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TASSI BANCARI PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
venerdì 30 marzo 2007
Riteniamo che ormai sia giunto il momento di fare un po' di chiarezza sul concetto di TASSI BANCARI.

1) Il TAN è il TASSO ANNUO NOMINALE che viene contrattualizzato all'inizio di un rapporto con il Settore del Credito, con parametri prefissati, e quindi può essere un tasso fisso oppure variabile. Questo è contrattualizzato come tasso di riferimento generico debitorio per ogni tipo di credito concesso, elencati dai DD.MM emessi ai sensi della L. 7/3/96 n° 108.

2) Il TAE è il TASSO ANNUO EFFETTIVO che viene di fatto utilizzato per mutui e finanziamenti, come base per il calcolo dei piani di ammortamento per il rimborso rateale del credito ottenuto, e corrisponde alla formula francese:

TAE = {[(TAN / k * 100) + 1 ] k - 1} * 100

In cui k rappresenta il frazionamento annuo dei periodi di pagamento. 

Gli interessi sono comunque ottenibili ab origine dalla formula finanziaria

formula-a

Il TAE consente al Settore del Credito di applicare l'interesse composto, invece di quello semplice, e comporta l'automatico ANATOCISMO degli interessi dovuti (Anatocismo Nascosto).
Per chiarezza, i piani di ammortamento sono elaborati sul concetto dell' attualizzazione delle rate che, nell'arco del tempo contrattualizzato per il rimborso del credito, saranno pagate dal debitore, il quale per proprie naturali esigenze, gradiva in passato un ammontare costante delle rate - e ciò è stato facile con il tasso fisso -, mentre nel momento in cui è stato introdotto il tasso variabile, il piano è stato calcolato, generalmente e solo per il rimborso del capitale, in modo percentuale, ma sempre sulla base del TAE ricavato dalla formula suddetta. Tali piani comunque prevedono rate, costanti o variabili, composte da quote di rimborso di capitale assai basse all'inizio e ben più elevate alla fine, e quote di interessi assai elevate all'inizio e relativamente basse alla fine dell'ammortamento, secondo una serie di formule finanziarie, troppo lunghe a spiegarsi, ma le persone disponibili, procurandosi libri su materia finanziaria o il ben più semplice libretto di "Tavole Finanziarie ed Attuariali", possono reperirle.
Per constatare l' anatocismo suddetto basta elaborare un piano ad interesse semplice (secondo le formule finanziarie relative) e confrontarlo con quello elaborato ad interesse composto.
La differenza può essere considerata, sulla base del capitale finanziato, irrisoria, ma sempre di ANATOCISMO si parla.

3a) Il TAE per operazione è il tasso che emerge dal maggiorare gli interessi (quota interessi) rata per rata, di tutti gli oneri accessori esclusi i bolli, tasse di imposte, ai sensi della L. 7/3/1996 n° 108, che contrariamente a chi ritiene diversamente, è una legge chiarificatrice, anche se con tante pecche, e che non si rifà a Decreti e Leggi antecedenti, che come si spiegherà nel proseguo utilizzano formule incontrovertibili (matematicamente parlando) e formule basate su riferimenti incomprensibili, generici e privi di applicazione finanziaria valida.
Il "TAE Oper" è quel tasso che emerge dall'effettivo onere momento per momento, che permette di ottenere poi nel saldo la media ponderata dello stesso a cui vanno aggiunte tutte le percentuali di ulteriori spese di chiusura periodica.

3b) Il TAEG è il TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE e questo ai sensi della L. 7/3/1996 n° 108 è quel tasso che contempla nel suo calcolo tutte le spese, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che devono essere versate allo Stato, come i bolli, le imposte, le tasse di registro, e nell'eventualità di interessi attivi, il 27% e prima il 30%.

Questo è quanto si deve sapere.


Tutte le altre diciture TEG e TEGM sono questioni che non riguardano né gli utenti dei servizi bancari, né tanto meno i CTU, i CTP e le Associazioni a tutela degli Utenti.

La formula finanziaria per il calcolo degli interessi è:

formula-b

Ovvero, nel caso di anno bisestile:

formula-b2

In cui "I" sono gli interessi,
"C" è il capitale su cui si calcola l'interesse,
"T" è il Tasso percentuale ed esattamente il TAN,
"N" sono il numero di giorni effettivi che decorrono da una scadenza di rata all'altra, ovvero quelli che decorrono da un saldo per valuta all'altro.

E sfidiamo chicchesia a dimostrare altro.

I famosi NUMERI BANCARI (ATTIVI o PASSIVI, o meglio, CREDITORI o DEBITORI) sono un frazionamento inutile (e speriamo sia solo tale) della suddetta formula, e questi a nulla servono in quanto potrebbero essere sostituiti (come spazio negli estratti conto) dall'immediato calcolo degli interessi. Tali NUMERI BANCARI (che chiameremo "B") sono dati da:

B= C x N

e poi si applicherà la rimanenza della formula che diventerà:

formula-c

e questo confonde le idee dell' utente che, contando su un rapporto "fiduciario" non controlla con determinazione e non contesta l'estratto conto. C'è da aggiungere che se lo contestasse, il Settore del Credito, invece che recepire la contestazione e rettificare i propri conti, approfittandosi della propria posizione di "PARTE CONTRATTUALMENTE FORTE" nei confronti della "PARTE CONTRATTUALMENTE DEBOLE", richiederebbe, l'immediato rientro del credito da essa vantato, FORTE, oltretutto di usi illegittimi, e sempre basati su un fattore di TRUST.

