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Conti dormienti, un giochino di prestigio per i libretti al portatore PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
domenica 17 febbraio 2008

Molte imprecisioni, molti dubbi gravano sulla normativa dei conti dormienti, per ora  ci fermiamo alle osservazioni che scaturiscono da una prima lettura  sperando di poter  quanto prima approfondire l’argomento.  Partirebbero quindi  entro il prossimo 17 febbraio le comunicazioni che Banche ,  Assicurazioni e Intermediari dovranno spedire per  allertare i titolari dei conti già dormienti al 17 agosto scorso, data di entrata in vigore del Dpr 116. 

L’intermediario dovrà spedire una raccomandata al titolare del rapporto, all'ultimo indirizzo conosciuto, con l'invito a effettuare un'operazione entro 180 giorni per "svegliare" il conto. Altrimenti le somme vanno dirottate verso il fondo creato per risarcire le vittime dei crack finanziari e da cui si attingerà anche per stabilizzare i precari della PA e per funzioni di utilità sociale.Insomma facilmente  avremo un  altro fondo fantasma per i cittadini, come quello per le vittime dei sinistri della strada.

Sappiamo che l’Abi  ha posto a suo tempo una serie di quesiti al  Ministero della Economia  in vista della entrata in vigore del Dpr116, quesiti di non facilissima reperibilità. Comunque c’era  tra detti quesiti anche quello volto ad  aver chiarimenti sul da farsi in caso che  la comunicazione inviata al cliente ai sensi dell’art 3 del Regolamento  torni indietro con dicitura : “Destinatario deceduto”, o “trasferito” oppure”indirizzo sconosciuto”.

La domanda è se in questo caso si debbano aspettare i 180 giorni di prammatica, e cosa poi  fare qualora la comunicazione torni con la motivazione di “compiuta giacenza”-

La risposta del Ministero è laconica e concisa :” si devono aspettare i 180 giorni”. Punto e basta, i signori del Ministero non si pongono problemi. Chiunque capisce che  se non vi trovano per un qualunque motivo, disguido, cambio di indirizzo... puff!! Il vostro danaro sparisce.

Leggendo inoltre  le bizantine disposizioni a riguardo di libretti e  di depositi al portatore, salta agli occhi  come le disposizioni originarie del regolamento siano state “accomodate”

Secondo una circolare  del 2 agosto 2007, che nessun comune mortale ha letto visto che era  destinata agli intermediari, si affermava che  la banca può effettuare la comunicazione ai sensi del’art 3 del DPR 116/07 cioè “ utilizzando le modalità e gli strumenti informativi di cui dispone, in particolare con la esposizione nei locali aperti al pubblico o con l’utilizzo dei siti internet..”,

 

 

In realtà  la disposizione  per la comunicazione del cessato rapporto è descritta malamente ed elusivamente già  sul Regolamento  di attuazione dell’articolo 1 comma 345  della legge del 23 dicembre 2005 n. 266,  nell’articolo 3 , riguardante gli obblighi dell’intermediario; in esso si evita di citare   il comma 2 dell’articolo 4 leggendo il quale si capisce chiaramente che il Ministero ha stabilito che i libretti al portatore debbono essere inseriti in un elenco “cumulativo”   indicante nome, cognome data e luogo di nascita di ogni titolare di libretto, che la pubblicazione deve essere effettuata dall’intermediario su un quotidiano a tiratura nazionale e sul sito web del Ministero della economia e delle Finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.

Sparisce quindi già all’epoca della circolare interna  il nome, la data ed i luogo di nascita dei titolari che invece  sarebbe prescritto dall’articolo 4 comma secondo del DPR 116/07, quando detta le  modalità di pubblicazione e, visto che l’Abi riesce ad ottenere dal Ministero di  poter fornire alla clientela una informativa “contenente i termini generali della normativa”, appare evidente il vulnus grave alle norme sulla trasparenza bancaria e alle più banali regole di correttezza e che vanno oltre il già insufficiente art. 116 del TUB che ricalca le amenità, si fa per dire, dell’articolo 2 della  legge 154/92

 

E’ divertente quasi seguire le fasi del giochino di prestigio operato:

 

L’ ABI nei   famosi quesiti   posti al Ministero  chiede se possa essere seguita la linea di condotta   che la stessa espone al riguardo del  punto C)  che tratta degli  “obblighi per l’intermediario” in merito all’avviso che allerti i titolari di  rapporti al portator

1)...... in tutte le filiali della banca viene esposto un avviso che informa i clienti in termini generali del contenuto della normativa. Lo stesso avviso è pubblicato sul sito internet della banca;

 

2) con cadenza periodica ( quindicinale o mensile) viene predisposto un elenco dei depositi al portatore divenuti dormienti durante il periodo di riferimento. L’elenco indica la banca emittente ( che potrà essere un soggetto estinto a seguito di vicende societarie) il tipo di deposito, ( libretto di risparmio, certificato di deposito) ed il suo numero identificativo.......

 

Manca solo il richiamo alla opportunità di pubblicazione delle liste sulla Gazzetta Ufficiale a cui notoriamente tutti i cittadini accedono agevolmente abbonandosi ad oltre 1000 euro l’anno, o in mancanza fornendosi di un  abbonamento al Sole 24 ore, ben più costoso.

 

Al riguardo dei quesiti posti  dall’Abi al punto C)  il Ministero fa sapere   rapido e laconico, che  la risposta è positiva per tutti i quesiti posti  al punto C.

 

Quindi  il Ministero approva alla svelta  tra l’altro  la sparizione di nome, data e luogo di nascita del titolare del rapporto, e sempre alla faccia delle norme sulla trasparenza bancaria, che siano resi pubblici per i clienti  i soli termini generali della trattativa.

 

Si è facili profeti a questo punto se si  prevede che gli anziani saranno i più penalizzati da questo abile gioco di prestigio che è sicuramente  ai limiti della illegalità.  Avremo  veri e propri espropri per gli anziani  meno facoltosi, quelli  che ripongono facilmente i pochi sudati risparmi nei libretti al portatore e  per i quali saranno praticamente illeggibili gli elenchi cumulativi  esposti sui muri delle filiali, dove non è detto che l’anziano si rechi tanto facilmente .

Facile anche prevedere la truffa nei confronti degli eventuali eredi che oltre a pagare forfettariamente per presunzione le tasse di successione su questi conti, si vedranno pure sparire  “per legge” i soldi.

 

Oltretutto l’intenzionalità è provata dal fatto che  l’ABI propone di pubblicare una informativa per la clientela che contenga solo in termini generali il contenuto della normativa, un riassuntino, in modo che il cliente non possa controllare per esempio che l’articolo 4 al comma 2 prescrive che gli elenchi esposti contengano nome, data, luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto .

 

 Vediamo altrove come si sono comportati al riguardo  dei conti dormienti :

In Gran Bretagna,  la British Bankers Association offre nel proprio sito Internet un aiuto agli eredi a rintracciare i conti

 In Svizzera, l’Associazione bancaria dispone di un apposito sito Internet (www.dormantaccounts.ch) allo stesso fine.

 Noi Italiani invece la stiamo risolvendo in modo  “originale” e  di queste  “originalità” tutte Italiane, cercherò di occuparmi prossimamente

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 06 agosto 2008 )
 
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