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CONFUSIONI PERICOLOSE PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
venerdì 30 marzo 2007
Come detto nel mio articolo sull'argomento TASSI BANCARI, e di cui ho inviato copia via e-mail a tutti i nostri delegati, oltre che alla sede centrale ADUSBEF, devo ribadire che è ormai in uso, purtroppo pericoloso, fare confusione tra TEG (Tasso Effettivo Globale), TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) in contrapposizione al TAN (Tasso Annuo Nominale), a cui va aggiunta la conoscenza del TAE (Tasso Annuo Effettivo), tutti e cinque differenti l'uno dall'altro.

Il TEG è destinato al settore del credito, dato che viene indicato per i vari tipi di operazione, seguendo una formula di matematica finanziaria evidenziata sin dall'8 luglio 1992 e definita dalle istruzioni per la rilevazione del TEGM da parte della Banca d'Italia nel dicembre 2002; esso è ottenuto sommando tutti i tassi scaturenti da detta formula, utilizzando tutti i parametri prefissati, da ciascun istituto di credito, partendo dall'ipotesi di un normale Servizio del prestito da parte dei debitori, poi tale sommatoria viene divisa per il quantitativo dei debitori, escludendo altri parametri non prevedibili al momento della concessione del prestito, come gli interessi di mora, le commissioni di massimo scoperto, i più che noti bolli, imposte e tasse, ed altri, questi risultati vengono forniti alla Banca d'Italia, con la definizione di TEG.

Facciamo un esempio ipotetico:
TEG Apertura Credito Fin. Imprese Mutui

Banca di Roma 12% 10% 6%
UNICREDIT 11,50% 10,50% 5,50%
Banca Intesa 11 % 10% 5%
San Paolo IMI 11,50% 10% 5,50%


Totali 46% 40,50% 22% diviso 4 campioni 11,50% 10,125% 5,50% 


TEGM per BIT 11,500% 10,125% 5,500%
+50% 5,750% 5,0625% 2,750%


TASSO DI USURA 17,250% 15,188% 8,250%


Che poi la formula indicata da Banca d'Italia (BIT) possa definirsi incontrovertibile per come è stata espressa (e anche in questo dobbiamo dire che si dimostra che i così detti tecnici non conoscono la matematica ne pura ne finanziaria), è un altro discorso.

Nel lontano 1992 fu legiferata una formula assurda che avrebbe dovuto trattare i prestiti al consumo, indicandola come:

formula-1

prelevandola, in modo del tutto italiano da disposizioni CEE. Ma non si sono potuti esimere dal riportare la legenda dei simboli in cui "i" è uguale a TEG, e non TAEG.

E così analogamente la Banca d'Italia non può dire che il TEG è quel tasso che rende uguale

formula-2

prelevandola, in modo del tutto italiano da disposizioni CEE. Ma non si sono potuti esimere dal riportare la legenda dei simboli in cui "i" è uguale a TEG, e non TAEG.

E così analogamente la Banca d'Italia non può dire che il TEG è quel tasso che rende uguale

formula-3

Ciò come piccola precisazione sulla quale entrerò nel merito in un nuovo mio scritto.

Ed ora passiamo al TAEG e al TAE.

La legge antiusura del 7.3.1996 n. 108, a prescindere che entrava in vigore immediatamente riservandosi l'emissione dei decreti ministeriali entro 120 giorni, e invece dopo un anno fu emesso il primo che affermava che fino al 30.6.1997 valevano certi TEGM, quasi tutti, anche molti delle associazioni dei consumatori, hanno ritenuto la decorrenza di tali tassi dal 1.1.1997, mentre io resto più che convinto che quei TEGM siano da far decorrere dal periodo precedente, proprio a partire dalla data di pubblicazione di tale legge, che aveva previsto l'emissione dei DM entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' comunque un dato di fatto che la legge antiusura elimina dal calcolo del TAEG solo ed unicamente i bolli, le imposte e le tasse perché queste sono di competenza dello stato, e prevede la propria applicazione in via retroattiva.

Il problema sorge dalla questione che il Settore del Credito precedentemente alla legge 108/96 non aveva mai fornito il TEG e quindi la Banca d'Italia non poteva fornire il TEGM.

Per questo è vano ritenere che gli Istituti forniscano oggi quanto precedentemente applicato e mai dichiarato, né è indicativo farsi i conti a casa, correndo il rischio di perdere le cause, perché si otterrebbero calcoli contestabili.

Se invece, aumentiamo del 50% il TAN applicato nei contratti nel periodo antecedente, pur facendo un favore all'istituto di credito, si ottengono valori di soglia incontestabili perché basati su un tasso d'interesse preteso dallo stesso.

Per quanto riguarda la formula (1), anche questa è contestabile.

