Come detto nel mio articolo sull'argomento TASSI BANCARI, e di cui ho inviato copia via e-mail a tutti i nostri delegati, oltre che alla sede centrale ADUSBEF, devo ribadire che è ormai in uso, purtroppo pericoloso, fare confusione tra TEG (Tasso Effettivo Globale), TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) in contrapposizione al TAN (Tasso Annuo Nominale), a cui va aggiunta la conoscenza del TAE (Tasso Annuo Effettivo), tutti e cinque differenti l'uno dall'altro.
Il TEG è destinato al settore del credito, dato che viene indicato per i vari tipi di operazione, seguendo una formula di matematica finanziaria evidenziata sin dall'8 luglio 1992 e definita dalle istruzioni per la rilevazione del TEGM da parte della Banca d'Italia nel dicembre 2002; esso è ottenuto sommando tutti i tassi scaturenti da detta formula, utilizzando tutti i parametri prefissati, da ciascun istituto di credito, partendo dall'ipotesi di un normale Servizio del prestito da parte dei debitori, poi tale sommatoria viene divisa per il quantitativo dei debitori, escludendo altri parametri non prevedibili al momento della concessione del prestito, come gli interessi di mora, le commissioni di massimo scoperto, i più che noti bolli, imposte e tasse, ed altri, questi risultati vengono forniti alla Banca d'Italia, con la definizione di TEG.
Facciamo un esempio ipotetico:
TEG Apertura Credito Fin. Imprese Mutui
Banca di Roma 12% 10% 6%
UNICREDIT 11,50% 10,50% 5,50%
Banca Intesa 11 % 10% 5%
San Paolo IMI 11,50% 10% 5,50%
Totali 46% 40,50% 22%
diviso 4 campioni 11,50% 10,125% 5,50%
TEGM per BIT 11,500% 10,125% 5,500%
+50% 5,750% 5,0625% 2,750%
TASSO DI USURA 17,250% 15,188% 8,250%
Che poi la formula indicata da Banca d'Italia (BIT) possa definirsi incontrovertibile per come è stata espressa (e anche in questo dobbiamo dire che si dimostra che i così detti tecnici non conoscono la matematica ne pura ne finanziaria), è un altro discorso.
Nel lontano 1992 fu legiferata una formula assurda che avrebbe dovuto trattare i prestiti al consumo, indicandola come:
prelevandola, in modo del tutto italiano da disposizioni CEE. Ma
non si sono potuti esimere dal riportare la legenda dei simboli in cui
"i" è uguale a TEG, e non TAEG.
E così analogamente la Banca d'Italia non può dire che il TEG è quel tasso che rende uguale
prelevandola, in modo del tutto italiano da disposizioni CEE. Ma non si
sono potuti esimere dal riportare la legenda dei simboli in cui "i" è
uguale a TEG, e non TAEG.
E così analogamente la Banca d'Italia non può dire che il TEG è quel tasso che rende uguale
Ciò come piccola precisazione sulla quale entrerò nel merito in un nuovo mio scritto.
Ed ora passiamo al TAEG e al TAE.
La
legge antiusura del 7.3.1996 n. 108, a prescindere che entrava in
vigore immediatamente riservandosi l'emissione dei decreti ministeriali
entro 120 giorni, e invece dopo un anno fu emesso il primo che
affermava che fino al 30.6.1997 valevano certi TEGM, quasi tutti, anche
molti delle associazioni dei consumatori, hanno ritenuto la decorrenza
di tali tassi dal 1.1.1997, mentre io resto più che convinto che quei
TEGM siano da far decorrere dal periodo precedente, proprio a partire
dalla data di pubblicazione di tale legge, che aveva previsto
l'emissione dei DM entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
E'
comunque un dato di fatto che la legge antiusura elimina dal calcolo
del TAEG solo ed unicamente i bolli, le imposte e le tasse perché
queste sono di competenza dello stato, e prevede la propria
applicazione in via retroattiva.
Il problema sorge dalla
questione che il Settore del Credito precedentemente alla legge 108/96
non aveva mai fornito il TEG e quindi la Banca d'Italia non poteva
fornire il TEGM.
Per questo è vano ritenere che gli
Istituti forniscano oggi quanto precedentemente applicato e mai
dichiarato, né è indicativo farsi i conti a casa, correndo il rischio
di perdere le cause, perché si otterrebbero calcoli contestabili.
Se
invece, aumentiamo del 50% il TAN applicato nei contratti nel periodo
antecedente, pur facendo un favore all'istituto di credito, si
ottengono valori di soglia incontestabili perché basati su un tasso
d'interesse preteso dallo stesso.
Per quanto riguarda la formula (1), anche questa è contestabile.
Il
definire TAEG la formula (1) per prestiti al consumo, risulta
abominevole, in quanto i prestiti al consumo durano dai 12 ai 18 mesi,
ovverosia "a piccolo termine", mentre esistono prestiti "a medio" e "a
lungo termine", i primi fino ai 5 anni (60 rate mensili) i secondi a
rimborso superiore ai 5 anni.
