Vorrei
sapere se esiste una legge precisa che vieta nei contratti di mutuo fondiario,
in caso di inadempienza del debitore, la ricapitalizzazione degli interessi per
ritardato pagamento, ovvero interessi di mora.
Qualora
non esistesse, se potesse gentilmente dirmi se esistessero sentenze che negano
alla banca la ricapitalizzazione degli interessi di mora di un mutuo fondiario.
Caro
Signore, il suo mutuo fondiario è stato concesso ai sensi del dpr 21.12.76 n.7.
il quale al titolo 3° art. 14, recita: “Il pagamento delle rate di ammortamento
dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute a
tale titolo producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza.
La
misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari, è stabilita dal
1° comma dell’art. 2 della L. 17.08.74 n
. 397 “ , che è stabilita nella misura
corrispondente al tasso di sconto, maggiorato di 4 punti percentuali.
Quanto
espresso significa che giacchè le rate di ammortamento, ovvero di rimborso del
prestito sono costituite in una quota di capitale ed una quota di interessi
corrispettivi, queste due quote producono di diritto interessi di mora; ovvero
ciò significa che è prevista e quindi autorizzata la maturazione di interessi
di mora anche sugli interessi corrispettivi ( anatocismo consentito).
Ma
il secondo comma dice altresì che questi interessi di mora maturano dal giorno
della scadenza delle rate di ammortamento, non si dice però che questi
interessi di mora possono capitalizzarsi in deroga all’articolo 1283 c.c.;
quindi è del tutto falsa la affermazione, fin troppo spesso utilizzata dal
settore del credito, per il quale ” nel credito fondiario è ammesso l’anatocismo”.
A
questo punto invece mi corre l’obbligo di farle notare , e forse questo potrà
aiutarla a risolvere il suo problema, che il successivo art. 15 recita: “ ai
contratti di credito fondiario si intende apposta la condizione risolutiva per
il caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto e
l’Ente può chiedere esecutivamente il
pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta”.
Questo
significa che nel Credito Fondiario,
nella eventualità che lei avesse pagato solo una parte di una rata di rimborso,
il prestito grazie alla condizione ( status) risolutiva, era automaticamente
risolto, precisando che la condizione non è una clausola ( cioè facoltà di
risolvere), mentre è clausola la facoltà della Banca di chiedere esecutivamente
il pagamento integrale del suo credito.
La
risoluzione contrattuale comporta il calcolo di un debito di risoluzione ai
sensi del R.D. del 5.5.1910 n. 472.
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