vorrei
gentilmente sapere se esiste una legge precisa che vieta nei contratti di mutuo
fondiario, in caso di inadempienza del debitore, la ricapitalizzazione degli interessi
per ritardato pagamento ovvero interessi di mora.
Qualora non
esistesse se potesse gentilmente dirmi se esistessero sentenze,ancor meglio se
della Corte di Cassazione che negano alla banca la ricapitalizzazione degli
interessi di mora in un mutuo fondiario. Preciso che il mutuo al quale mi
riferisco è stato contratto il 24/05/90
Caro Signore,
il suo mutuo
fondiario è stato concesso ai sensi del d.p.r 21.1.76 n.7 il quale al titolo
3° articolo 14 , recita : " Il
pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da
alcuna opposizione. Le somme dovute a tale titolo producono di pieno diritto
interesse dal giorno della scadenza. La misura degli interessi di mora da corrispondersi
dai mutuatari, è stabilita dal 1° comma dell'art 2 della L. 17.08.74 n.397",
che è stabilita nella misura corrispondente al tasso di sconto, maggiorato di 4
punti percentuali.
Quanto espresso
significa che giacchè le rate di ammortamento, ovvero di rimborso del
prestito, sono costituite in una quota di capitale ed una quota di interessi
corrispettivi, queste due quote producono di diritto interessi di mora ovvero
ciò significa che è prevista e quindi autorizzata, la maturazione di interessi
di mora anche sugli interessi corrispettivi (anatocismo consentito ).
Ma il secondo
comma dice altresì che questi interessi di mora maturano dal giorno della
scadenza delle rate di ammortamento, e non dice che questi interessi di mora
possono capitalizzarsi in deroga all'articolo 1283 cc, quindi è del tutto falsa
la affermazione, fin troppo spesso utilizzata dal Settore del Credito, che "nel credito fondiario è ammesso
l'anatocismo"; a questo punto mi corre l'obbligo di farle notare, e forse
questo potrà aiutarla a risolvere il suo problema, che il successivo art. 15 ,
recita: "Ai contratti di
credito fondiario si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di
ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto e l'Ente può
chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso
dovuta"
Questo significa
che nel Credito Fondiario, nella eventualità che lei avesse pagato solo una
parte di una rata di rimborso, il prestito grazie alla condizione(status)risolutiva,
era automaticamente risolto, precisando che la condizione non è una clausola (cioè facoltà di risolvere), mentre è clausola la facoltà della banca di
chiedere esecutivamente il pagamento integrale del suo credito.
La risoluzione
contrattuale comporta il calcolo di un debito di risoluzione
ai sensi del R.D. 5.5.
1910 n. 472.
Cordialmente
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