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Molte imprecisioni, molti dubbi gravano sulla normativa dei conti
dormienti, per ora ci fermiamo alle
osservazioni che scaturiscono da una prima lettura sperando di poter quanto prima approfondire l’argomento. Partirebbero quindi entro il prossimo 17 febbraio le
comunicazioni che Banche , Assicurazioni
e Intermediari dovranno spedire per
allertare i titolari dei conti già dormienti al 17 agosto scorso, data
di entrata in vigore del Dpr 116.
L’intermediario dovrà spedire una raccomandata al
titolare del rapporto, all'ultimo indirizzo conosciuto, con l'invito a
effettuare un'operazione entro 180 giorni per "svegliare" il conto.
Altrimenti le somme vanno dirottate verso il fondo creato per risarcire le
vittime dei crack finanziari e da cui si attingerà anche per stabilizzare i
precari della PA e per funzioni di utilità sociale.Insomma facilmente avremo un altro fondo fantasma per i cittadini, come quello per le vittime dei sinistri della strada.
Sappiamo che l’Abi ha posto a suo tempo una serie di quesiti
al Ministero della Economia in vista della entrata in vigore del Dpr116,
quesiti di non facilissima reperibilità. Comunque c’era tra detti quesiti anche quello volto ad aver chiarimenti sul da farsi in caso che la comunicazione inviata al cliente ai sensi
dell’art 3 del Regolamento torni indietro
con dicitura : “Destinatario deceduto”,
o “trasferito” oppure”indirizzo sconosciuto”.
La domanda è se in questo caso si debbano
aspettare i 180 giorni di prammatica, e cosa poi fare qualora la comunicazione torni con la
motivazione di “compiuta giacenza”-
La risposta del Ministero è laconica e concisa :” si devono aspettare
i 180 giorni”. Punto e basta, i signori del Ministero non si pongono problemi.
Chiunque capisce che se non vi trovano
per un qualunque motivo, disguido, cambio di indirizzo... puff!! Il vostro
danaro sparisce.
Leggendo inoltre le bizantine
disposizioni a riguardo di libretti e di
depositi al portatore, salta agli occhi
come le disposizioni originarie del regolamento siano state “accomodate”
Secondo una circolare del 2
agosto 2007, che nessun comune mortale ha letto visto che era destinata agli intermediari, si affermava
che la banca può effettuare la
comunicazione ai sensi del’art 3 del DPR 116/07 cioè “ utilizzando le modalità
e gli strumenti informativi di cui dispone, in particolare con la esposizione
nei locali aperti al pubblico o con l’utilizzo dei siti internet..”,
In realtà la
disposizione per la comunicazione del
cessato rapporto è descritta malamente ed elusivamente già sul Regolamento di attuazione dell’articolo 1 comma 345 della legge del 23 dicembre 2005 n. 266, nell’articolo 3 , riguardante gli obblighi
dell’intermediario; in esso si evita di citare
il comma 2 dell’articolo 4 leggendo il quale si capisce chiaramente che
il Ministero ha stabilito che i libretti al portatore debbono essere inseriti
in un elenco “cumulativo” indicante
nome, cognome data e luogo di nascita di ogni titolare di libretto, che la
pubblicazione deve essere effettuata dall’intermediario su un quotidiano a
tiratura nazionale e sul sito web del Ministero della economia e delle Finanze,
con oneri a carico dei titolari del rapporto.
Sparisce quindi già all’epoca della circolare interna il nome, la data ed i luogo di nascita dei
titolari che invece sarebbe prescritto
dall’articolo 4 comma secondo del DPR 116/07, quando detta le modalità di pubblicazione e, visto che l’Abi
riesce ad ottenere dal Ministero di
poter fornire alla clientela una informativa “contenente i termini
generali della normativa”, appare evidente il vulnus grave alle norme sulla
trasparenza bancaria e alle più banali regole di correttezza e che vanno oltre
il già insufficiente art. 116 del TUB che ricalca le amenità, si fa per dire,
dell’articolo 2 della legge 154/92
E’ divertente quasi seguire le fasi del giochino di prestigio
operato:
L’ ABI nei famosi
quesiti posti al Ministero chiede se possa essere seguita la linea di
condotta che la stessa espone al
riguardo del punto C) che tratta degli “obblighi per l’intermediario” in merito
all’avviso che allerti i titolari di
rapporti al portator
1)...... in tutte le filiali della banca viene
esposto un avviso che informa i clienti in termini generali del contenuto della
normativa. Lo stesso avviso è pubblicato sul sito internet della banca;
2) con cadenza periodica ( quindicinale o mensile) viene
predisposto un elenco dei depositi al portatore divenuti dormienti durante il
periodo di riferimento. L’elenco indica
la banca emittente ( che potrà
essere un soggetto estinto a seguito di vicende societarie) il tipo di deposito, ( libretto di risparmio, certificato di deposito) ed il suo numero identificativo.......
Manca solo il richiamo alla opportunità di pubblicazione delle
liste sulla Gazzetta Ufficiale a cui notoriamente tutti i cittadini accedono
agevolmente abbonandosi ad oltre 1000 euro l’anno, o in mancanza fornendosi di
un abbonamento al Sole 24 ore, ben più
costoso.
Al riguardo dei
quesiti posti dall’Abi al punto C) il Ministero fa sapere rapido e laconico, che la risposta è positiva per tutti i quesiti
posti al punto C.
Quindi il Ministero approva
alla svelta tra l’altro la sparizione di nome, data e luogo di
nascita del titolare del rapporto, e sempre alla faccia delle norme sulla
trasparenza bancaria, che siano resi pubblici per i clienti i soli termini generali della trattativa.
Si è facili profeti a questo punto se si prevede che gli anziani saranno i più
penalizzati da questo abile gioco di prestigio che è sicuramente ai limiti della illegalità. Avremo
veri e propri espropri per gli anziani
meno facoltosi, quelli che
ripongono facilmente i pochi sudati risparmi nei libretti al portatore e per i quali saranno praticamente illeggibili
gli elenchi cumulativi esposti sui muri
delle filiali, dove non è detto che l’anziano si rechi tanto facilmente .
Facile anche prevedere la truffa nei confronti degli eventuali
eredi che oltre a pagare forfettariamente per presunzione le tasse di
successione su questi conti, si vedranno pure sparire “per legge” i soldi.
Oltretutto l’intenzionalità è provata dal fatto che l’ABI propone di pubblicare una informativa per la clientela che contenga solo in
termini generali il contenuto della normativa, un riassuntino, in modo che
il cliente non possa controllare per esempio che l’articolo 4 al comma 2
prescrive che gli elenchi esposti contengano nome, data, luogo di nascita di
ciascun titolare del rapporto .
Vediamo altrove come si
sono comportati al riguardo dei conti
dormienti :
In Gran Bretagna, la British
Bankers Association offre nel proprio sito Internet un aiuto agli eredi a
rintracciare i conti
In Svizzera, l’Associazione
bancaria dispone di un apposito sito Internet (www.dormantaccounts.ch) allo
stesso fine.
Noi Italiani invece la stiamo risolvendo in
modo “originale” e di queste
“originalità” tutte Italiane, cercherò di occuparmi prossimamente
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