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Corte Costituzionale - Ordinanza n. 377 – Cartelle esattoriali - illegittime se
non indicano il nome del responsabile del procedimento – 09.11.07.
Non è cosa da poco, si preannuncia uno tsunami,
infatti:
«Ogni provvedimento amministrativo - si legge
nell’ordinanza - richiede atti di notificazione e di pubblicità [...]. L’obbligo di
indicare il responsabile ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività
amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia della difesa,
che sono altrettanti aspetti del principio di imparzialità della pubblica
amministrazione predicato dall’articolo 97 della Costituzione».
La Corte
Costituzionale è stata molto chiara: «[...] l’obbligo imposto ai concessionari di
indicare nelle cartelle il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un
inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività
amministrativa e la garanzia dei diritti della difesa». «Ora è difficile ipotizzare che i giudici di pace non si attengano
all’ordinanza. La Corte Costituzionale fa “legge” e sentenzia al di sopra di
tutto. I supremi magistrati, tra l’altro, non fanno che ribadire una cosa: c’è
una legge, la N.212 del luglio 2000, e la legge va applicata».
Dovrebbe esser
ovvio che le legge va applicata “da tutti”, anche dai riscossori e dalle Pubbliche Amministrazioni , piaccia o no.
Di seguito troverete le prime indicazioni su come comportarsi di fronte a cartelle esattoriali "nulle" e il link al testo originale della ordinanza
Dal Messaggero:
ROMA
(4 gennaio) - Ecco come comportarsi davanti alle cartelle esattoriali.
Come far valere la nullità. È il caso più semplice: nelle prossime
settimane arriva una Cartella Esattoriale intestata “Gerit” (la concessionaria
per la riscossione dei tributi di Roma) che non indica, con nome e cognome, chi
è il responsabile del procedimento. Per far dichiarare la nullità dell’atto,
bisogna presentare ricorso al Giudice di Pace (entro 30 giorni dalla notifica
della Cartella) citando l’ordinanza della Corte Costituzionale N. 377 del novembre
2007 e la Legge sulla Tutela dei Diritti del Contribuente (N. 212 del
27/7/2000, art. 7, comma 2). Il fatto che vi siano altri elementi di
illegittimià (mancata notifica della multa originaria, pagamento già
effettuato, ecc.) non cambia lo scenario: i motivi di contestazione possono
essere sommati l’uno all’altro.
L'ordinanza vale anche "in ritardo". Migliaia di cittadini che
hanno fatto ricorso contro le Cartelle da “multe pazze” sono tuttora in attesa
di udienza davanti al Giudice di Pace. Può darsi che al momento in cui è stato
depositato il ricorso, la Corte Costituzionale non avesse ancora emesso
l’esplosiva ordinanza N. 377. Come si fa a introdurla, nel giudizio pendente,
come motivo di illegittimità della cartella? Le strade sono due. La prima:
depositare una memoria con il nuovo motivo di ricorso alla cancelleria del
giudice al quale è stata assegnata la pratica (nome del giudice e numero di
ruolo della causa vengono forniti al momento del deposito del ricorso). Seconda
strada: aggiungere il motivo di ricorso durante la prima udienza.
E se i termini sono scaduti? Immaginiamo ora il caso più complesso:
Tizio ha ricevuto una Cartella da multe. Nella Cartella non c’è l’indicazione
del responsabile del procedimento (dunque è illegittima) ma entro i fatidici
trenta giorni non è stato fatto ricorso. Si può ancora fare qualcosa? La
risposta è sì. Il cittadino, non potendo più “aggredire” la Cartella, dovrà
fare opposizione alla sua esecuzione. Potrà farlo con un ricorso al Giudice di
Pace se la richiesta di pagamento nella Cartella non supera un certo limite (in
genere 15 mila euro) oppure al Tribunale Civile. La procedura è più complessa
del solito e forse sarà bene farsi assistere da un avvocato (negli uffici del
Giudice di Pace in via Teulada ce n’è sempre qualcuno pronto a intervenire).
Testo integrale dell'Ordinanza n° 377/2007 della Corte Costituzionale
Modulo per il ricorso presso la Commissione Tributaria
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