E comunque, mentre tale
formula (1) può essere accettata grossolanamente per i prestiti al
consumo al momento della concessione, la stessa non tiene conto di
oneri successivamente imposti periodicamente, come ad esempio,
l'addebito per incasso di rate mensili ed altro.
Ora tale
formula pecca come detto all'inizio e come registrato nella relativa
legge, che, con il variare del tempo anche l'"Accordato" si riduce col
tempo e quindi la dizione "Accordato" può essere valida solo al momento
della concessione del prestito, ma non successivamente.
In
conseguenza tale dizione andrebbe sostituita, senza discussioni, con la
indicazione "Accordato o residuo capitale", ovvero "Saldo per valuta".
La
prova che la (1) riguarda il momento della concessione del prestito è
provata proprio dal secondo addendo che viene definito:
Ora, moltiplicare per 100 gli "Oneri", comporta che questi sono
calcolati "una tantum" e non per la loro periodicità di scadenzatura di
rimborso, e ciò può esclusivamente rappresentare le pattuizioni
contrattuali al momento della concessione.
Ma a questo punto, diventa irreale il primo addendo che dice:
I numeri bancari sono dati dalla formula finanziaria:
ma questa è la metà della formula finanziaria per il Calcolo degli interessi, che è determinata da:
Perché il Tasso, ad esempio il 10%, corrisponda finanziariamente a 10/100 = 0,10, diventa chiaro che la (7) diventa:
Non scordiamoci comunque che per l'anno bisestile invece che 365 giorni
all'anno, ne abbiamo 366, ed alcune banche, ad insaputa dei propri
clienti, ne fanno una media determinata da:
365 + 365 + 365 + 366 = 1461 giorni
1461 : 4 = 362,25 giorni l'anno
(questo
sistema introdotto è tutto italiano per ragranellare magari pochi
centesimi che comunque moltiplicati per tutti i clienti fanno milioni
di euro).
Con ogni probabilità il nostro Settore del Credito calcola il TEG proprio su 365,25 giorni l'anno!
In conseguenza il TEG risulta superiore così il TEGM ed anche TSU (Tasso Soglia di Usura).
La
vera formula da applicare per il calcolo del TAEG da parte dei
professionisti e delle associazioni a tutela dei servizi bancari,
postali, finanziari, assicurativi, consumatori ed utenti tutti è
comunque la seguente:
e questa può essere applicata anche ai rapporti annuali, semestrali,
quadrimestrali, trimestrali, bimestrali e mensili (ovvero altri).
E chiaramente quando il TAEG degli interessi già si conosce, il TAEG delle chiusure periodiche suddette è:
che va sommato al precedente.
Bisogna comunque
sottolineare che la formula (1) in questione è lo stravolgimento
prettamente italiano della Direttiva del Consiglio 90/88/CEE che indica
come TEG e non come TAEG, come risulta dall'art. 19 della tardiva Legge
19.2.1992 n. 142 che al primo comma definisce il calcolo di detto TEG
(e ripeto non TAEG) in
in cui N rappresenta il periodo di ammortamento espresso in anni
(quindi 18 mesi su 12 = N = 1,5) ed infatti l'espressione letterale:
Art. 19 - 1° comma: " E' denominato Tasso Effettivo
Globale il costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli oneri da
sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula
matematica che figura nell'Allegato 2 alla Direttiva del Consiglio
90/88/CEE".
La formula matematica in tale legge non
viene riportata, ma da fonti bancarie europee è emerso che tale formula
è proprio la (8).
Il secondo comma dello stesso articolo 19 recita:
"Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma
1, il Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (leggasi
CICR) stabilisce con propria delibera, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando
in particolare gli elementi da computare in esso."
Da questo il CICR ha introdotto la formula (1)!
E'
chiaro che lo scopo del Consiglio CEE era quello di uniformare il
settore del credito italiano a quello degli altri paesi europei, mentre
invece il CICR ha stravolto il concetto e prova ne è che, mentre dalla
(8) si capisce, come per la (3) che è sostituita dalla (2), che la CEE
intendeva informare la clientela dei costi effettivi determinati da un
normale servizio del prestito, il nostro Settore del Credito, per non
correre il rischio di perdere l'introito di tassi e spese ultra legali,
è riuscito ad inquinare le intenzioni CEE.
E la
dimostrazione nasce proprio dal primo addendo della (1) che non è
applicabile al momento della concessione del prestito perché i numeri
bancari corrisponderebbero a
Capitale x 0 giorni / 100 = 0
ed essendo il dato al numeratore un valore reale, diviso 0, darebbe come risultato "infinito", facendo diventare la (1)
In aggiunta di tutti questi sistemi surrettizi da parte del Settore del
Credito del nostro Paese, ci andiamo anche ad impattare con invenzioni
di "alcuni" (a mio avviso per fare un favore a tale Settore in cambio
forse, di qualche personale favore), che in loro scritti hanno
introdotto il nuovo termine di TAG (che probabilmente vorrebbe
significare "Tasso Annuo Globale"), creando ulteriore confusione negli
utenti e consumatori e distogliendoli dalla realtà.
