito, che invece si riconferma come
comportamento fuori legge ed incostituzionale.
Né
è accettabile che il docente, allo scopo di pretendere di definire come
imperativo un abuso bancario del tutto illegale (prova ne sono le
numerose sentenze successive in tale senso di tribunali, in primo e in
secondo grado di giudizio ed in Cassazione), arriva a definire sentenza
una delibera del CICR in data 09/02/2000 che regolamenta l'applicazione
di una pratica definitivamente marchiata di illegalità sulla base di
una norma dichiarata incostituzionale.
E
comunque non è certamente dettata da buona fede la affermazione che,
giacché le Banche a partire dal 30/06/2000, si sarebbero messe in
regola con la delibera CICR citata, l'anatocismo non sarebbe stato più
applicato.
OLTRE ALL' INGANNO PURE LA BEFFA.
È
da censurare simile asserzione come falsa e tendenziosa: allorché le
Banche riconoscono come tasso creditore lo 0,000%, e se va bene lo
0,001%, ritengo che ci sia poco da raggirare i depositanti con
inesistenti capitalizzazioni, che ove ci fossero degli interessi creditori, comunque svanirebbero tra il 27%
di tasse, costi di tenuta conto, lucro per valuta da capogiro per
servizi inesistenti o immotivati, pertanto non remunerabili.
C'è
poi da chiedersi dove viva il siffatto docente che pretende di
convincere la gente che "tutto quello che è successo sul conto corrente
dopo 31/03/2000, è completamente irrilevante ai fini dell'anatocismo,
ed il periodo successivo (fino ad oggi, ovvero fino all'estinzione del
conto), sarebbe da prendere in considerazione solo per la normale
rivalutazione (in base ai tassi di interesse), delle somme dovute,
risultanti dai nuovi conteggi effettuati. Quanto detto comporta la
necessaria conseguenza che i conti correnti aperti successivamente al
31 marzo 2000, sono completamente al di fuori della tematica
anatocistica e per tanto nulla può essere reclamato alle banche dai
loro titolari".
Se così veramente fosse, e
sarebbe fatto più che auspicabile dal 31/03/2000, potremmo permetterci
di stare più tranquilli e fidare di non esser bidonati.
Purtroppo
per noi le cose stanno diversamente, e qui sta la beffa più pesante: da
quella data le Banche hanno solo adottato una modulistica diversa, elaborata
su bozza ABI:
a)
il primo foglio è il riepilogo dei fogli successivi, da esso si evince
il saldo iniziale, il totale dei movimenti in "entrata" (oggi non più
chiamati movimenti "avere") ed il totale dei movimenti "uscita" (oggi
non più chiamati movimenti "dare"), il totale delle spese e competenze
ed il saldo finale.
b) Il secondo foglio
rappresenta tutte le movimentazioni, e tra queste continuano ad
apparire addebitati gli interessi e competenze del trimestre in corso
(prima erano quelli del trimestre precedente), ma questi continuano a
contribuire, tra i movimenti, a costituire il saldo finale, cioè vengono
in realtà capitalizzati, in barba alle leggi dello Stato, alle
sentenze, alle dichiarazioni di incostituzionalità.
L'altro
argomento del nostro docente invece è la "controversia" sulla
determinazione del momento iniziale da prendere in considerazione per
rifare i calcoli computistici dell'interesse sui conti correnti.
Poiché
il termine di prescrizione per richiedere eventuali somme pagate in più
è quello ordinario di 10 anni, si pone la domanda su quando decorrano
detti 10 anni, e lamenta che esistano due opposte tendenze
giurisprudenziali.
Egli non tiene conto delle numerosissime
sentenze sull'argomento, a cominciare da quella da lui stesso citata
della Cassazione a Sezioni Unite n. 21095 del 04/11/2004 che trattava
conti a partire dal 1954, e si permette quindi di affermare falsità
circa la impossibilità di poter andare indietro più di 10 anni.
I
10 anni è importante sapere si calcolano dalla data di chiusura del
rapporto, o dalla domanda giudiziale, sempre che non sia intervenuta la
messa in mora che sospende i termini per altri 10 anni.
Quindi
dovete aver chiaro che se il vostro rapporto si è chiuso oltre 10 anni
fa non potete effettivamente fare più nulla, ma se si è chiuso 9 anni e
11 mesi e mezzo fa potete richiedere tutto quello che volete, sempre a condizione di aver conservato tutte le carte.
Nella eventualità che la Banca attrice di una azione non avesse più le carte, i giudici sono ormai orientati a considerare debito zero, dal momento che la Banca attrice deve depositare i duplicati degli estratti, in quanto è
l'attore in causa che deve provare la costituzione di quanto preteso,
ai sensi dell' Art. 2697 C.C. e questo vale per tutti i soggetti.
Non date retta a personaggi che vi raccontano altro, sicuramente si trovano in conflitto di interessi.
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