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PRESCRIZIONE DECENNALE PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
sabato 29 dicembre 2007
Da un po' di tempo a questa parte, ho dovuto verificare che in troppe  cause, il Settore del Credito, non contento a sufficienza di aver creato recessione suddividendo il Paese in due classi, quattro ricchi sfondati da una parte e milioni di poveri dall’altra, tende a manipolare anche l’interpretazione dell’art. 2946 c.c sulla Prescrizione Ordinaria che recita:

"Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni".

Nelle cause relative ai rapporti con le Banche, l’oggetto del contendere è, e solo è, il rapporto stesso tra la banca ed il cliente, che deriva sempre da una contrattazione mobiliare finanziaria a tempo determinato o indeterminato, certamente con una data di inizio, individuabile nella data di stipulazione, ed una eventuale data finale,  normalmente individuabile nella data dell’ultima prestazione obbligatoria pattuita in contratto.

Nei  Mutui e nei Finanziamenti il periodo di obbligazione di una parte nei confronti dell’altra, decorre dalla data di stipulazione del negozio, e si conclude con l’ultima scadenza prevista per il rimborso finale, mentre nelle Aperture di Credito o Affidamenti in genere, decorre sempre a partire dalla data di stipulazione del negozio, ma si conclude con la data entro la quale deve “rientrare”, ovvero, nel caso di tempo indeterminato, “a revoca” dell’affidamento.

Pertanto i dieci anni per la prescrizione del diritto a pretendere la revisione del rapporto decorrono dalla data dell’ultima prestazione prevista dal negozio contrattuale ovvero con l’estinzione del rapporto contrattuale, e l’oggetto del contendere è l’oggetto del negozio, se non anche il negozio stesso.

Poi, l’art. 2943 c.c sulla interruzione della prescrizione da parte del titolare del diritto, recita:

"La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo.

E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

[omissis]"

L’art. 2945 c.c sugli Effetti e Durata dell’Interruzione, inoltre recita:

"Per  effetto della interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione."

Ma l’oggetto del contendere resta sempre e comunque l’oggetto del negozio, se non anche il negozio stesso, che tratta sia la concessione di un prestito di capitale da parte del soggetto A a favore del soggetto B, sia il rimborso di detto prestito, a determinate condizioni, ovverosia il rispetto integrale da parte di B di ogni obbligazione derivante dai patti contrattuali.

Pertanto la decorrenza della prescrizione inizia, come anche  ribadito  in altri articoli del Libro VI del c.c. sulla tutela dei diritti,  a partire dalla data di estinzione di tutte le obbligazioni oggetto del contratto.

Furbescamente, il Settore del Credito sostiene invece la tesi  che  la decorrenza della prescrizione inizi a partire dalla data di ogni singolo adempimento parziale nell’arco della durata del rimborso, così come se ciascuno di questi facesse parte di un cumulo di prestazioni indipendenti l’una dall’altra, e non invece collegate fra loro dall’unico impegno di B di restituire ad A tutto il capitale prestatogli, per cui di fatto è come se pretendesse che il periodo di prescrizione venga calcolato a ritroso a partire dalla domanda giudiziale e niente più, solo allo scopo di limitare i rimborsi ingenti che potrebbe esser costretto a riversare a controparte.

Ma il Settore del Credito, quando è invece attore in causa, sta bene attento a fare quadrare i propri conti sulla base di esposizioni debitorie risalenti a ben oltre 10 anni prima, ma quando il debitore reagisce affermando di non riconoscere il debito e magari dimostrando pure di essere in credito, allora scatta la tesi limitativa a ritroso, che per il settore è comunque fondata sul presupposto che 10 anni prima il debito del Cliente ammontava a quello indicato da esso all’epoca, e cioè basato su scritture contabili precedenti.

Bravi sono quei Giudici che impongono ai CTU che nella eventualità che la Banca non fornisca dimostrazione documentale di come sia giunta a calcolare il debito così come preteso ( infatti le banche tendono  a fornire le copie degli estratti Conto solo fino a 10 anni prima e nulla più), provvedano a considerare un saldo iniziale zero in caso di situazione iniziale debitoria, ovvero il saldo attivo indicato dal Cliente nella sua dimostrazione documentale.

Gravi ed  equivoche quanto preoccupanti tutte quelle asserzioni di personaggi altisonanti ed altitonanti, che dichiarano vigere in dottrina due indirizzi diversi e contrastanti, in quanto, come già spiegato prima, è proprio il Settore che predica e fa predicare una falsa e tendenziosa tesi, ma la razzola , nel contempo, più che male, giacché per primo non la rispetta al solo scopo di fare lievitare le proprie pretese.

Ed ora, come le banche non regalano niente a nessuno, perché il Cliente dovrebbe regalare qualcosa alle banche?

Ma anche questo argomento rientra sempre nel discorso dell’ingerenza dittatoriale, su stampo medievale, del Settore del Credito e di tutti i suoi adepti nella vita del Paese, ove  ai cittadini, già considerati bestie da soma e limoni da spremere, non resta  altro ruolo quali elettori, che quello di vestire di democraticità la Repubblica.

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( sabato 29 dicembre 2007 )
 
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Quesiti dei Giudici e ricalcolo degli interessi- Posizione anomala di alcuni CTU

Quando il Giudice dispone il ricalcolo degli interessi passivi applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, si intende che debba applicarsi la capitalizzazione annuale o nessun tipo di capitalizzazione?

 

 Grazie per l’attenzione. Cordialità.

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