Infatti, da tale situazione, escono fuori disposizioni come il Decreto Ministeriale 7/8/92 che espone una formula incontrovertibile, in matematica finanziaria, che al punto 1 della' articolo 2 esprime quanto segue, solo ed esclusivamente per il prestito al consumo:
"Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali".
Questa formula è espressa con:

formula-d

indicando come: "i"= TAEG, che può essere calcolato quando gli altri termini dell' equazione sono noti nel contratto o altrimenti (n.d.r. gradiremmo sapere quando).
La formula riportata dalla Banca d' Italia nelle disposizioni per il settore del credito alla lettera "b", risulta incontrovertibile e presenta una serie di anomalie finanziarie incomprensibili a danno degli Utenti dei Servizi Bancari.

Il dire che, in analogia in quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro in data 8/7/1982 per il calcolo del TAEG (omettendo che detto calcolo di TAEG sarebbe relativo alle operazioni di credito al consumo che sono operazioni a breve termine, ovvero entro i 18 mesi), il TAEG è uguale al "TEG" per confondere le idee a chi è all'oscuro della materia, è davvero inaccettabile.

Se aggiungiamo poi che il TAEG o TEG viene definito, già in modo incompetente dal citato Decreto Ministeriale appoggiato dalla Banca d'Italia, ove dovrebbero esserci dei tecnici bancari, il fenomeno lascia perplessi.
Infatti, questa formula incontrovertibile, è pari a dire che il chilogrammo (Kg) è quella misura che rende uguale

2 patate +1 pomodoro rancido + 1 mela = 10 cespi di insalata + 2 mazzetti di ravanelli.

Se questa è matematica pura o finanziaria, e meglio tornare a zappare la terra.

Non solo.

L'anomalia della suddetta formula è nel fatto che si vorrebbe attualizzare un prestito dato oggi e questo è impossibile.

Non siamo qui per dare lezioni di matematica finanziaria, in quanto si dovrebbero pagare, ma quando a memoria ricordiamo che al corso di aggiornamento professionale tenutosi a Villa Sardi a Lucca, direttori generali di piccoli e medi Istituti di Credito interloquivano su basi di "garanzie reali" senza sapere di cosa parlassero (tanto è vero che le confondevano con le cambiali), certamente ci rendiamo conto oggi di come escano fuori certe formule.

Ma il grave, di tutto ciò, è che NESSUNO escluso si sia preoccupato di verificare una tale formula e rendersi conto della sua incontrovertibilità.
Non da meno è la formula per il calcolo del TEG per aperture di credito analoghe.

Prima di tutto non si sa se tale TEG sia uguale al TAEG e comunque dire:

formula-e

è un' assurdità.

In primis i detti INTERESSI non si capisce se siano la sommatoria trimestrale di quelli CREDITORI e quelli DEBITORI. I secondi sono accettabili ma i primi no.
Il 36500 non è specificato se diventi 36600 in caso di anno bisestile.
Il riferimento ai NUMERI DEBITORI è incomprensibile in quanto per matematica finanziaria non permette di calcolare un tasso.

Passiamo oltre.

ONERI - La Legge 7/3/1996 n° 108 consente di contemplare TUTTI gli ONERI esclusi bolli, tasse ed imposte, mentre invece sarebbero escluse altre spese, come le postali, notarili, di verifiche tecniche, ecc., da quelle indicate dal D.M. 7/8/1992 e successive.
Ciò è inaccettabile, specialmente quando tale spese sostenute dal debitore eventuale, siano poi detratte in sede di erogazione, e comunque poi rimborsate nell' ammortamento, con tutti gli interessi, come se il debitore non le avesse sostenute all'origine.

ACCORDATO - Tale termine costringe a riferirsi al Fido accordato. Ma se tale fido è stato utilizzato solo al 10% non è accettabile il riferimento.

Inoltre il moltiplicare gli oneri per 100 dovrebbe finanziariamente riferirsi all'anno solare. Ma cosa dire quando la capitalizzazione anche di questi oneri è quanto meno trimestrale?

In CONCLUSIONE.

Nel ribadire che il calcolo del TEG è destinato esclusivamente al Settore del Credito per dare trimestralmente la possibilità alla Banca d' Italia di calcolare il TEGM per permettere al Ministero del Tesoro di emettere trimestralmente i Decreti Ministeriali con l'indicazione del TEGM (Tasso Medio) che, "aumentato della sua metà", ci consente di rilevare il Tasso Soglia di Usura, si suggerisce ai professionisti tutti di non confonderlo con il TAEG, in quanto se lo si facesse, avremmo sempre che il TEG sarebbe uguale al TAEG ben diversamente definito dalla Legge Antiusura n° 108/96.

C'è inoltre da informare che un tasso trimestrale del 5,00% corrisponde a un TAE non del 20%, bensì del 21,55%, che può ragguagliarsi, aggiungendo agli interessi, spese postali di richiesta rata, spese per incasso rata, premio assicurativo preteso, ed altre diavolerie anche al 30%. Se poi il prestito è fatto con provvista in ECU (ancora oggi si rilevano le conseguenze), o valuta estera, troviamo che la differenza di cambio è anche applicata sulle quote di interessi corrispettivi (guadagno del Settore) e non invece solo sulle quote di capitale che è da rimborsare con la stessa moneta dal Settore. Qui i TAEG diventano da capogiro.

Per tanto la formula che gli utenti devono utilizzare ex post per calcolare il TAEG e rapportarlo al TSU è:

formula-g



Si suggerisce inoltre i colleghi di continuare ad essere sempre presenti, attenti e critici sulle eventuali nuove disposizioni.

Per approfondire l'argomento consiglio di leggere anche l'articolo CONFUSIONI PERICOLOSE

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( sabato 21 aprile 2007 )
 
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Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU

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 Grazie per l’attenzione. Cordialità.

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