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Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930: 

Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite però, come si è visto, da allora -  che sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali, i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.

(EINAUDI, 1930)
Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic

In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità, fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.

Federico Lippi

CASSAZIONE :circolari Agenzia delle entrate non hanno potere vincolante PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
lunedì 12 novembre 2007

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 23031/2007) hanno stabilito che le circolari dell'Agenzia delle Entrate sono pura dottrina e materialmente sono inidonee a vincolare sia i cittadini sia i giudici tributari. Ma non solo. Sono atti inidonei a vincolare gli stessi uffici gerarchicamente subordinati. I Giudici della Corte hanno sostanzialmente chiarito che tali circolari hanno un peso molto relativo, per cui non è neanche possibile una loro impugnativa davanti al Tar o comunque dinanzi alla Magistratura Ordinaria.
Nell'impianto motivazionale della Sentenza, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che tale interpretazione è fatta anche propria dalla stessa Consulta che ha avuto modo di chiarire che la risposta all'interpello, resa dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 212 del 2000, deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente, il quale resta libero di disattenderlo.

(Data: 09/11/2007 - da studio Cataldi

 
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