L'emendamento sulla class action approvato al Senato
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)
1.
Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva
risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale
di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi
stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di
tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
"Art.
140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli
altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando
il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto
dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o
collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il
convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione
delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti
interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di
rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui
all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato
contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di
pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali,
messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e
locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o
di utenti.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di
consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi
collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.
3.
L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di
cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai
sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai
diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo
fatto o violazione.
4. Con la sentenza di condanna il giudice
determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura
dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
5.
In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice
può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo
nella forma della conciliazione giudiziale.
6. La definizione del
giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente
articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime
fattispecie.
7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di
condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività
del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli
importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce
presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta
in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del
convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale
iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la
presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati
possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di
cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e
dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i
singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La
sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli
consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per
l'esecuzione della prestazione dovuta.
8. In caso di inutile
esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo
consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al
fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti
individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la
determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni
riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
9. La sentenza di
condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità
di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai sensi
dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la
pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento,
richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633
e seguenti del medesimo codice di procedura civile.
10. La sentenza
di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al
comma 5 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese
della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla
maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.
11. Nelle
azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti
attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste
dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi
pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende
nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti
nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere
fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.
12. In caso
di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato
al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei
difensori del promotore della azione collettiva non può superare
l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia".
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
16/11/2007
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