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Come augurio a tutti i cittadini di raggiungere al più presto un rapporto ottimale con il Settore del Credito, mi permetto di citare un intervento del Prof. EINAUDI espresso nel lontano 1930: 

Le Aziende di Credito esistenti in Italia non “paiono né troppe né poche. Sono troppe tutte quelle casse e banche – ora assai diminuite però, come si è visto, da allora -  che sono amministrate da asini, da ingordi, da dilettanti e da gente che vuol fare la banca per amor del prossimo.
Sono poche in confronto delle alcune altre migliaia di Banche che potrebbero utilmente lavorare in centri rurali, i quali ora ne sono sprovvisti, in altri centri, dove esistono solo filiali di grossi istituti affaccendate a pompar denari da rovesciare al centro e nelle stesse grandi città, dove gli istituti esistenti non abbiano saputo rispondere alle esigenze di ceti sociali pur bisognosi dell’aiuto della Banca”.

(EINAUDI, 1930)
Riportato nel Rapporto della
Commissione Economic

In questo secolo ci stiamo impattando contro le conseguenze proprio di questa fattispecie, ormai giunta al massimo della macroscopicità, fenomeno che nel 1930 sembrava cominciare a scomparire.

Federico Lippi

Credito fondiario stipulato nel 1990 PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
mercoledì 31 ottobre 2007

Sono un C.T.P. che deve fare una perizia relativa ad un credito fondiario sottoscritto nel 1990 nel quale per la determinazione degli interessi di mora dovuti viene stabilito che: ".... le rate non pagate producono a favore dell'istituto interessi di mora, nella misura stabilita dalla normativa sul credito fondiario, dal giorno di scadenza".

Poichè la società debitrice non era materialmente in condizione di conoscere il tasso di mora che doveva applicarsi, ne' la banca ha fornito giustificazioni o motivazioni circa i tassi di mora applicati, volevo chiederle se nella perizia potevo considerare quale tasso di mora lo stesso utilizzato per la determinazione degli interessi dovuti sulle singole rate.

Nel ringraziarLa anticipatamente per la risposta Le faccio i più sinceri complimenti per gli articoli pubblicati nel sito.

B.F 

Caro Dottore,

essendo il mutuo fondiario del 1990, il tasso di mora previsto dal DPR 21.1.76 n.7 ,
corrisponde a 3 punti percentuali superiori al tasso proprio del piano di ammortamento.

Tengo comunque a precisarle che pochi CTU, CTP e Giudici , rammentano che, ai sensi del
6° comma dell'articoli 161 del Dlgs. 1.9.93 n. 385 (Testo Unico Bancario), quel mutuo

continua a vivere secondo la sua antecedente legislatura, per cui a ai sensi
dell'articolo 15 1° comma del DPR su detto, nei mutui fondiari si intende applicata la
CONDIZIONE (e non la clausola ) RISOLUTIVA, a fronte del mancato pagamento, anche di una
sola parte della rata scaduta, per cui, verificatasi questa condizione, il mutuo deve
essere risolto con conseguente calcolo del debito di risoluzione, ai sensi dell'articolo
58 del regio decreto 5 Maggio 1910 n .472, calcolo  che è costituito dal debito scaduto,
gli interessi di mora sullo stesso, il residuo debito in linea capitale che non si
ammortizza più, la penale di risoluzione, se prevista dal contratto, dopo di che si
applica il tasso legale, senza capitalizzazione.

Le auguro buon lavoro,
cordialmente
Federico Lippi
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 31 ottobre 2007 )
 
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 Grazie per l’attenzione. Cordialità.

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