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Delibera Cicr 2000 comporta morte dell'anatocismo ? No è falso PDF Stampa E-mail
Scritto da Federico Lippi   
lunedì 29 ottobre 2007

Egregio dott. Lippi,
sono avvocato.Vista la sua competenza in materia ho una domanda da porgerle. Tutti parlano della "morte" dell'anatocismo per i contratti  stipulati prima della delibera CICR.

Dopo che questa è stata emessa, molti sostengono che l'anatocismo è  stato legittimato.

Ciò vuole dire che è divenuto inutile fare perizie su conti correnti  aperti dopo il 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR) ?

Io non sono d'accordo ma vorrei conoscere il suo prezioso pensiero  anche perché ho comprato il suo programma Checkbank (splendido) e  vorrei iniziare a utilizzarlo proprio su un conto corrente aperto  nel 2001.

Grazie per il tempo che potrà dedicarmi.

Egregio Avvocato,

Come confermato dalla sentenza del Giudice di Pace di Agnone in data 1.6.2007 n.55/07,
che volendo, puo' scaricare dal mio sito, e  vedendo anche a   quanto stabilito dal
Giudice del tribunale di Grosseto nel Procedim n.1923/06, le confermo che la teoria del
Settore del Credito da lei riportatami e che ben conosco, è una teoria che tende a
costruire sul nulla una nuova "prassi bancaria" , che lo stesso Settore poi pretendera'
di fare definire come norma.


Secondo il principio legale ( che come lei sa nel Torrente stesso viene spiegato ), se A è uguale a B, e B è uguale a C, ne deriva che C è uguale ad A. O meglio : poichè la delibera CICR del 9.2.2000 è stata emessa ai sensi dell'integrato 2°comma all'articolo 120 del Dlgs.1.9.93 n.385 (definito Testo Unico Bancario), e poichè detto comma è stato emesso ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs. 4.8.99 n.342, e giacchè con sentenza di Corte Costituzionale, in data 17.10.2000 n.425, detto articolo 25 del Dlgs 342/99 è stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega e per mancata abrogazione dell'articolo 1284 cc, ne consegue che la delibera de quo risulta illegittima per incostituzionalità della norma, ab origine. Aggiungo inoltre che, considerando che, gli interessi creditori sono calcolati al meglio al tasso dello 0,01 % annuo, e completamente fagocitati dalle spese di tenuta trimestrale del conto, è del tutto superfluo ipotizzare che detti interessi siano trattati come quelli debitori, spesso trattati ad oltre il 15% nominale annuo.

Spero di averle chiarito il principio e le auguro un buon lavoro.

Cordialmente

Federico Lippi 

Ultimo aggiornamento ( lunedì 29 ottobre 2007 )
 
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