Il definire TAEG la formula (1) per prestiti al consumo, risulta abominevole, in quanto i prestiti al consumo durano dai 12 ai 18 mesi, ovverosia "a piccolo termine", mentre esistono prestiti "a medio" e "a lungo termine", i primi fino ai 5 anni (60 rate mensili) i secondi a rimborso superiore ai 5 anni.

E comunque, mentre tale formula (1) può essere accettata grossolanamente per i prestiti al consumo al momento della concessione, la stessa non tiene conto di oneri successivamente imposti periodicamente, come ad esempio, l'addebito per incasso di rate mensili ed altro.

Ora tale formula pecca come detto all'inizio e come registrato nella relativa legge, che, con il variare del tempo anche l'"Accordato" si riduce col tempo e quindi la dizione "Accordato" può essere valida solo al momento della concessione del prestito, ma non successivamente.

In conseguenza tale dizione andrebbe sostituita, senza discussioni, con la indicazione "Accordato o residuo capitale", ovvero "Saldo per valuta".

La prova che la (1) riguarda il momento della concessione del prestito è provata proprio dal secondo addendo che viene definito:

formula-4

Ora, moltiplicare per 100 gli "Oneri", comporta che questi sono calcolati "una tantum" e non per la loro periodicità di scadenzatura di rimborso, e ciò può esclusivamente rappresentare le pattuizioni contrattuali al momento della concessione.

Ma a questo punto, diventa irreale il primo addendo che dice:

formula-5

I numeri bancari sono dati dalla formula finanziaria:

 formula-6

ma questa è la metà della formula finanziaria per il Calcolo degli interessi, che è determinata da:

formula-7

Perché il Tasso, ad esempio il 10%, corrisponda finanziariamente a 10/100 = 0,10, diventa chiaro che la (7) diventa:

formula-7-bis

Non scordiamoci comunque che per l'anno bisestile invece che 365 giorni all'anno, ne abbiamo 366, ed alcune banche, ad insaputa dei propri clienti, ne fanno una media determinata da:

365 + 365 + 365 + 366 = 1461 giorni
1461 : 4 = 362,25 giorni l'anno

(questo sistema introdotto è tutto italiano per ragranellare magari pochi centesimi che comunque moltiplicati per tutti i clienti fanno milioni di euro).
Con ogni probabilità il nostro Settore del Credito calcola il TEG proprio su 365,25 giorni l'anno!

In conseguenza il TEG risulta superiore così il TEGM ed anche TSU (Tasso Soglia di Usura).

La vera formula da applicare per il calcolo del TAEG da parte dei professionisti e delle associazioni a tutela dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, consumatori ed utenti tutti è comunque la seguente:

formula-7-ter

e questa può essere applicata anche ai rapporti annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali e mensili (ovvero altri).

E chiaramente quando il TAEG degli interessi già si conosce, il TAEG delle chiusure periodiche suddette è:

formula-7-quater

che va sommato al precedente.

Bisogna comunque sottolineare che la formula (1) in questione è lo stravolgimento prettamente italiano della Direttiva del Consiglio 90/88/CEE che indica come TEG e non come TAEG, come risulta dall'art. 19 della tardiva Legge 19.2.1992 n. 142 che al primo comma definisce il calcolo di detto TEG (e ripeto non TAEG) in

formula-8

in cui N rappresenta il periodo di ammortamento espresso in anni (quindi 18 mesi su 12 = N = 1,5) ed infatti l'espressione letterale:

Art. 19 - 1° comma: " E' denominato Tasso Effettivo Globale il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'Allegato 2 alla Direttiva del Consiglio 90/88/CEE".

La formula matematica in tale legge non viene riportata, ma da fonti bancarie europee è emerso che tale formula è proprio la (8).

Il secondo comma dello stesso articolo 19 recita:
"Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (leggasi CICR) stabilisce con propria delibera, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso."

Da questo il CICR ha introdotto la formula (1)!

E' chiaro che lo scopo del Consiglio CEE era quello di uniformare il settore del credito italiano a quello degli altri paesi europei, mentre invece il CICR ha stravolto il concetto e prova ne è che, mentre dalla (8) si capisce, come per la (3) che è sostituita dalla (2), che la CEE intendeva informare la clientela dei costi effettivi determinati da un normale servizio del prestito, il nostro Settore del Credito, per non correre il rischio di perdere l'introito di tassi e spese ultra legali, è riuscito ad inquinare le intenzioni CEE.

E la dimostrazione nasce proprio dal primo addendo della (1) che non è applicabile al momento della concessione del prestito perché i numeri bancari corrisponderebbero a

Capitale x 0 giorni / 100 = 0

ed essendo il dato al numeratore un valore reale, diviso 0, darebbe come risultato "infinito", facendo diventare la (1)

formula-8-bis

In aggiunta di tutti questi sistemi surrettizi da parte del Settore del Credito del nostro Paese, ci andiamo anche ad impattare con invenzioni di "alcuni" (a mio avviso per fare un favore a tale Settore in cambio forse, di qualche personale favore), che in loro scritti hanno introdotto il nuovo termine di TAG (che probabilmente vorrebbe significare "Tasso Annuo Globale"), creando ulteriore confusione negli utenti e consumatori e distogliendoli dalla realtà.

