Il caso riguarda
un mutuo fondiario stipulato nell’ ottobre 1990, mai pagato dal debitore neanche per una
rata.
Al termine delle operazioni di vendita dell'immobile
ipotecato, il prospetto di conteggio
dato dalla banca al notaio delegato alla vendita, per essere liquidata, riporta
sul calcolo degli interessi di mora tassi al limite del valore soglia ,quindi
regolari.
Solo che non erano
stati previsti sul contratto di mutuo e quindi in netto contrasto con quanto
sancisce il testo unico bancario del 1993 che prevede espressamente
l'obbligatorietà delle banche ad esporre il tasso degli interessi di mora per
ritardato pagamento.
Comunque in questi casi, se contrattualmente non è stato
previsto il tasso. qual'è il tasso degli interessi di mora da applicare? Spero
non sia il tasso soglia previsto per
legge, come ha effettuato la
banca.
Quello che stupisce di più è il prospetto di calcolo degli
interessi di mora che la banca ha inviato al notaio delegato.
Stabilito l'importo dovuto con atto di precetto del dicembre
del 1992 comprensivo di capitale + rate di mutuo non pagate, la banca su tale
importo applica gli interessi di mora dal 01/01/1993 al 15/10/2007 (data della
vendita) e questo va bene, ma stranamente dal 01/01/2000 e sino al 15/10/2007
la sorte capitale sul quale vengono calcolati gli interessi di mora viene
raddoppiata ed è pari alla sorte capitale iniziale (quella del 01/01/1993) +
tutti gli interessi di mora calcolati sino al 31/12/1999 quindi viene effettuata
una ricapitalizzazione che così come fatta provoca un calcolo di interessi di
mora su interessi di mora.
Vorrei dei chiarimenti a proposito , perchè tutto ciò mi
risulta assurdo.
Il creditore se pur
fondiario non penso abbia il diritto di capitalizzare gli interessi di mora ad
una data decisa da lui che non ha nessun riferimento contrattuale e che non
motiva.
Ritengo che si sia
prodotto un anatocismo del tutto illeggittimo oltre che arbitrario.
Il mutuo in oggetto fu stipulato nell’ottobre 1990, è stato quindi
stipulato ai sensi del D.P.Rdel 21/01/76 n.7, il quale al titolo 3° art. 15, recita: "Ai contratti di credito fondiario si intendeapposta la Condizione
Risolutiva per il caso di ritardato pagamento anche di una
sola parte del credito scaduto e l’Ente può chiedere esecutivamente il
pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta".
Mentre la Condizione
Risolutiva è uno status del rapporto creditizio, che non può
essere confuso con la
Clausola (facoltà di risolvere), ciò significa che l’Ente
doveva risolvere il contratto operando il conteggio di risoluzione ai sensi
dell’articolo 58 del R:D 55 1910 n. 472.
Pertanto se il suo cliente non avesse pagato fin dalla prima
rata, dovrebbe interesso di mora di ritardato pagamento ai sensi dell’articolo
14 precedente,nella misura di 4 punti percentuali oltre il tasso corrispettivo
contrattualizzato. Questo comunque nella sola ipotesi che abbia ritardato il pagamento.
Il riferimento al testo unico bancario 1/9/93 n. 385 invece non è applicabile in alcun modo, perché
il 6° comma dell’articolo 161 dello
stesso chiarisce doversi riferire per i contratti già conclusi e per i
procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto
legislativo, alle norme anteriori.
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