A questi signori consiglio di evitare di citare tale
termine, che non esiste in nessuna dottrina legale o bancaria, e quindi
incomprensibile e basato sul nulla, che fa perdere certezze, anche se
quelle antecedenti erano complicate a comprendersi.
Proseguo invece col discorso di tecnica bancaria.
Il
TAE (Tasso Annuo Effettivo) è quel tasso che ormai da oltre trent'anni,
il Settore del Credito utilizza per l'elaborazione dei piani di
ammortamento di qualsiasi tipo, anche a quelli ad ammortamento
percentuale per i mutui e i finanziamenti a tasso di interesse
variabile che risponda alla seguente formula
in cui k rappresenta il frazionamento annuo delle scadenze rateali (k=2
per semestrale; k=4 per trimestrali; k=12 per mensili). E' giusto
segnalare che alcune banche la applicano anche due o tre volte senza
avvisare il cliente, che, ignaro, sottofirma anche il piano di
ammortamento.
Per elaborare i piani di ammortamento, devono essere
applicate una serie di formule finanziarie, create per rendere costante
l'ammontare delle rate da pagare comprensive di quota di capitale e
quota di interessi corrispettivi.
Ma ciò che deve tenersi presente è che la (9) consente di ottenere automatico anatocismo nel servizio del prestito.
I piani di ammortamento sono stati storicamente, in via cronologica:
A) ad interesse semplice con quote di capitale costante e quota di
interessi corrispettivi sulla base esclusiva del TAN, molto elevati
all'inizio e molto ridotti alla fine, costituendo così un andamento di
rate di ammontare decrescente;
B)
ad interesse semplice a rate costanti il cui risultato finale
corrispondeva ad un totale di A), con quote di capitale basse
all'inizio ed elevate alla fine ed al viceversa per le quote di
interessi, seguendo una certa serie di formule finanziarie.
C)
Poi uscì fuori che in Francia adottavano al posto delle formule per B)
una loro esemplificazione, asportandone una parte e, sempre sulla base
del TAN, il risultato finale era più oneroso per effetto
dell'anatocismo che si andava a comporre.
D) In Francia
cominciarono così ad adottare la (9), l'Italia copiò. Ma mentre in
Francia protestarono e quindi quello Stato tornò indietro sui suoi
passi, in Italia si proseguì ed ancora oggi è applicata creando così
anatocismo su anatocismo.
E) Infine si giunse al tasso
variabile e si inventarono secondo il tipo D) il piano di ammortamento
percentuale, con quote di capitale prefissate e quote di interessi
variabili.
F) Arriviamo oggi ad istituti che, dopo aver
contrattualizzato un TAN applicano la (9) due o tre volte. In questo
modo all'inizio si ammortizza enormemente meno capitale e le quote di
interessi vanno alle stelle.
G) Per concludere abbiamo
il caso UCB che ti fa sottoscrivere un piano a rate costanti di x, ma a
tasso e spese variabili che trattiene sull'ammontare della rata mensile
e il capitale corri il rischio di non ammortizzarlo mai o comunque
molto poco, tanto è vero che si riserva di farti proseguire a pagare
per altri cinque anni a suo insindacabile giudizio.
Per non parlare poi delle sanzioni previste dalle Amministrazioni Pubbliche, che sono le prime a fare usura!
Quando ci sentiamo dire che se paghi con tre giorni di ritardo devi il 3% in più sul dovuto, questo significa che:
- se paghi il primo giorni, corrispondi il 1095% annuo;
- se paghi il secondo giorno, corrispondi il 547,5% annuo;
- se paghi il terzo giorno, corrispondi il 365,00% annuo.
E via a scalare!
Il più ritardatario corrisponde una percentuale sempre inferiore a chi ha ritardato il pagamento di un giorno.
Ora dico: se esiste una Legge Antiusura emessa dallo Stato, è accettabile che lo stesso non la rispetti?
E
se un Ente Territoriale ti ammolla certi oneri (nettezza urbana, acqua,
ecc.) senza erogarli, applicando tariffe troppo alte senza rispettare
le indicazioni UE, e pretende pure di essere pagato quando invece
spesso ti ha danneggiato e sei tu che dovresti pretendere i danni, e
poi magari ti arriva anche un decreto ingiuntivo, e quando anche
dimostri di aver pagato con riserva di ripetizione, ciò non serve a
calibrare una giusta azione contro le "estorsioni" di Enti Pubblici o
Stato?
Ringrazio per l'attenzione e, ad evitare
"inciuci" di qualcuno con le varie amministrazioni bancarie, come ha
giustamente detto e dice il nostro Presidente ADUSBEF Dott. Elio
Lannutti: "non illudiamo nessuno, Associato o no", con false promesse.
Cordialmente
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