A questi signori consiglio di evitare di citare tale termine, che non esiste in nessuna dottrina legale o bancaria, e quindi incomprensibile e basato sul nulla, che fa perdere certezze, anche se quelle antecedenti erano complicate a comprendersi.

Proseguo invece col discorso di tecnica bancaria.

Il TAE (Tasso Annuo Effettivo) è quel tasso che ormai da oltre trent'anni, il Settore del Credito utilizza per l'elaborazione dei piani di ammortamento di qualsiasi tipo, anche a quelli ad ammortamento percentuale per i mutui e i finanziamenti a tasso di interesse variabile che risponda alla seguente formula

formula-9

in cui k rappresenta il frazionamento annuo delle scadenze rateali (k=2 per semestrale; k=4 per trimestrali; k=12 per mensili). E' giusto segnalare che alcune banche la applicano anche due o tre volte senza avvisare il cliente, che, ignaro, sottofirma anche il piano di ammortamento.

Per elaborare i piani di ammortamento, devono essere applicate una serie di formule finanziarie, create per rendere costante l'ammontare delle rate da pagare comprensive di quota di capitale e quota di interessi corrispettivi.

Ma ciò che deve tenersi presente è che la (9) consente di ottenere automatico anatocismo nel servizio del prestito.

I piani di ammortamento sono stati storicamente, in via cronologica:
A) ad interesse semplice con quote di capitale costante e quota di interessi corrispettivi sulla base esclusiva del TAN, molto elevati all'inizio e molto ridotti alla fine, costituendo così un andamento di rate di ammontare decrescente;

B) ad interesse semplice a rate costanti il cui risultato finale corrispondeva ad un totale di A), con quote di capitale basse all'inizio ed elevate alla fine ed al viceversa per le quote di interessi, seguendo una certa serie di formule finanziarie.

C) Poi uscì fuori che in Francia adottavano al posto delle formule per B) una loro esemplificazione, asportandone una parte e, sempre sulla base del TAN, il risultato finale era più oneroso per effetto dell'anatocismo che si andava a comporre.

D) In Francia cominciarono così ad adottare la (9), l'Italia copiò. Ma mentre in Francia protestarono e quindi quello Stato tornò indietro sui suoi passi, in Italia si proseguì ed ancora oggi è applicata creando così anatocismo su anatocismo.

E) Infine si giunse al tasso variabile e si inventarono secondo il tipo D) il piano di ammortamento percentuale, con quote di capitale prefissate e quote di interessi variabili.

F) Arriviamo oggi ad istituti che, dopo aver contrattualizzato un TAN applicano la (9) due o tre volte. In questo modo all'inizio si ammortizza enormemente meno capitale e le quote di interessi vanno alle stelle.

G) Per concludere abbiamo il caso UCB che ti fa sottoscrivere un piano a rate costanti di x, ma a tasso e spese variabili che trattiene sull'ammontare della rata mensile e il capitale corri il rischio di non ammortizzarlo mai o comunque molto poco, tanto è vero che si riserva di farti proseguire a pagare per altri cinque anni a suo insindacabile giudizio.

Per non parlare poi delle sanzioni previste dalle Amministrazioni Pubbliche, che sono le prime a fare usura!

Quando ci sentiamo dire che se paghi con tre giorni di ritardo devi il 3% in più sul dovuto, questo significa che:
- se paghi il primo giorni, corrispondi il 1095% annuo;
- se paghi il secondo giorno, corrispondi il 547,5% annuo;
- se paghi il terzo giorno, corrispondi il 365,00% annuo.

E via a scalare!

Il più ritardatario corrisponde una percentuale sempre inferiore a chi ha ritardato il pagamento di un giorno.

Ora dico: se esiste una Legge Antiusura emessa dallo Stato, è accettabile che lo stesso non la rispetti?

E se un Ente Territoriale ti ammolla certi oneri (nettezza urbana, acqua, ecc.) senza erogarli, applicando tariffe troppo alte senza rispettare le indicazioni UE, e pretende pure di essere pagato quando invece spesso ti ha danneggiato e sei tu che dovresti pretendere i danni, e poi magari ti arriva anche un decreto ingiuntivo, e quando anche dimostri di aver pagato con riserva di ripetizione, ciò non serve a calibrare una giusta azione contro le "estorsioni" di Enti Pubblici o Stato?

Ringrazio per l'attenzione e, ad evitare "inciuci" di qualcuno con le varie amministrazioni bancarie, come ha giustamente detto e dice il nostro Presidente ADUSBEF Dott. Elio Lannutti: "non illudiamo nessuno, Associato o no", con false promesse.

Cordialmente

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( giovedì 19 aprile 2007 )
 
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